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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. IU Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19266 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAMMELLA CP_1
GIACOMO presso il quale elettivamente domicilia;
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. REA Controparte_2
ANGELINA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024 e , CP_1 Controparte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 16/07/2021 e che dall'unione era nato
IU il 21.2.2022 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3 4 5 9) i coniugi scambievolmente e reciprocamente prestano il consenso per il rilascio del passaporto
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario attesa l'età e l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
(atto n.88, parte I, S., sez. S reg. Atti Matrimonio anno 2021); CP_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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