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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.190/2016
@- INA - Reclamo Fornero Tardivo(termine breve) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per reclamo ex art.1, comma 58 della legge 28 giugno 2012 n.92 promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025, e vertente
TRA
con sede in Civitanova Marche (MC), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv.Giovanni Calafiore del Foro di Fermo, Parte_2 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RECLAMANTE
E
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.Caterina CP_1
Ceccarelli del Foro di Ancona, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RECLAMATA
OGGETTO: appello/reclamo avverso la sentenza n°36/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.02.2025, comunicata a mezzo PEC il 19.02.2025.
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello (rectius di reclamo ex art.1, comma 58, della legge 92/2012) depositato in data
10.06.2025, la ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata Parte_1 accolta l'opposizione proposta dalla lavoratrice avverso l'ordinanza emessa ex art.1, CP_1 comma 49, della legge 92/2012 dal Tribunale di Macerata in data 18/11/2022, con cui era stata respinta la domanda della lavoratrice tesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatole in data 01 agosto 2019. Più in dettaglio, il primo giudice ha: 1) accertato la natura ritorsiva del licenziamento, in quanto motivato da un intento punitivo nei confronti della dipendente per la prolungata assenza per malattia e per le pregresse rivendicazioni legate alla trasformazione del rapporto in part-time; 2) conseguentemente dichiarato nullo il licenziamento ex art. 18, co. 1, Stat. Lav., con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro;
3) condannato la datrice al pagamento dell'intera retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, rivalutazione e interessi;
4) condannato la società alla restituzione delle spese di lite già anticipate dalla lavoratrice per la fase sommaria e alla rifusione delle spese legali sostenute nella fase di opposizione.
L'iter logico-argomentativo seguito nella sentenza impugnata si fonda, da un lato, sull'inesistenza del giustificato motivo oggettivo formalmente dedotto nella lettera di licenziamento, ritenuto pretestuoso e non dimostrato (tenuto dell'assunzione di un altro lavoratore nelle stesse mansioni amministrative svolte dalla , e, dall'altro, sulla dimostrata sussistenza di un intento ritorsivo, come desumibile dalla CP_1 contestualità temporale tra il rientro in servizio della lavoratrice da un periodo di malattia e l'immediata comunicazione del licenziamento, nonché dal contenuto delle registrazioni fonografiche di un colloquio con i soci dell'azienda.
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, la ha proposto appello (rectius di Parte_1 reclamo ex art.1, comma 58, della legge 92/2012) contro tale decisione, deducendo plurime censure avverso la sentenza impugnata e chiedendone la totale riforma, con il conseguente rigetto delle domande originariamente avanzate da parte reclamata. In particolare, la società reclamante lamenta: 1) erroneità della valutazione circa la sussistenza di un intento ritorsivo del licenziamento, sostenendo che il recesso era sorretto da oggettive esigenze organizzative e da una legittima esternalizzazione delle attività amministrative, decisa ben prima del rientro in servizio della lavoratrice. Secondo la prospettazione di parte reclamante, la motivazione del licenziamento affonda le proprie radici in una valutazione gestionale resa improrogabile dalla lunga assenza per malattia della e non costituirebbe in alcuna maniera CP_1 una reazione punitiva;
2) travisamento delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, con riferimento alla valutazione delle registrazioni audio e alle testimonianze rese nel corso della fase
2 sommaria. In particolare, la società contesta che le frasi captate nella conversazione tra i soci e la lavoratrice possano costituire prova del fine ritorsivo, trattandosi, a dire della società reclamante, di espressioni generiche, pronunciate in un contesto informale e prive di riferimenti a un'intenzionalità ritorsiva;
3) omessa valutazione della congruità della motivazione datoriale: la società reclamante deduce che il Tribunale avrebbe completamente disatteso, senza adeguata motivazione, le ragioni economiche e funzionali alla base della riorganizzazione aziendale, tra cui la razionalizzazione dei costi e l'efficientamento dei servizi amministrativi mediante outsourcing. Contesta, inoltre, che il giudice non abbia adeguatamente valorizzato l'idoneità della riorganizzazione ad escludere il repêchage, pur in presenza di una struttura di piccole dimensioni e senza posizioni alternative disponibili;
4) violazione dell'art. 18, co. 1, L. n. 300/1970, per avere il Tribunale erroneamente applicato la tutela reintegratoria piena in assenza di elementi oggettivi e univoci idonei a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento.
La reclamante richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'intento ritorsivo, per integrare la nullità del licenziamento, deve risultare unico e determinante rispetto alla motivazione formalmente posta a base del recesso, onere probatorio che, a detta della società, non sarebbe stato assolto dalla lavoratrice;
5) erroneità della decisione in punto di spese, per avere il giudice di primo grado disposto la condanna della società reclamante nonostante la sussistenza di un rilevante contrasto interpretativo in materia e la presenza di un quadro istruttorio quantomeno opinabile, invocando l'applicazione del principio di compensazione.
La società reclamante ha dunque concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto integrale delle domande originariamente proposte dalla con ogni conseguenza in punto di spese CP_1 di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame, in CP_1 quanto proposto dopo la scadenza del termine breve di cui all'art.1 comma 58 della legge 92/2012 (che decorre dalla data di comunicazione della sentenza, e solo in caso di sua anteriorità dalla data della sua notificazione).
Nel caso di specie, secondo quanto dedotto nella comparsa di costituzione, la sentenza del Tribunale è stata comunicata dalla Cancelleria ai procuratori delle parti in data 19 febbraio 2025, ma il reclamo è stato depositato soltanto in data 10 giugno 2025, oltre il termine di decadenza di cui all'art.1 comma 58 della legge 92/2012. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, l'impugnazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per tardività, stante l'inosservanza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1, comma 58, L. 92/2012.
Nel merito, la reclamata ha contestato l'assunto secondo cui il licenziamento sarebbe stato motivato da reali esigenze di riorganizzazione aziendale, evidenziando, al contrario, come il recesso sia stato intimato in stretta correlazione temporale con il rientro in servizio della lavoratrice a seguito di una lunga
3 malattia e subito dopo il rifiuto di quest'ultima di accettare un'uscita concordata prospettata informalmente dai vertici societari. Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza, unitamente ai contenuti delle registrazioni prodotte e agli altri indici presuntivi, dimostrerebbe la natura esclusivamente ritorsiva del licenziamento, intimato non per motivazioni economiche oggettive, bensì quale ritorsione per l'esercizio di diritti tutelati, tra cui il diritto alla malattia e quello a non sottostare a pressioni per la risoluzione consensuale del rapporto. In particolare, la lavoratrice ha sottolineato che la riorganizzazione posta in essere dalla società non è mai stata formalmente deliberata né supportata da atti interni, piani aziendali, comunicazioni rivolte al personale o documentate attraverso reali modifiche organizzative.
Inoltre, non sarebbe stata dimostrata in giudizio una concreta esternalizzazione del servizio amministrativo, né risulterebbe che l'attività svolta dalla sia stata effettivamente dismessa o CP_1 affidata a soggetti esterni. A rendere ancora più sospetta la condotta aziendale sarebbe la tempistica del recesso, avvenuto al momento del rientro in servizio della dipendente dopo un lungo periodo di malattia, senza alcuna preventiva interlocuzione. Un dato, questo, che rafforzerebbe l'ipotesi di un intento ritorsivo da parte della società. La lavoratrice ha inoltre richiamato l'esito della prova testimoniale acquisita in primo grado, che, come correttamente valutato dal Tribunale, ha confermato sia la pretestuosità del licenziamento, sia la persistente necessità delle mansioni svolte dalla dipendente. Infine, il comportamento dei vertici societari, ricostruito anche attraverso registrazioni audio ritenute ammissibili e utilizzabili in giudizio, rivelerebbe un atteggiamento chiaramente ritorsivo e punitivo, incompatibile con una reale volontà di riorganizzazione o di riduzione del personale.
La parte reclamata ha quindi concluso affinché venga, in via preliminare, accertata e dichiarata inammissibile l'impugnazione avversaria e, nel merito, confermata la natura ritorsiva del recesso, con applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 1, della L. 300/1970, come disposto dalla sentenza gravata. Ha infine chiesto la condanna della società reclamante alla rifusione delle spese del presente grado e della fase sommaria.
Preliminarmente, in ordine al rito applicabile, a prescindere dalla veste formale dell'atto di gravame
(denominato “ricorso in appello”), nessun dubbio sussiste sul fatto che la presente controversia debba essere trattata con il rito speciale disciplinato dalla legge 28 giugno 2012 n.92.
L'impugnativa di licenziamento in esame, infatti, rientra sicuramente nell'ambito di applicabilità del rito ex art. 1 commi 47 e 48 della legge 28 giugno 2012 n.92, essendo stata proposta con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, depositato in data 19 dicembre 2022, e quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022, la quale ha abrogato il rito speciale di cui alla legge n. 92/2012, c.d. rito Fornero, con effetto dal 28 febbraio
2023, come previsto dall'art. 35 del medesimo decreto legislativo, così come modificato dalla legge n.
4 197/2022. La disposizione transitoria citata stabilisce espressamente che le nuove norme si applicano ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre a quelli pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
In conformità ai princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la “pendenza” del giudizio dev'essere valutata in modo unitario, con riferimento alla data di introduzione del primo grado di giudizio, che nel caso di ricorso si identifica con la data del deposito dell'atto introduttivo. Ne consegue che il presente procedimento, introdotto prima del 28 febbraio 2023, resta disciplinato dalle norme del rito Fornero, ivi compresa la disposizione che, all'art. 1, comma 58, prevede che l'impugnazione della sentenza che definisce la fase di opposizione debba essere proposta con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
Non è condivisibile, in ogni caso, l'interpretazione secondo cui la disciplina introdotta con la riforma
Cartabia troverebbe comunque applicazione alla presente impugnazione in virtù della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. Tale disposizione, infatti, è riferibile esclusivamente ai procedimenti introdotti secondo il rito ordinario del lavoro successivamente alla data di entrata in vigore della riforma.
Non può invece trovare applicazione nei giudizi instaurati anteriormente, i quali rimangono soggetti all'intero sistema processuale previgente, ivi inclusa la disciplina speciale del rito Fornero e il relativo termine decadenziale per l'impugnazione. Del resto, anche le norme contenute nel D.lgs. n. 149/2022 che si occupano delle impugnazioni non si pongono in contrasto con la previsione espressa dell'art. 35 dello stesso decreto, il quale, in via generale, fa salvo il regime transitorio a tutela della stabilità processuale e della certezza del diritto.
Infine, posto che il legislatore impone di utilizzare il rito speciale, e non consente all'attore la scelta fra il ricorso ex art. 414 c.p.c. ed il ricorso ex art.1 comma 48 legge 92/2012, il presente procedimento, a prescindere dalla veste formale dell'atto di gravame, non può che essere celebrato con il rito speciale.
D'altronde, ciò si desume in maniera incontrovertibile dal tenore letterale del comma 47 dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012, a norma del quale “le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti”. Come si vede, la disposizione prevede come inevitabile l'applicazione delle regole enunciate nei commi ad essa successivi, alla categoria di controversie da essa contemplata. Pertanto, tenuto conto dell'esatto contenuto della domanda in disamina
(impugnativa di licenziamento soggetto a tutela reale), l'errore del reclamante nella scelta del rito non consente comunque una deroga al principio secondo cui, per le controversie alle quali esso è applicabile
(come quella in esame), il rito di cui all'art.1 della legge n. 92 del 2012 costituisce l'unica modalità di esercizio dell'azione giudiziale.
In questa prospettiva, deve dunque ritenersi la fondatezza dell'eccezione di tardività del reclamo, atteso che nella fattispecie deve trovare necessariamente applicazione il termine di cui all'art.1, comma
5 58, della legge 92/2012 (trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla notificazione, se anteriore).
La Suprema ha infatti avuto modo di evidenziare che “la novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte;
la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art.1, comma 58, della legge 92/2012 n.d.e.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno” (v. Cass.Civ. n°23526 del 15.10.2014).
In quest'ordine di concetti, rileva il Collegio che la sentenza n°36/2025 emessa dal Tribunale di
Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.02.2025 (oggetto della presente impugnazione) è stata comunicata alla in data 19.02.2025, presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata del proprio difensore domiciliatario, Avv.Giovanni Calafiore (cfr. attestazione telematica di cancelleria, contenente ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario in data 19.02.2025, nel fascicolo del primo grado), laddove, invece, il reclamo risulta depositato soltanto in data 10.06.2025, sicché, stante la decorrenza del termine breve (30 giorni dalla comunicazione della sentenza) per l'impugnazione ex art.1, comma 58, della legge 92/2012 (ancora applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto il procedimento risulta instaurato in primo grado anteriormente al 28 febbraio 2023), lo stesso atto di gravame va dichiarato inammissibile.
Le conclusioni sin qui raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate dalla parte reclamante ed impediscono l'esame del merito.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r. n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art.1, comma 58, della Legge n.92/2012 proposto avverso la sentenza n°36/2025 emessa dal
Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.02.2025, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara inammissibile il reclamo per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 58, della
L. n. 92/2012;
- condanna la parte reclamante a rifondere alla parte reclamata le spese del grado, che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte del reclamante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio in data 18 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
Contropart Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr
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