TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 848/2023 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Cluverio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicola Rivilli
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, Avv. Maria Adelaide Nieddu che lo rappresenta e Per_1
pag. 1 difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 12 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 12.05.2022 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.183,37 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. 07058630 di cui era titolare il de cuius signor per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2017. Persona_2
Chiedeva, dichiararsi l'illegittimità del credito vantato dall' nei suoi CP_1
confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni pag. 2 preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nella fattispecie in esame non sussisteva il diritto dell a richiedere ex art CP_1
2033 cod. civ. la riscossione della detta somma trattandosi di somme di pertinenza del de cuius, riscosse per pensione ed acquisite nel patrimonio dello stesso quando era in vita.
Invero, va rilevato che va fatto riferimento alle previsioni di cui all'art. 52,
comma 2 l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l.
pag. 3 412/1991), che sanciscono una sorta di sanatoria, collegata anche alla negligenza dell'Ente che, per anni, ha erogato prestazioni pensionistiche non dovute,
nonostante vi fosse la facile possibilità di accertamenti sui presupposti.
Com'è noto, la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991 n. 412, esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
L'art. 13 della legge n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che
la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo
1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti
pag. 4 dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore
delle prestazioni”.
L' non ha in alcun modo provato la mala fede dell'accipiens ed il dolo del CP_1
beneficiario, tenuto conto che si trattava di somme di pertinenza del de cuius per pensione acquisite nel patrimonio dello stesso quando era in vita.
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, nel caso di specie trovano applicazione la Legge N. 662/1996 che ha posto ulteriori limiti alla possibilità di ripetibilità, escludendo la possibilità di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato e l'art. 38, commi 7,
8, 9 e 10 della Legge 28/12/2001 N. 448 che ha previsto che “Il recupero
pag. 5 dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Di conseguenza per l'assoluta carenza di prova in giudizio, l'indebito indicato dall' deve ritenersi insussistente con conseguente inesistenza del diritto CP_1
alla ripetizione.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento di recupero dell' è illegittimo e CP_1
l' deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo CP_1
ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 7.183,37 corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. di cui era titolare il de cuius Numer_1
signor per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2017, e, per Persona_2
pag. 6 l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge
- Condanna l' a rifondere in favore dell'Erario le spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge;
- Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 28 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 848/2023 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Cluverio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicola Rivilli
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, Avv. Maria Adelaide Nieddu che lo rappresenta e Per_1
pag. 1 difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 12 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 12.05.2022 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.183,37 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. 07058630 di cui era titolare il de cuius signor per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2017. Persona_2
Chiedeva, dichiararsi l'illegittimità del credito vantato dall' nei suoi CP_1
confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni pag. 2 preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nella fattispecie in esame non sussisteva il diritto dell a richiedere ex art CP_1
2033 cod. civ. la riscossione della detta somma trattandosi di somme di pertinenza del de cuius, riscosse per pensione ed acquisite nel patrimonio dello stesso quando era in vita.
Invero, va rilevato che va fatto riferimento alle previsioni di cui all'art. 52,
comma 2 l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l.
pag. 3 412/1991), che sanciscono una sorta di sanatoria, collegata anche alla negligenza dell'Ente che, per anni, ha erogato prestazioni pensionistiche non dovute,
nonostante vi fosse la facile possibilità di accertamenti sui presupposti.
Com'è noto, la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991 n. 412, esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
L'art. 13 della legge n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che
la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo
1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti
pag. 4 dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore
delle prestazioni”.
L' non ha in alcun modo provato la mala fede dell'accipiens ed il dolo del CP_1
beneficiario, tenuto conto che si trattava di somme di pertinenza del de cuius per pensione acquisite nel patrimonio dello stesso quando era in vita.
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, nel caso di specie trovano applicazione la Legge N. 662/1996 che ha posto ulteriori limiti alla possibilità di ripetibilità, escludendo la possibilità di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato e l'art. 38, commi 7,
8, 9 e 10 della Legge 28/12/2001 N. 448 che ha previsto che “Il recupero
pag. 5 dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Di conseguenza per l'assoluta carenza di prova in giudizio, l'indebito indicato dall' deve ritenersi insussistente con conseguente inesistenza del diritto CP_1
alla ripetizione.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento di recupero dell' è illegittimo e CP_1
l' deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo CP_1
ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 7.183,37 corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. di cui era titolare il de cuius Numer_1
signor per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2017, e, per Persona_2
pag. 6 l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge
- Condanna l' a rifondere in favore dell'Erario le spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge;
- Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 28 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7