TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1477 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. CASTELLANO ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/01/2025 , nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], premesso: Controparte_1
di aver intrattenuto una relazione dalla quale sono nati tre figli: nato il [...], Per_1
, nata il [...] e nata il [...]; A_ Per_3
rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 13/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“1. I sottoscritti e potranno stabilire la loro residenza ed il Parte_1 Controparte_1 loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno obbligandosi a darne comunicazione all'altro.
2. Le figlie minori ed;
restano affidate congiuntamente Persona_4 Persona_5 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente delle minori presso la madre.
3. La casa familiare, sita in Barano d'SC alla Via Terone Vatoliere n. 24, di proprietà del figlio maggiorenne per averla ricevuta in donazione dalla nonna materna, resta Persona_6 assegnata alla sottoscritta , unitamente a mobili, elettrodomestici ed arredi, che vi Controparte_1 abiterà con le figlie minori. Il sottoscritto entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso potrà asportare dalla casa familiare ogni suo bene ed oggetto personale.
4. I sottoscritti e si impegnano a consultarsi reciprocamente Parte_1 Controparte_1 per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione delle figlie, tenendo conto delle volontà manifestate dalle minori e delle loro aspirazioni personali.
5. Le figlie minori, ed , restano affidate congiuntamente Persona_4 Persona_5 ad entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. Entrambi i genitori, di comune accordo, stabiliranno le modalità di presenza e di visita delle figlie presso il padre, tenuto conto dell'età delle stesse e dei loro impegni scolastici, ricreativi etc nonché dei turni di lavoro del padre e della madre, e comunque potranno frequentare il padre liberamente quando vorrà.
In mancanza di diverso accordo, nei periodi in cui non sarà lontano dall'isola per motivi di lavoro, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori:
- a settimane alternate, dal sabato dall'uscita dalla scuola alla domenica sera alle ore 20:00, sempre con pernottamento presso il padre;
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00;
- per le festività natalizie e pasquali, le minori trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il
Natale con l'altro, il Capodanno con un genitore ed il Primo dell'anno con l'altro e così per SA
AN e l'PI che i genitori alterneranno di anno in anno,
- così come le minori trascorreranno la Pasqua con un genitore e la Pasquetta o Lunedì in Albis con l'altro, alterando tali giorni di anno in anno tra i genitori. - Le minori trascorreranno con il padre la festa del papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti la madre trascorrerà con le minori la festa della mamma ed il suo onomastico e compleanno;
- le minori festeggeranno il loro compleanno ed onomastico, ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze saranno trascorse dalle minori alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro;
- per quanto riguarda le ferie estive, le minori trascorreranno le vacanze con il padre, per un periodo di almeno giorni 7, anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori annualmente entro il
31 maggio di ogni anno;
- inoltre, le minori trascorreranno altresì un periodo non inferiore a 7 giorni, anche non continuativi, durante il periodo invernale, con il padre che comunicherà alla madre il relativo periodo con un preavviso di almeno 10 giorni.
- Parimenti la madre potrà trascorrere periodi di vacanza di almeno giorni 7 con le figlie minori.
- Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori, per vacanze fuori dall'isola, consentendogli di comunicare con le medesime figlie minori che in ogni caso, anche in considerazione della loro età, potranno liberamente contattare telefonicamente il padre quando vorranno.
6. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso.
7. Il sottoscritto si impegna ed obbliga al pagamento della complessiva somma Parte_1 mensile di €uro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e A_
. Detta somma di euro 500,00 sarà pagata dall' alla entro il Per_3 Parte_1 Controparte_1 giorno “5” (cinque) di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'Iban BAN che la gli comunicherà ovvero con diverso metodo che sarà CP_1 concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Ciascuno dei coniugi provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per le figlie minori e A_
, previamente concordate tra gli stessi genitori e documentate, nella misura del 50% per Per_3 ciascuno, il tutto come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Napoli, cui integralmente si rimanda.
9. L'assegno unico universale per le figlie minori viene attribuito ai genitori nella misura del
50% ciascuno, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, la sottoscritta si impegna ed obbliga a sottoscrivere ogni Controparte_1 necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore dell' della Pt_1 quota pari al 50% dell'assegno unico per le figlie minori, attualmente.
10. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse delle figlie minori.
11. I sottoscritti e si danno e prestano con la sottoscrizione del Parte_1 Controparte_1 presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio delle figlie minori e , e Persona_4 Per_3 comunque si obbligano a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio delle minori e dei genitori stessi.
In caso di viaggio all'estero delle minori, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio.
12. Le parti dichiarano altresì in ordine alla propria posizione economico-patrimoniale che il sottoscritto è un autista ed attualmente è disoccupato ed cessato anche il periodo di Parte_1 percezione della NASPI, mentre la sig.ra lavora, con contratto part-time, alle Controparte_1 dipendenze della Soc. la sig.ra , è proprietaria dell'immobile in Barano Controparte_2 CP_1
d'SC (Na) alla Via Terone Vatoliere, 21 nonché dell'autovettura Peugeot tg. FG838KN e motociclo tg. DM73321; il Sig. è proprietario del motociclo Honda tg.to CP78665, nonché dell'autovettura Pt_1
Fiat “600” tg.ta BA309XX e della nuda proprietà di immobile sito in Via San Giorgio, 53 ex 3/A Barano
d'SC.
13. I sottoscritti e espressamente pattuiscono che i veicoli e Parte_1 Controparte_1 motocicli rispettivamente intestati agli stessi restino definitivamente assegnati al rispettivo intestatario.
14. I sottoscritti e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunciano, espressamente e reciprocamente ad ogni e qualsiasi denunzia-querela sporta dall'uno nei confronti dell'altro sino alla data odierna, e per asserti fatti-reati che si assumono commessi sino alla data odierna di sottoscrizione del presente atto, e nel rinunciare alle rispettive denunce-querele si impegnano ed obbligano, a rimettere tali querele innanzi alla A.G. o P.G. entro e non oltre la dichiarazione di apertura del relativo dibattimento. Nell'accettare le reciproche rinunce alle querele i sottoscritti e si obbligano, ad accettare le avverse rimessioni di Parte_1 Controparte_1 querela e sin d'ora, i costituiti e rinunciano alla costituzione di parte Parte_1 Controparte_1 civile ed all'azione civile, in una alla rinuncia a qualsivoglia azione, ragione, credito e/o risarcimento, avente causa e/o effetto e conseguenza dai fatti di cui alle denunzie-querele qui rinunciate, sporte sino alla data odierna, dichiarandosi ciascuno interamente tacitato con l'avversa accettazione della remissione di querela.
15. I sottoscritti e si dichiarano reciprocamente ed interamente Parte_1 Controparte_1 tacitati in ogni rispettiva pretesa e/o diritto con la sottoscrizione del presente atto, così come dichiarano che tutti i rapporti economici tra loro sino ad oggi sono stati soddisfatti e di non aver vicendevolmente altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o causale e si scambiano reciproca quietanza liberatoria.
16. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv.ti Filomena Giglio ed Alessandra Castellano alla solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino