Articolo 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146
Articolo 10Articolo 12
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29 giugno 1990
Art. 11. 1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale .
Nota all' art. 11 :
- Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".
Entrata in vigore il 29 giugno 1990
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