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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8698/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSCIANO GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.10.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92, non riconosciuto a seguito di domanda del 07.11.2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 05/07/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
In particolare, parte ricorrente assumeva di essere affetta da poliartrosi con gonartrosi bilaterale (varo/valgo), spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple, grave obesità, osteoporosi, IVP agli arti inferiori, vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo, malattia mieloproliferativa in trattamento, B.P.C.O, diverticolosi del colon, cardiopatia ipertensiva, esiti di isteroannessiectomia con incontinenza urinaria;
Tali patologie sono state indicate da sempre, e soprattutto manifestate in un loro peggioramento, nel corso del procedimento di ATPO e successive alla data delle operazioni peritali del 06.02.24, pertanto suscettibili ai fini di una ulteriore valutazione.
2 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 10.9.2024 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. già nominato in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Obesità di grado severo in soggetto affetto da osteoporosi ed artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione al rachide e alle grandi articolazioni degli arti inferiori;
Incontinenza urinaria;
Malattia mieloproliferativa;
Diverticolosi del colon.
Difatti, il ctu concludeva: “per la sig.ra possano essere Parte_1
riconosciuti come sussistenti i requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento sin dal Giugno 2024”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese giugno 2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/01/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8698/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSCIANO GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.10.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L. 104/92, non riconosciuto a seguito di domanda del 07.11.2022.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 05/07/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
In particolare, parte ricorrente assumeva di essere affetta da poliartrosi con gonartrosi bilaterale (varo/valgo), spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple, grave obesità, osteoporosi, IVP agli arti inferiori, vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo, malattia mieloproliferativa in trattamento, B.P.C.O, diverticolosi del colon, cardiopatia ipertensiva, esiti di isteroannessiectomia con incontinenza urinaria;
Tali patologie sono state indicate da sempre, e soprattutto manifestate in un loro peggioramento, nel corso del procedimento di ATPO e successive alla data delle operazioni peritali del 06.02.24, pertanto suscettibili ai fini di una ulteriore valutazione.
2 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 10.9.2024 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. già nominato in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Obesità di grado severo in soggetto affetto da osteoporosi ed artrosi polidistrettuale con particolare localizzazione al rachide e alle grandi articolazioni degli arti inferiori;
Incontinenza urinaria;
Malattia mieloproliferativa;
Diverticolosi del colon.
Difatti, il ctu concludeva: “per la sig.ra possano essere Parte_1
riconosciuti come sussistenti i requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento sin dal Giugno 2024”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
3 a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese giugno 2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/01/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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