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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2579/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BULLERI Parte_1 C.F._1
SERENA e elettivamente domiciliato in Cascina, via I. Nievo n.21, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GALANO ANTONELLA, e elettivamente domiciliato via San Martino n.77, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note disposte in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2024
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2022, il sig. chiedeva fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali Controparte_1
in data 25 settembre 1995 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione era nato il figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il ricorrente riferiva che in sede di separazione veniva trovato un accordo, ossia il sig. avrebbe Pt_1
versato euro 150,00 mensili alla sig.ra , fintantoché la stessa non avrebbe comunicato un CP_1 cambiamento positivo delle proprie condizioni economiche, anche l'eventuale percezione del reddito di cittadinanza. Tuttavia, il ricorrente riportava che dalla separazione non è pervenuta alcuna comunicazione circa la variazione reddituale e nemmeno risultava la motivazione per cui la sig.ra non si fosse attivata per percepire il reddito di cittadinanza. Inoltre, il ricorrente riferiva che CP_1
la sig.ra lavorava presso alcune famiglie come collaboratrice domestica, ma che tale attività CP_1 non sarebbe accertabile trattandosi di attività “in nero”.
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale senza alcun provvedimento o obbligo di carattere economico.
In data 3 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale riferiva Controparte_1
di essere sposata con il sig. dal 1995, avendo realizzato dunque un consorzio di vita di lunga Pt_1
durata, accompagnato da un accordo sulla vita familiare che vedeva la sig.ra dedicarsi CP_1
completamente alla famiglia, avvantaggiando in tal modo il sig. , che ha potuto dedicarsi alla Pt_1
realizzazione professionale.
Perdipiù, la resistente riferiva di non aver percepito, dal momento del decreto di omologa del verbale di separazione (26 gennaio 2021), alcun reddito al di fuori dell'assegno di mantenimento versato mensilmente dal coniuge. La stessa riportava che, a seguito di un importante intervento, avvenuto in data 16 febbraio 2018, ha visto ridurre notevolmente la propria autonomia;
a ciò si è aggiunto uno stato depressivo legato a molteplici fattori, fra i quali: la diagnosi di una malattia oncologica, le vicende familiari che hanno dato luogo alla separazione dei coniugi, gli effetti collaterali dovute alle terapie oncologiche. Ancora, la sig.ra riferiva come riuscisse a vivere grazie all'assegno di CP_1
mantenimento e al contributo che percepisce dai servizi sociali, finalizzato al pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'appartamento dove abita.
Tanto premesso, la sig.ra , chiedeva pronunciarsi la separazione personale e il disporsi a CP_1 carico del sig. l'obbligo di versare alla stessa la somma di euro 250,00 mensili o la diversa Pt_1
misura che si riterrà di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
Il 25 ottobre 2022 si svolgeva l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla presidente.
Con ordinanza del 6 marzo 2023 la Presidente confermava i provvedimenti di cui al decreto di omologa e nominava sé stessa Giudice istruttore. Con ordinanza del 9 giugno 2023 il Giudice istruttore fissava udienza per l'amissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 26 ottobre 2023 ammetteva le prove orali. All'udienza del 1° febbraio 2024 venivano sentiti come testimoni TE
(nipote della resistente) e (dipendente della alla quale la
[...] Testimone_2 Controparte_2 sig.ra si era rivolta). Con ordinanza del 10 maggio 2024, il Giudice istruttore rimetteva la CP_1
causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Con ordinanza del 3 luglio 2024 il Collegio, rilevato che le parti non avevano aggiornato le proprie posizioni reddituali e fiscali, rimetteva la causa sul ruolo, ordinando le relative produzioni. Con ordinanza dell'11 novembre 2024 la Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
--------------------------------------------------------
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
L'unica questione controversa da decidere è la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra nei confronti del sig. CP_1 Pt_1
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
Il sig. ha percepito per il 2023 un reddito complessivo di 18.151,00 euro (doc. allegato alla Pt_1 memoria di parte ricorrente del 31.07.2024) e dall'estratto conto si evincono accrediti mensili a titolo di stipendio/pensione di media di circa 1.200,00 euro. Invece, la sig.ra risulta iscritta alle CP_1 liste di collocamento (doc. 12 allegato alla memoria di parte resistente dell'11.08.2023), affetta da invalidità (doc. 17 allegato alla memoria di parte resistente dell'11.08.2023) e non risulta percettrice di nessun reddito (doc. allegato alla memoria di parte resistente del 19.07.2024). Perdipiù, il sig.
, lavoratore presso la , sentito come testimone all'udienza del 1° Testimone_2 Controparte_2
febbraio 2024 riferiva che la sig.ra era aiutata economicamente tramite una tessera che dà CP_1
accesso a un emporio alimentare.
Dal momento che, notoriamente, “Il giudice del merito deve effettuare un esame bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logicogiuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31333 del 06/12/2024), si deve rilevare che la sig.ra è quasi sessantenne e ha dimostrato di non potersi procurare CP_1
redditi propri in quanto affetta da invalidità e, nonostante ciò, la stessa è iscritta alle liste di collocamento;
nonché, emerge la differenza reddituale tra le parti. Per tali motivi, sussistono tutti i presupposti per porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo Pt_1 Parte_2
di assegno divorzile la somma che, valutate le rispettive situazioni personali, patrimoniali e reddituali, appare congruo quantificare in euro 250,00 mensili. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico di parte ricorrente, soccombente in ordine alla domanda dell'assegno divorzile, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della al beneficio del patrocinio a spese CP_1
dello Stato, ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero in quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
2. Pone a carico del sig. l'obblio di corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile la somma mensile di euro 250,00, a mezzo bonifico bancario il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Cascina di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Perignano di Lari il giorno 25 settembre 1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Cascina al n° 32, Parte II, Serie B, Uff. II anno 1995;
4. Condanna il sig. a rifondere all'Erario dello Stato le spese di lite che liquida in euro Pt_1
3.387,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2579/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BULLERI Parte_1 C.F._1
SERENA e elettivamente domiciliato in Cascina, via I. Nievo n.21, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GALANO ANTONELLA, e elettivamente domiciliato via San Martino n.77, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note disposte in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2024
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2022, il sig. chiedeva fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali Controparte_1
in data 25 settembre 1995 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione era nato il figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il ricorrente riferiva che in sede di separazione veniva trovato un accordo, ossia il sig. avrebbe Pt_1
versato euro 150,00 mensili alla sig.ra , fintantoché la stessa non avrebbe comunicato un CP_1 cambiamento positivo delle proprie condizioni economiche, anche l'eventuale percezione del reddito di cittadinanza. Tuttavia, il ricorrente riportava che dalla separazione non è pervenuta alcuna comunicazione circa la variazione reddituale e nemmeno risultava la motivazione per cui la sig.ra non si fosse attivata per percepire il reddito di cittadinanza. Inoltre, il ricorrente riferiva che CP_1
la sig.ra lavorava presso alcune famiglie come collaboratrice domestica, ma che tale attività CP_1 non sarebbe accertabile trattandosi di attività “in nero”.
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale senza alcun provvedimento o obbligo di carattere economico.
In data 3 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale riferiva Controparte_1
di essere sposata con il sig. dal 1995, avendo realizzato dunque un consorzio di vita di lunga Pt_1
durata, accompagnato da un accordo sulla vita familiare che vedeva la sig.ra dedicarsi CP_1
completamente alla famiglia, avvantaggiando in tal modo il sig. , che ha potuto dedicarsi alla Pt_1
realizzazione professionale.
Perdipiù, la resistente riferiva di non aver percepito, dal momento del decreto di omologa del verbale di separazione (26 gennaio 2021), alcun reddito al di fuori dell'assegno di mantenimento versato mensilmente dal coniuge. La stessa riportava che, a seguito di un importante intervento, avvenuto in data 16 febbraio 2018, ha visto ridurre notevolmente la propria autonomia;
a ciò si è aggiunto uno stato depressivo legato a molteplici fattori, fra i quali: la diagnosi di una malattia oncologica, le vicende familiari che hanno dato luogo alla separazione dei coniugi, gli effetti collaterali dovute alle terapie oncologiche. Ancora, la sig.ra riferiva come riuscisse a vivere grazie all'assegno di CP_1
mantenimento e al contributo che percepisce dai servizi sociali, finalizzato al pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'appartamento dove abita.
Tanto premesso, la sig.ra , chiedeva pronunciarsi la separazione personale e il disporsi a CP_1 carico del sig. l'obbligo di versare alla stessa la somma di euro 250,00 mensili o la diversa Pt_1
misura che si riterrà di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
Il 25 ottobre 2022 si svolgeva l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla presidente.
Con ordinanza del 6 marzo 2023 la Presidente confermava i provvedimenti di cui al decreto di omologa e nominava sé stessa Giudice istruttore. Con ordinanza del 9 giugno 2023 il Giudice istruttore fissava udienza per l'amissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 26 ottobre 2023 ammetteva le prove orali. All'udienza del 1° febbraio 2024 venivano sentiti come testimoni TE
(nipote della resistente) e (dipendente della alla quale la
[...] Testimone_2 Controparte_2 sig.ra si era rivolta). Con ordinanza del 10 maggio 2024, il Giudice istruttore rimetteva la CP_1
causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Con ordinanza del 3 luglio 2024 il Collegio, rilevato che le parti non avevano aggiornato le proprie posizioni reddituali e fiscali, rimetteva la causa sul ruolo, ordinando le relative produzioni. Con ordinanza dell'11 novembre 2024 la Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
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La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
L'unica questione controversa da decidere è la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla sig.ra nei confronti del sig. CP_1 Pt_1
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
Il sig. ha percepito per il 2023 un reddito complessivo di 18.151,00 euro (doc. allegato alla Pt_1 memoria di parte ricorrente del 31.07.2024) e dall'estratto conto si evincono accrediti mensili a titolo di stipendio/pensione di media di circa 1.200,00 euro. Invece, la sig.ra risulta iscritta alle CP_1 liste di collocamento (doc. 12 allegato alla memoria di parte resistente dell'11.08.2023), affetta da invalidità (doc. 17 allegato alla memoria di parte resistente dell'11.08.2023) e non risulta percettrice di nessun reddito (doc. allegato alla memoria di parte resistente del 19.07.2024). Perdipiù, il sig.
, lavoratore presso la , sentito come testimone all'udienza del 1° Testimone_2 Controparte_2
febbraio 2024 riferiva che la sig.ra era aiutata economicamente tramite una tessera che dà CP_1
accesso a un emporio alimentare.
Dal momento che, notoriamente, “Il giudice del merito deve effettuare un esame bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logicogiuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31333 del 06/12/2024), si deve rilevare che la sig.ra è quasi sessantenne e ha dimostrato di non potersi procurare CP_1
redditi propri in quanto affetta da invalidità e, nonostante ciò, la stessa è iscritta alle liste di collocamento;
nonché, emerge la differenza reddituale tra le parti. Per tali motivi, sussistono tutti i presupposti per porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo Pt_1 Parte_2
di assegno divorzile la somma che, valutate le rispettive situazioni personali, patrimoniali e reddituali, appare congruo quantificare in euro 250,00 mensili. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico di parte ricorrente, soccombente in ordine alla domanda dell'assegno divorzile, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della al beneficio del patrocinio a spese CP_1
dello Stato, ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero in quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
2. Pone a carico del sig. l'obblio di corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile la somma mensile di euro 250,00, a mezzo bonifico bancario il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Cascina di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Perignano di Lari il giorno 25 settembre 1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Cascina al n° 32, Parte II, Serie B, Uff. II anno 1995;
4. Condanna il sig. a rifondere all'Erario dello Stato le spese di lite che liquida in euro Pt_1
3.387,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Polidori