Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03785/2025REG.PROV.COLL.
N. 07809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7809 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la UG (Sezione terza) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento prot. n. 3366 del 14 febbraio 2020 del Comune di Noicattaro, recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire prot. n. 24768 del 14 dicembre 2017 (pratica edilizia n. -OMISSIS-) per la realizzazione di un intervento ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 14/2009 di ampliamento entro i limiti del 20% della volumetria di un immobile sito sul territorio comunale, in località -OMISSIS-, e la contestuale comunicazione di irricevibilità della -OMISSIS- del 2 dicembre 2019;
- da ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tale provvedimento, emesso dall’Amministrazione comunale in quanto “l’intervento risulta(va) in contrasto con l’art. 3 della l. reg. n. 14/2009 poiché l’ampliamento di 45,30 mc (era) calcolato sulla singola UI anziché sull’intero Blocco B del Piano di lottizzazione -OMISSIS-”, è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la UG dal sig. -OMISSIS-, che aveva richiesto il titolo edilizio, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione art. 20 co. 8 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
b) violazione art. 19 l.n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il Ta.r. per la UG ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I – errores in iudicando, violazione art. 20 co. 8 d.P.R. n. 380/2001, contraddittorietà della sentenza, violazione e falsa applicazione art. 29 l.n. 241/1990, violazione e falsa applicazione art. 97 Cost., violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e di tipicità del provvedimento amministrativo
II – errores in iudicando, violazione e falsa applicazione art. 19 l.n. 241/1990.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Noicattaro, eccependo l’infondatezza dell’impugnazione e di tutte le domande dell’appellante.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
7. Con memorie del 20 dicembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. L’odierno appellante, che aveva presentato in data 14 dicembre 2017 al Comune di Noicattaro un’istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/2009 ai fini della realizzazione di un intervento di ampliamento dell’immobile di sua proprietà, ricompreso in un complesso condominiale di villette a schiera sito sul territorio comunale, e che, successivamente, dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto della sua istanza in data 30 gennaio 2019, il 2 dicembre 2019 aveva riproposto il progetto per la realizzazione del medesimo intervento tramite -OMISSIS-, ha dedotto preliminarmente che la sentenza impugnata avesse posto in essere “ un vero e proprio cortocircuito giuridico”, perché “da una parte …(aveva escluso) che il silenzio assenso (potesse)… applicarsi al Piano Casa sul presupposto che le relative istanze (presupponessero)… sempre e comunque un provvedimento espresso del Comune, dall’altra (aveva citato) l’art. 5 della richiamata disciplina regionale, che dispone che i rispettivi interventi possano essere realizzati anche mediante -OMISSIS-, vale a dire mediante una mera dichiarazione asseverata del privato che, ai fini del suo perfezionamento, presuppone proprio il silenzio del Comune”.
10. Con il primo motivo di appello l’originario ricorrente ha, poi, in particolare, lamentato la contraddittorietà e l’erroneità della pronuncia impugnata, affermando che il carattere derogatorio della disciplina del Piano Casa non doveva intendersi rivolto verso “l’ordinario (e generale) procedimento teso al rilascio del titolo ad aedificandum (art. 20 d.P.R. n. 380/2001), come sostenuto dal T.a.r., ma solo…(verso) la disciplina regolamentare locale” e verso “i parametri edilizio-urbanistici” e che il silenzio-assenso costituiva “un istituto generale dell’ordinamento, destinato a trovare applicazione ogni qualvolta si versi in fattispecie di atto vincolato, la cui generale applicazione è derogata solo ed esclusivamente nei casi tassativamente indicati dal legislatore”.
11. L’appellante ha, inoltre, sostenuto che le pronunce giudiziali che escludevano la possibilità di formazione del silenzio-assenso sulle istanze di permesso di costruire presentate ai sensi del cd. Piano Casa, si riferissero alla omonima disciplina dettata da una diversa fonte normativa, il decreto legge n. 70/2011, riguardante l’emissione di provvedimenti discrezionali in tema di riqualificazione del tessuto edilizio, e non alla legge regionale n. 14/2009, che conduceva all’adozione di atti, in realtà, nella sua ricostruzione, vincolati, seppure in deroga alle previsioni urbanistiche, giacché meramente ancorati all’accertamento dei presupposti per conseguire le relative premialità volumetriche.
12. Con il secondo motivo l’appellante ha, poi, censurato la sentenza impugnata anche nella parte riguardante la valutazione della -OMISSIS-, deducendo che la presentazione da parte sua della suddetta segnalazione ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 invece che ex art. 23 del medesimo decreto doveva considerarsi “un mero errore materiale …giuridicamente irrilevante”, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione, che avrebbe ben potuto chiedergli chiarimenti o integrazioni. A ciò doveva aggiungersi, quale ulteriore causa di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, il fatto che entro i trenta giorni dall’inoltro telematico della segnalazione del 2 dicembre 2019 il Comune non aveva in alcun modo fatto esercizio del suo potere di vietare l’intervento, comunicando “l’irricevibilità della -OMISSIS- solo allorquando il termine perentorio per l’adozione dei provvedimenti inibitori era già infruttuosamente decorso” (tramite in provvedimento del 14 febbraio 2020).
13. Tali censure non sono fondate e, non potendo condurre all’accoglimento dell’appello, devono essere integralmente respinte.
14. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che, come riconosciuto anche in recenti decisioni dalla Sezione, “l’istanza presentata ai sensi del Piano Casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’articolo 20 comma 8 del Testo unico edilizia è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari” (Cons. Stato, Sez. IV, -OMISSIS-).
15. Nella suddetta pronuncia, che attiene anch’essa specificamente, come il caso in esame, alla disciplina regionale e non alla diversa ipotesi di riqualificazione di cui al decreto legge n. 70/2011, questo Consiglio di Stato ha osservato che la circostanza che il Piano Casa sia regolato anche con leggi regionali differenziate e che, come affermato anche dall’appellante, ogni Regione abbia varato la propria legge che consente interventi in deroga agli strumenti urbanistici con l’obiettivo di rilancio del settore edile, lungi dal condurre all’ammissibilità della formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso anche in questa peculiare ipotesi, in quanto la deroga prevista opererebbe nei confronti della disciplina urbanistica e non dei principi generali, comporta, al contrario, che il contenuto del provvedimento, di assenso o di rigetto, del permesso di costruire, richiesto sulla base delle diverse norme regionali, non risulti predeterminato a monte, escludendo, dunque, in radice la sussistenza dei presupposti affinché possa ritenersi che si sia formato il silenzio assenso. Quest’ultimo, infatti, per assurgere a carattere di generalità e, quindi, di applicazione generalizzata, deve trovare tipizzati, nella fonte di regolazione, nazionale o regionale, i suoi elementi costitutivi, che non si rinvengono, invece, nelle fattispecie di silenzio formatosi sulle istanze di permesso presentate ai sensi della normativa sul Piano Casa, “poiché l’intervento da realizzare (appunto in deroga in forza della legislazione sul Piano Casa) è intrinsecamente difforme dai parametri urbanistici, ovvero non conforme alla normativa statale e regionale di riferimento, ragion per cui necessita, per definizione, del permesso di costruire espresso che tale deroga verifichi (sul piano dei presupposti) e autorizzi (sul piano della edificabilità eccezionale)” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. -OMISSIS- cit.)
16. Sempre in relazione alle doglianze espresse dall’appellante al primo motivo, la Sezione deve ribadire quanto già affermato nei propri precedenti, vale a dire che le norme sul “Piano casa” attributive di benefici volumetrici sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, -OMISSIS-; Corte cost. n. 208 del 2019), per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale (art. 20, legge n. 241 del 1990). Nella recente sentenza già ricordata la Sezione, richiamando la declaratoria da parte della Corte Costituzionale dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 nella parte in cui non ha esteso la possibilità di condono, già prevista per la riconversione ad uso abitativo dei sottotetti in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, agli altri interventi di ristrutturazione edilizia che diano luogo ad un aumento delle unità immobiliari con mantenimento della stessa sagoma e volumetria, ha così precisato che una “corretta interpretazione della legge sul Piano Casa…(porta ad) escludere che, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, si possano legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina in questione nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte dell’autorità amministrativa”.
17. Escludendo la possibilità di formazione del permesso di costruire ai sensi della disciplina regionale sul Piano Casa per silentium e riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale, il T.a.r. appare aver dato, così, coerente applicazione ai principi generali informatori della materia, senza in alcun modo cadere in contraddizione nel suo ragionamento.
18. Parimenti non meritevole di accoglimento è, altresì, il secondo motivo, con cui l’appellante ha lamentato l’erroneità della declaratoria di irricevibilità della -OMISSIS-, sostenendo che la previsione da parte della legge regionale della possibilità stessa di conseguire il titolo edilizio anche tramite tale strumento avrebbe confermato l’ammissibilità della formazione tacita del permesso di costruire e che, dinanzi ad una segnalazione semplicemente errata, come la sua, per il riferimento all’articolo del d.P.R. n. 380/2001 da applicare, il Comune di Noicattaro avrebbe dovuto chiedergli chiarimenti e consentire l’integrazione della sua richiesta, in modo da promuovere il buon esito della stessa.
19. Da un lato, infatti, la riproposizione da parte dell’odierno appellante - successivamente alla ricezione del preavviso di rigetto del 30 gennaio 2019 in cui si evidenziava che “l’intervento risulta(va) in contrasto con l’art. 3 della l. reg. n. 14/2009 poiché l’ampliamento di 45,30 mc (era) calcolato sulla singola UI anziché sull’intero Blocco B del Piano di lottizzazione -OMISSIS-” – del medesimo progetto tramite -OMISSIS- è stata ritenuta correttamente irricevibile e priva di efficacia dal Comune, non potendo mai condurre - senza una sostanziale modifica della richiesta e senza l’effettuazione di nuovi conteggi - al superamento delle criticità già individuate come ostative, (non suscettibili di essere semplicemente “aggirate” attraverso l’uso di un diverso strumento giuridico); dall’altro, il principio di autoresponsabilità impediva comunque all’Amministrazione, nel caso di specie, di convertire in una segnalazione alternativa al permesso di costruire una diversa dichiarazione presentata in base a una distinta disciplina, che avrebbe potuto, al massimo, essere sostituita tramite la presentazione di un atto del tutto nuovo da parte dell’interessato, emendato degli errori precedenti.
20. Da qui la piena legittimità, anche sotto tale profilo, del provvedimento del 14 febbraio 2020 che non risulta né inefficace in quanto tardivo, né tantomeno in contraddizione con eventuali altri provvedimenti tacitamente formatisi (neppure ipotizzabili, come visto, nel caso di specie).
21. In conclusione, per le argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, come anticipato, integralmente rigettato.
22. Per la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese del grado di appello devono essere, però, in ogni caso compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO