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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 754/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIGNA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VIGNA STEFANO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARDINI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARDINI ALESSANDRA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 1 di 2 posto che la società opposta otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 2838/2024 del 03/12/2024 n. R.G. 7047/2024, per il mancato pagamento da parte della Società opponente per l'importo di € 22.494,00;
Cont rilevato che la proponeva opposizione al d.i. e si costituiva in giudizio eccependo in via Pt_1 preliminare la tardività dell'opposizione e ribadendo la legittimità della pretesa fatta valere con il giudizio monitorio;
richiamati gli atti e i documenti depositati dalle parti, visto che il ricorso per ingiunzione con pedissequo decreto n. 2838/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 03/12/2024 è stato notificato il 06/12/2024 con pec come da copia analogica conforme al documento informatico dall'avv. Alessandra Cardini dall'indirizzo all'indirizzo della società Email_1 Parte_1
Email_2 visto l'art. 641 cpc e rilevato che il termine ultimo di 40 giorni – peraltro indicato nello stesso d.i. opposto - per la notifica dell'opposizione al d.i. era il 16/01/2025, mentre l'opposizione al d.i. è stata notificata con pec dall'opponente il 18/01/2025; rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere accolta in quanto tardiva e dunque inammissibile;
rilevato che la condanna alle spese legali, per come liquidate in dispositivo, segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2838/2024 del 03/12/2024 n. R.G. 7047/2024 emesso dal Tribunale di Verona, e per l'effetto condanna (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Parte_1 P.IVA_1 favore di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 2.547,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali. Verona, 12 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 754/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIGNA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VIGNA STEFANO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARDINI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARDINI ALESSANDRA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 05/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 1 di 2 posto che la società opposta otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 2838/2024 del 03/12/2024 n. R.G. 7047/2024, per il mancato pagamento da parte della Società opponente per l'importo di € 22.494,00;
Cont rilevato che la proponeva opposizione al d.i. e si costituiva in giudizio eccependo in via Pt_1 preliminare la tardività dell'opposizione e ribadendo la legittimità della pretesa fatta valere con il giudizio monitorio;
richiamati gli atti e i documenti depositati dalle parti, visto che il ricorso per ingiunzione con pedissequo decreto n. 2838/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 03/12/2024 è stato notificato il 06/12/2024 con pec come da copia analogica conforme al documento informatico dall'avv. Alessandra Cardini dall'indirizzo all'indirizzo della società Email_1 Parte_1
Email_2 visto l'art. 641 cpc e rilevato che il termine ultimo di 40 giorni – peraltro indicato nello stesso d.i. opposto - per la notifica dell'opposizione al d.i. era il 16/01/2025, mentre l'opposizione al d.i. è stata notificata con pec dall'opponente il 18/01/2025; rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere accolta in quanto tardiva e dunque inammissibile;
rilevato che la condanna alle spese legali, per come liquidate in dispositivo, segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2838/2024 del 03/12/2024 n. R.G. 7047/2024 emesso dal Tribunale di Verona, e per l'effetto condanna (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Parte_1 P.IVA_1 favore di (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 2.547,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali. Verona, 12 novembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 2 di 2