Ordinanza presidenziale 29 dicembre 2022
Sentenza 15 maggio 2023
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 01607/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2013, proposto da
LE UG, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Andrea Scuderi in TA, via V. Giuffrida, 37, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trecastagni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Privitera, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via F. Riso, 78;
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento, in parte qua:
del Piano Regolatore Generale del Comune di Trecastagni approvato con decreto del 23 novembre 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 gennaio 2013;
-della delibera del Commissario ad Acta del 22 febbraio 2007 numero 1 e la delibera consiliare del 23 dicembre 2009 numero 107, di adozione del P.R.G.;
-di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trecastagni e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di aree ubicate nel Comune di Trecastagni, ha impugnato il P.R.G. approvato con decreto del 23 novembre 2012 nella parte in cui:
a) ha confermato la destinazione a parcheggio del terreno, ubicato in Contrada Manganelli, censito nel N.C.T. al foglio 17, particelle n. 1480, 1482, 1484 e 1485;
b) ha attribuito la destinazione di ZTO C.t.2 (aree per insediamenti turistici alberghieri e per il tempo libero) ad altro terreno ubicato in Contrada Fara numero 9, censito nel N.C.T. al foglio 20, particelle n. 102, 91, 92, 187, 123, 119, 113, 114, 115, 968, 111, 1027 e 1028 (dell'estensione totale di circa 33.000 metri quadri).
Con riferimento alla destinazione sub a) ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; mancata previsione dell'indennizzo; violazione e falsa applicazione dell'art.39 del D.P.R. 327/ 2001. La conferma della precedente destinazione a parcheggio non sarebbe assistita da adeguata motivazione in ordine alla reiterazione del vincolo, né dalla previsione dell’indennizzo.
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n.1444/1968; difetto di motivazione; violazione dell’art.41 quinquies della legge n. 1150/1942. La scelta dell’amministrazione di superare gli “standard minimi” di spazi pubblici avrebbe richiesto una congrua motivazione, invero del tutto assente, tenuto anche conto che l’area in questione è inserita in un contesto territoriale quasi totalmente edificato, rientrante nella previsione di zona B per la quale sarebbe stato possibile “individuare la quantità di spazi da riservare a parcheggi in aree limitrofe che risultano certamente più congeniali”.
Con riferimento alla destinazione sub b) ha proposto il seguente motivo:
3) Violazione e falsa applicazione degli art. 28, 31 e 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione e dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 9 del D.M. n. 1444/1968. Parte ricorrente afferma che l’area “ ha caratteristiche urbanistiche non coerenti con la destinazione che le è stata impressa ” poiché “ è circondata da altre aree edificate e si trova in zona già dotata di infrastrutture, sicché non v'è esigenza di subordinare l'attività urbanistico-edilizia alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata ”.
Inoltre, l’indice di densità edilizia fondiaria massimo di soli 0,15 mc/mq sarebbe incongruo, risultando del tutto preclusa la concreta realizzazione nell'area di "insediamenti turistici alberghieri", che presuppongono al contrario ampi spazi comuni. Infine, anche la previsione di ambiti di intervento minimi di 20.000 metri quadri risulterebbe “contraddittoria e contraria” alle previsioni di piano poiché “preclude la realizzazione di adeguati interventi turistico-alberghieri”.
L’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio con atto di mera di forma.
Il Comune di Trecastagni si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso osservando quanto segue:
- la reiterazione della destinazione a parcheggio è coerente con gli obiettivi del piano tra cui è espressamente prevista “l’importanza della viabilità”;
- il terreno non è classificato ZTO B e in ogni caso non rientra tra le finalità dell’amministrazione l’edificazione di nuove costruzioni residenziali;
- quanto alla previsione sub b) non risulta alcuna documentata esistenza di dotazioni di infrastrutture e di completa edificazione dell’area.
Parte ricorrente non ha replicato alle difese dell’ente limitandosi a rappresentare l’interesse alla decisione.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza (già consolidata anche all’epoca di introduzione del ricorso) afferma che:
1) le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso (cfr. tra le tante: Cons. Stato Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 8383; Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2284; 31 dicembre 2019, n. 8917; 1 agosto 2018, n. 4734; 17 agosto 2016, n. 3643; 12 maggio 2016, n. 1907; 22 maggio 2014, n. 2636; 12 maggio 2016, n. 1907; 18 novembre 2013, n. 5453; 21 ottobre 2013, n. 5114; 8 ottobre 2013, n. 5208; 6 agosto 2013, n. 4150; 31 maggio 2012, n. 3263), salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, quali l’esistenza di uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2204; sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063), da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632; sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343;) o dalla reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 6952).
2) Con riferimento al contenuto motivazionale dell'atto di reiterazione dei vincoli, la giurisprudenza ha precisato che esso si atteggia in modo diverso a seconda del tempo in cui si colloca la reiterazione, per cui, se può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni quando vi è una prima reiterazione, una maggiore motivazione va pretesa quando il vincolo rinnovato segue a distanza di tempo la prima apposizione (v. C.G.A. 14 aprile 2021, n. 304; 17 agosto 2018, n. 480; Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2015, n. 1985;14 aprile 2015, n. 1887; 2 ottobre 2008, n, 4765).
3) In applicazione dei citati principi giurisprudenziali non può, inoltre, ritenersi qualificato l'interesse del privato proprietario correlato all’interesse (di mero fatto) all’utilizzo “in modo più proficuo” delle aree, per il quale vale il principio generale della non necessità di motivazioni ulteriori rispetto a quelle che si possono evincere dai criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti per la redazione del piano (Cons. Stato, Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 8383).
2. Nel caso in esame un primo ordine di censure investe la reiterazione del vincolo a parcheggio non assistista da specifica motivazione (nemmeno in ordine al superamento degli standard minimi di dotazioni pubbliche) e dalla previsione dell’indennizzo previsto dall’art. 39 del D.P.R. 327/2001.
2.1 Quanto al primo profilo il Collegio, richiamando l’orientamento giurisprudenziale indicato in premessa sub 2) in ordine al corredo motivazionale della reiterazione dei vincoli, rileva che la funzionalità della scelta con la permanenza dell'interesse pubblico alla dotazione di una determinata quantità spazi pubblici o alla realizzazione di un opera pubblica possa anche emergere in vario modo dagli atti del procedimento, come nel caso in esame, in cui dimensionamento del piano è stato determinato tenendo conto di un preciso fenomeno “ che vede il Comune di Trecastagni come sede di un tipo di residenza legato alla villeggiatura, al tempo libero e soprattutto una condizione alternativa del vivere nella grande città….” (v. relazione generale del piano). Inoltre, il superamento della dotazione minime di standard urbanistici è stata espressamente ritenuta condivisibile, poiché contenuto nel limite della ragionevolezza, in sede di approvazione del P.R.G.. La reiterazione del vincolo, funzionale alla dotazione degli standard previsti dal piano risulta quindi coerente con gli obiettivi generali del piano (v. in particolare, pag. 2-3 del decreto di approvazione) e risulta immune dai denunziati vizi di erroneità e illogicità.
2.2 E’ infondata la censura concernete l’omessa previsione dell’indennizzo a favore del proprietario poiché i profili relativi alla determinazione, spettanza e pagamento dell’indennizzo non attengono alla legittimità dei provvedimenti di approvazione dello strumento urbanistico, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e che, peraltro, sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le tante: Cons. Stato Sez. IV, 13 aprile 2021, n. 3002; 14 aprile 2015, n. 1887; 6 agosto 2013, n. 4143; 31 maggio 2012, n. 3263; 6 novembre 2009 n. 6936; 25 maggio 2005 n. 2718).
3. Sono, infine, infondate le censure articolate nel terzo motivo di ricorso che oltre ad impingere nel merito dell’azione amministrativa (circa la destinazione impressa), sono comunque generiche e prive delle minime allegazioni in ordine all’asserita urbanizzazione dell’area e all’esistenza di non meglio precisate “infrastrutture”.
Le spese, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agnese Anna Barone | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO