TRIB
Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 406/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ferretti, a scioglimento della riserva che precede;
visto il ricorso proposto da quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minorenne , volto ad ottenere l'autorizzazione a richiedere Per_1
in nome e per conto figlio il rilascio del c.d. SPID, allegando di non riuscire a contattare
, padre del minore;
Persona_2
esaminata la documentazione prodotta in via integrativa e ritenuta la propria competenza, in ragione della residenza del minore;
che la sottoscrizione del contratto volto ad ottenere il rilascio dello SPID non appare atto di straordinaria amministrazione (ovvero l'unica tipologia di atti per cui l'art. 320 c.c. prevede la necessaria autorizzazione del giudice tutelare), esseno un contratto 1) oggettivamente utile alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio;
2) normalmente di un valore economico non particolarmente elevato;
3) privo di un margine di rischio (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22662); che l'atto è peraltro finalizzato a permettere l'accesso al minore ad un percorso di formazione previsto obbligatoriamente per gli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico;
ritenuto pertanto che la sottoscrizione del predetto contratto non richieda l'autorizzazione di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, né ricada nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del giudice tutelare previsto dall'art. 320 c.c.;
P.Q.M.
Per_ dichiara che non v'è luogo a procedere, nulla ostando al rilascio dello SPID per il minore sulla base della sola sottoscrizione della ricorrente
[...] Parte_1
Si comunichi.
Prato, 09/06/2025 il giudice tutelare dott.ssa Federica Ferretti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ferretti, a scioglimento della riserva che precede;
visto il ricorso proposto da quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minorenne , volto ad ottenere l'autorizzazione a richiedere Per_1
in nome e per conto figlio il rilascio del c.d. SPID, allegando di non riuscire a contattare
, padre del minore;
Persona_2
esaminata la documentazione prodotta in via integrativa e ritenuta la propria competenza, in ragione della residenza del minore;
che la sottoscrizione del contratto volto ad ottenere il rilascio dello SPID non appare atto di straordinaria amministrazione (ovvero l'unica tipologia di atti per cui l'art. 320 c.c. prevede la necessaria autorizzazione del giudice tutelare), esseno un contratto 1) oggettivamente utile alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio;
2) normalmente di un valore economico non particolarmente elevato;
3) privo di un margine di rischio (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22662); che l'atto è peraltro finalizzato a permettere l'accesso al minore ad un percorso di formazione previsto obbligatoriamente per gli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico;
ritenuto pertanto che la sottoscrizione del predetto contratto non richieda l'autorizzazione di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, né ricada nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del giudice tutelare previsto dall'art. 320 c.c.;
P.Q.M.
Per_ dichiara che non v'è luogo a procedere, nulla ostando al rilascio dello SPID per il minore sulla base della sola sottoscrizione della ricorrente
[...] Parte_1
Si comunichi.
Prato, 09/06/2025 il giudice tutelare dott.ssa Federica Ferretti