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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 163/2024 RG promossa da
Parte_1 con avv.ti Chiara Mazzotta e Marika Stigliano Messuti - opponente - contro
Controparte_1 con avv.ti Giancarlo Moro e Alessandra Casarotto - opposta –
in punto: opposizione a DI - preavviso di trasferimento
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.2024 la ha proposto Parte_1 opposizione al DI n. 650 del 14.12.2023 del Tribunale di Venezia Sezione lavoro, notificato il 18.12.2023, per euro 6.175,26 ottenuto dalla sua ex dipendente a titolo di indennità Controparte_1 di mancato preavviso in relazione a trasferimento dall' originaria sede di lavoro in Rovigo a quella di
Venezia ST asseritamente disposto senza rispettare il termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva ( = 45 giorni ex art 93 Ccnl).
L' opposizione è fondata sulla comunicazione alla ricorrente del trasferimento da Rovigo a ST non Pa già a ridosso del cambio di sede con lettera 25.11.2022, come dalla stessa sostenuto nel ricorso per bensì tempestivamente il 13.9.2022 presso la sede di Rovigo in occasione di un colloquio avuto con
, gestore del personale. Persona_1
La si è costituita ribadendo la spettanza dell' importo azionato con ricorso monitorio (€ CP_1
6.175,26 ) quale indennità di mancato preavviso di trasferimento aver ricevuto la lettera di trasferimento pochi giorni prima dell'effettivo cambio di sede di lavoro.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e testi, indi all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta a sentenza.
L' opposizione va accolta
L' espletata istruttoria comprova che alla ricorrente il trasferimento da Rovigo a ST non è stato comunicato per la prima volta per iscritto a ridosso del cambio di sede con lettera 25.11.2022, bensì già nel corso di colloquio avuto a settembre dello stesso anno con il collega, gestore del personale, ER
.
[...]
La lettera così recita :
ed esordisce dunque facendo riferimento al “ colloquio intercorso”. Cont In merito a tale colloquio , dipendente con mansioni di gestore risorse umane, sentito come ER teste ha dichiarato : “ Del trasferimento a ST ho parlato con la collega , presenti solo noi CP_1 due, già in sede di colloquio il 13.9.2022 e poi glielo ho anticipato per iscritto con mail 16.11 cui lei mi ha risposto sempre via mail il 18.11. La AT stessa, operanti entrambi presso la medesima sede, mi aveva manifestato l' intenzione di andare in pensione a febbraio 2023 già prima di settembre;
nel colloquio di settembre (non ci sono di mail convocazione in merito , è avvenuto tutto verbalmente ) si è parlato anche del processo di esodo in corso;
mi ha confermato la volontà di arrivare al pensionamento a febbraio 2023; le ho parlato del trasferimento specificando che a causa dell' adesione all' esodo di una risorsa addetta alle
PMI di ST ( il nome ora non lo ricordo) in tale ufficio si sarebbe scoperta una posizione di assistente
PMI compatibile con la sua professionalità mentre in base alla complessiva riorganizzazione in corso legata al processo di riduzione del personale la posizione da lei ricoperta a Rovigo sarebbe stata riassegnata ad un' altra risorsa. Mi ricordo di averle specificato che la sua assegnazione a ST avrebbe avuto decorrenza, come tutta la mobilità legata alla riorganizzazione, attorno a fine novembre ( la data precisa non si sapeva ancora e dunque non ho potuto dirgliela, poi è stata fissata nel 28/11) in quanto le ultime uscite sarebbero state entro il termine ultimo del 30/11 ; le chiesi anche la disponibilità ad andare
a ST in trasferta qualche giorno prima in affiancamento alla collega cui sarebbe subentrata e che avrebbe cessato il rapporto appunto entro il 30.11, e lei mi rispose che era disponibile, non c'erano problemi. Durante il colloquio si è dimostrata interessata ad avere spiegazioni, piu' che sulla sede di destinazione, sulle ragioni tecnico organizzative alla base del trasferimento così poco tempo prima della pensione, e su questo io le ho risposto”. Cont La deposizione supporta la difesa di di comunicazione verbale del trasferimento già il 13/9/2022 posta l' esplicitazione puntuale, nel corso di tale colloquio, del luogo di destinazione e della relativa posizione di lavoro (= assistente PMI presso la sede di ST) nonché in termini sufficientemente precisi, mediante riferimento alla fine del mese di novembre coerentemente con le tempistiche della mobilità legata alla riorganizzazione in corso, all' epoca del cambio di sede .
La stessa non è, d' altro canto, smentita da contrapposte circostanze incompatibili riferite dal teste di parte convenuta per conoscenza diretta, avendo, infatti, lo stesso dichiarato: “ Conosco Testimone_1
i fatti quale sindacalista di riferimento di , l' ho assistita anche in occasione del Controparte_1 trasferimento oggetto di causa. Non sono stato presente al colloquio di settembre 2022. Per quanto riferitomi dalla ricorrente nell' immediatezza, il giorno stesso o quello successivo, tale colloquio ha riguardato un eventuale accordo per la cessazione anticipata del rapporto ossia l' adesione da parte sua all' esodo generale proposto a tutto il personale, cui lei non era interessata in quanto sarebbe andata in pensione ( di vecchia) a febbraio 2023. Nulla mi ha detto circa discorsi su un suo trasferimento, cosa di cui poi invece mi ha immediatamente avvisato quando ha ricevuto la comunicazione scritta”.
Né l' immediatezza della reazione della lavoratrice - con mail 18.11.2022 ( = Buongiorno, in base alla comunicazione da voi inoltratami, ritengo il colloquio indicato del 13. 09.2022 al quale non ha fatto seguito alcuna comunicazione scritta, non specifico al mio trasferimento, chiedo pertanto l'applicazione del mancato preavviso, come art.88 del CCNL) - alla mail 16.11.2022 del , può, da sé sola, confutare ER la valenza probatoria della deposizione, proveniente sì da dipendente della Banca, ma in sé coerente e precisa.
La comunicazione di trasferimento data oralmente al colloquio del 13.9.2022 è, d' altro canto, idonea a produrre effetti giuridici ancorchè al colloquio non abbia fatto seguito immediata comunicazione scritta trattandosi di provvedimento pacificamente non soggetto ad alcun vincolo di forma, potendo dunque il datore di lavoro comunicare oralmente il mutamento della sede di lavoro.
Nel caso di specie da tale comunicazione verbale il 13/9 all' operatività del cambio di sede (28.11.2022) sono intercorsi ben 76 giorni di calendario, e dunque il termine di preavviso di 45 giorni previsto dall'art. 93 Ccnl è stato rispettato.
Il DI opposto va dunque revocato, con compensazione integrale delle spese di lite per peculiarità e novità della questione dibattuta
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. revoca il DI opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia all' udienza 15.4.2025
Il Giudice