TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3310/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF AN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3310/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA EM OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. PABLO DE LUCA Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: arricchimento senza causa - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Si confermano le conclusioni anche istruttorie in atti (vedi deduzioni istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter) si richiama la memoria di replica di Parte_1 ed in particolare la giurisprudenza ivi citata (l'allegata pronuncia Cass. n. 8796/2000) che
[...] conferma la qualifica della controparte come mero detentore ed il conseguente obbligo restituire i frutti goduti. Si insiste quindi per l'esperimento di una CTU per la determinazione del valore locativo di mercato del bene pacificamente detenuto da controparte (C.S.U. n. 33645/2022 pure richiamata in memoria)”. PER L'OPPOSTO: “In via principale e di merito:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. , del diritto soggettivo alla restituzione in suo favore ad opera della Controparte_1 [...] della somma di € 5.000,00 a titolo d'indebito oggettivo per i motivi Parte_2 diffusamente dettagliati nei precedenti atti di causa.
2. Per l'effetto, condannare la
[...] in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1 Controparte_1
€5.000,00 o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in quanto precedentemente indebitamente corrisposta, oltre interessi legali di mora dal giorno della messa in mora fino a quello dell'effettivo soddisfo.
3. Rigettare le richieste e le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nei precedenti atti di causa.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge. In subordine sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni superiori:
1. Compensare le somme dovute al Sig. in quanto costituenti indebito oggettivo, con le somme dovute alla Controparte_1 Pt_1 pagina 1 di 4 a titolo d'indennità di occupazione senza titolo e per l'effetto pronunciare i Parte_1 necessari provvedimenti nei confronti delle parti.
2.Con compensazione integrale di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 dicembre 2023 conveniva davanti a Parte_1 questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 665/2023 del 7 Controparte_1 novembre 2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di 20000 euro, oltre interessi e spese.
Premetteva la società che il aveva chiesto la restituzione di detto importo assumendo di CP_1 averglielo versato senza titolo, quale acconto per una compravendita immobiliare concordata solo verbalmente con la società, poi non perfezionatasi per iscritto, avendo egli appreso dell'esistenza di una procedura esecutiva a carico del bene.
Assumeva l'opponente di aver inutilmente trasmesso al già nel 2016, tutta la CP_1 documentazione necessaria per la redazione dell'atto pubblico, non formalizzato a causa dell'inerzia del medesimo questi, inoltre, sin dal pagamento della somma di €15.000, quindi CP_1 dall'aprile 2010, era stato immesso nell'esclusivo possesso dell'immobile promessogli, un'autorimessa di circa 40 mq, che aveva sempre utilizzato al servizio della sua abitazione sita in Valledoria.
Eccepiva quindi preliminarmente la prescrizione del diritto alla ripetizione di detta somma e opponeva, peraltro, in compensazione il credito maturato per il valore di utilizzo dell'immobile, dal 2010 all'attualità pari a non meno di 200 euro mensili, chiedendone il pagamento in via riconvenzionale.
Concludeva dunque per la revoca del provvedimento monitorio e per la condanna del al CP_1 pagamento di un indennizzo di almeno 30.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indebito arricchimento per l'occupazione senza titolo del garage, somma eventualmente da compensarsi con quanto dovuto dalla società opponente.
Si costituiva l'opposto e, confermando di aver pagato la somma di 15.000,00 euro il 31 marzo 2010, quale acconto sul prezzo concordato verbalmente dalle parti per la vendita del garage, aggiungeva di aver versato alla società ulteriori 5000,00 euro il 12 settembre 2014. Contestava quindi l'eccepita prescrizione, trattandosi di due ratei attinenti al medesimo rapporto contrattuale, di cui costituivano il corrispettivo, concordato informalmente in complessivi 20.000 euro, decorrendo pertanto il termine prescrizionale dall'ultimo pagamento. Contestava, inoltre, di aver dato luogo con la sua inerzia alla mancata conclusione della compravendita e negava il diritto della a Parte_1 ricevere alcuna indennità di occupazione, sottolineando che la disponibilità del garage era stata frutto di un accordo con l'odierna opponente.
Sosteneva infine di aver dovuto provvedere al pagamento degli oneri condominiali inerenti all'immobile sin dal 2010, spese ammontanti a complessivi 1000,00 euro e costituenti un ulteriore indebito arricchimento a vantaggio della controparte. Sulla base di tali argomentazioni chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, ma modificava successivamente le proprie conclusioni, come riportato in epigrafe, limitando la domanda di pagamento a titolo d'indebito oggettivo alla minor somma di 5000,00 euro. pagina 2 di 4 La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 17 luglio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
Il decreto opposto dev'essere revocato, risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento al credito di 15.000 euro.
E' infatti indiscusso, oltre che documentato (doc. 1 monitorio) che il aveva corrisposto il CP_1
31 marzo 2010 alla società un primo acconto di 15.000 euro sul prezzo Parte_1 della (futura) compravendita del box auto, versandole il saldo concordato con un successivo bonifico di 5000 euro in data 12 settembre 2014 (doc. 2 monitorio). La prima diffida, inoltrata via pec dal per ottenere la restituzione della somma, risale al 9 gennaio 2023 e la seconda, inviata con CP_1 lettera raccomandata, era stata ricevuta dalla società il 16 gennaio 2023.
In difetto di altri atti anteriori efficacemente interruttivi del termine prescrizionale il credito vantato dal per la somma di 15.000 euro è pertanto ampiamente prescritto, mentre egli ha tuttora CP_1 diritto di ripetere l'ulteriore importo di 5000 euro, versato in difetto di titolo giustificativo del pagamento.
Trattandosi, infatti, della corresponsione del prezzo concordato per una compravendita immobiliare, atto per la cui validità è prescritta la forma scritta, pacificamente non adottata dalle parti, il pagamento non trova titolo in alcuna fonte contrattuale e quanto versato dev'essere restituito, trattandosi di pagamento privo di causa, costituente indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033, c.c.
Il relativo diritto di credito si prescrive nell'ordinario termine decennale.
Non appare rilevante accertare se la mancata stipulazione della compravendita nella necessaria forma scritta sia ascrivibile all'uno o all'altro dei contraenti, non essendo stata, peraltro, fornita da alcuna delle parti prova idonea circa l'imputabilità dell'inerzia.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, è sufficiente rilevare che la detenzione dell'autorimessa rimasta in uso al era stata, com'è del tutto pacifico, consentita dalla CP_1
che aveva consegnato il box al e mai risulta aver lamentato la Parte_1 CP_1 persistenza di tale detenzione, voluta dalla stessa titolare del bene (invalidamente) promessogli. La società non ha pertanto diritto ad alcuna “indennità di occupazione”, rectius ad alcun risarcimento del danno, non configurandosi alcuna illecita detenzione del bene, trovando questa origine nel consenso del proprietario che ne aveva fatto consegna al potenziale acquirente, in vista della futura stipulazione della compravendita, poi non avvenuta. L'asserito pregiudizio subito dalla società non trova titolo, dunque, in una detenzione contra ius. E' anche opportuno osservare, peraltro, al riguardo che
[...]
ha ricevuto dalla controparte la somma di 15000 euro, trattenuta e mai restituita, né Parte_1 ormai ripetibile stante l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio e che non è comunque provato il valore locatizio dell'autorimessa.
Non appaiono dovute nemmeno le somme spese dal per oneri condominiali che, se di CP_1 ordinaria gestione, sono a carico non solo dal proprietario ma anche da chi usufruisca dell'unità immobiliare e nella specie non è dimostrato che quanto pagato dall'odierno opposto comprenda le pagina 3 di 4 quote dovute dalla proprietaria, risultando peraltro il (doc. 3 opposto) annoverato fra i CP_1 condomini dello stabile in cui è ubicata l'autorimessa promessagli. La relativa domanda non è stata, peraltro, riproposta nelle conclusioni da ultimo precisate dall'opposto (v. note di trattazione scritta depositate l'11 marzo 2025 e il 14 luglio 2025) e deve intendersi abbandonata.
In definitiva, ribadita l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali dedotte, per quanto sin qui argomentato, dev'essere accolta solamente la domanda come precisata dal nelle CP_1 conclusioni, di pagamento della residua somma di 5000 euro, credito non prescritto alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese del procedimento di opposizione, commisurate al minor importo oggetto della domanda come modificata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza anche istruttoria, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in Parte_1 favore dell'opposto della somma di € 5000,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, Controparte_1
4° co., c.c., dalla domanda al saldo. Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente. Condanna la alla rifusione in favore dell'opposto delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 2800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 29 novembre 2025 Il giudice
EF AN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF AN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3310/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA EM OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. PABLO DE LUCA Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: arricchimento senza causa - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Si confermano le conclusioni anche istruttorie in atti (vedi deduzioni istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter) si richiama la memoria di replica di Parte_1 ed in particolare la giurisprudenza ivi citata (l'allegata pronuncia Cass. n. 8796/2000) che
[...] conferma la qualifica della controparte come mero detentore ed il conseguente obbligo restituire i frutti goduti. Si insiste quindi per l'esperimento di una CTU per la determinazione del valore locativo di mercato del bene pacificamente detenuto da controparte (C.S.U. n. 33645/2022 pure richiamata in memoria)”. PER L'OPPOSTO: “In via principale e di merito:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. , del diritto soggettivo alla restituzione in suo favore ad opera della Controparte_1 [...] della somma di € 5.000,00 a titolo d'indebito oggettivo per i motivi Parte_2 diffusamente dettagliati nei precedenti atti di causa.
2. Per l'effetto, condannare la
[...] in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1 Controparte_1
€5.000,00 o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in quanto precedentemente indebitamente corrisposta, oltre interessi legali di mora dal giorno della messa in mora fino a quello dell'effettivo soddisfo.
3. Rigettare le richieste e le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nei precedenti atti di causa.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge. In subordine sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni superiori:
1. Compensare le somme dovute al Sig. in quanto costituenti indebito oggettivo, con le somme dovute alla Controparte_1 Pt_1 pagina 1 di 4 a titolo d'indennità di occupazione senza titolo e per l'effetto pronunciare i Parte_1 necessari provvedimenti nei confronti delle parti.
2.Con compensazione integrale di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 dicembre 2023 conveniva davanti a Parte_1 questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 665/2023 del 7 Controparte_1 novembre 2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di 20000 euro, oltre interessi e spese.
Premetteva la società che il aveva chiesto la restituzione di detto importo assumendo di CP_1 averglielo versato senza titolo, quale acconto per una compravendita immobiliare concordata solo verbalmente con la società, poi non perfezionatasi per iscritto, avendo egli appreso dell'esistenza di una procedura esecutiva a carico del bene.
Assumeva l'opponente di aver inutilmente trasmesso al già nel 2016, tutta la CP_1 documentazione necessaria per la redazione dell'atto pubblico, non formalizzato a causa dell'inerzia del medesimo questi, inoltre, sin dal pagamento della somma di €15.000, quindi CP_1 dall'aprile 2010, era stato immesso nell'esclusivo possesso dell'immobile promessogli, un'autorimessa di circa 40 mq, che aveva sempre utilizzato al servizio della sua abitazione sita in Valledoria.
Eccepiva quindi preliminarmente la prescrizione del diritto alla ripetizione di detta somma e opponeva, peraltro, in compensazione il credito maturato per il valore di utilizzo dell'immobile, dal 2010 all'attualità pari a non meno di 200 euro mensili, chiedendone il pagamento in via riconvenzionale.
Concludeva dunque per la revoca del provvedimento monitorio e per la condanna del al CP_1 pagamento di un indennizzo di almeno 30.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indebito arricchimento per l'occupazione senza titolo del garage, somma eventualmente da compensarsi con quanto dovuto dalla società opponente.
Si costituiva l'opposto e, confermando di aver pagato la somma di 15.000,00 euro il 31 marzo 2010, quale acconto sul prezzo concordato verbalmente dalle parti per la vendita del garage, aggiungeva di aver versato alla società ulteriori 5000,00 euro il 12 settembre 2014. Contestava quindi l'eccepita prescrizione, trattandosi di due ratei attinenti al medesimo rapporto contrattuale, di cui costituivano il corrispettivo, concordato informalmente in complessivi 20.000 euro, decorrendo pertanto il termine prescrizionale dall'ultimo pagamento. Contestava, inoltre, di aver dato luogo con la sua inerzia alla mancata conclusione della compravendita e negava il diritto della a Parte_1 ricevere alcuna indennità di occupazione, sottolineando che la disponibilità del garage era stata frutto di un accordo con l'odierna opponente.
Sosteneva infine di aver dovuto provvedere al pagamento degli oneri condominiali inerenti all'immobile sin dal 2010, spese ammontanti a complessivi 1000,00 euro e costituenti un ulteriore indebito arricchimento a vantaggio della controparte. Sulla base di tali argomentazioni chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, ma modificava successivamente le proprie conclusioni, come riportato in epigrafe, limitando la domanda di pagamento a titolo d'indebito oggettivo alla minor somma di 5000,00 euro. pagina 2 di 4 La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 17 luglio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
Il decreto opposto dev'essere revocato, risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento al credito di 15.000 euro.
E' infatti indiscusso, oltre che documentato (doc. 1 monitorio) che il aveva corrisposto il CP_1
31 marzo 2010 alla società un primo acconto di 15.000 euro sul prezzo Parte_1 della (futura) compravendita del box auto, versandole il saldo concordato con un successivo bonifico di 5000 euro in data 12 settembre 2014 (doc. 2 monitorio). La prima diffida, inoltrata via pec dal per ottenere la restituzione della somma, risale al 9 gennaio 2023 e la seconda, inviata con CP_1 lettera raccomandata, era stata ricevuta dalla società il 16 gennaio 2023.
In difetto di altri atti anteriori efficacemente interruttivi del termine prescrizionale il credito vantato dal per la somma di 15.000 euro è pertanto ampiamente prescritto, mentre egli ha tuttora CP_1 diritto di ripetere l'ulteriore importo di 5000 euro, versato in difetto di titolo giustificativo del pagamento.
Trattandosi, infatti, della corresponsione del prezzo concordato per una compravendita immobiliare, atto per la cui validità è prescritta la forma scritta, pacificamente non adottata dalle parti, il pagamento non trova titolo in alcuna fonte contrattuale e quanto versato dev'essere restituito, trattandosi di pagamento privo di causa, costituente indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033, c.c.
Il relativo diritto di credito si prescrive nell'ordinario termine decennale.
Non appare rilevante accertare se la mancata stipulazione della compravendita nella necessaria forma scritta sia ascrivibile all'uno o all'altro dei contraenti, non essendo stata, peraltro, fornita da alcuna delle parti prova idonea circa l'imputabilità dell'inerzia.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, è sufficiente rilevare che la detenzione dell'autorimessa rimasta in uso al era stata, com'è del tutto pacifico, consentita dalla CP_1
che aveva consegnato il box al e mai risulta aver lamentato la Parte_1 CP_1 persistenza di tale detenzione, voluta dalla stessa titolare del bene (invalidamente) promessogli. La società non ha pertanto diritto ad alcuna “indennità di occupazione”, rectius ad alcun risarcimento del danno, non configurandosi alcuna illecita detenzione del bene, trovando questa origine nel consenso del proprietario che ne aveva fatto consegna al potenziale acquirente, in vista della futura stipulazione della compravendita, poi non avvenuta. L'asserito pregiudizio subito dalla società non trova titolo, dunque, in una detenzione contra ius. E' anche opportuno osservare, peraltro, al riguardo che
[...]
ha ricevuto dalla controparte la somma di 15000 euro, trattenuta e mai restituita, né Parte_1 ormai ripetibile stante l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio e che non è comunque provato il valore locatizio dell'autorimessa.
Non appaiono dovute nemmeno le somme spese dal per oneri condominiali che, se di CP_1 ordinaria gestione, sono a carico non solo dal proprietario ma anche da chi usufruisca dell'unità immobiliare e nella specie non è dimostrato che quanto pagato dall'odierno opposto comprenda le pagina 3 di 4 quote dovute dalla proprietaria, risultando peraltro il (doc. 3 opposto) annoverato fra i CP_1 condomini dello stabile in cui è ubicata l'autorimessa promessagli. La relativa domanda non è stata, peraltro, riproposta nelle conclusioni da ultimo precisate dall'opposto (v. note di trattazione scritta depositate l'11 marzo 2025 e il 14 luglio 2025) e deve intendersi abbandonata.
In definitiva, ribadita l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali dedotte, per quanto sin qui argomentato, dev'essere accolta solamente la domanda come precisata dal nelle CP_1 conclusioni, di pagamento della residua somma di 5000 euro, credito non prescritto alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese del procedimento di opposizione, commisurate al minor importo oggetto della domanda come modificata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza anche istruttoria, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in Parte_1 favore dell'opposto della somma di € 5000,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, Controparte_1
4° co., c.c., dalla domanda al saldo. Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente. Condanna la alla rifusione in favore dell'opposto delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 2800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 29 novembre 2025 Il giudice
EF AN
pagina 4 di 4