Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 677/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 677/2025, promossa con ricorso depositato il 18/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 04.07.1957 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA DEL BUCANEVE N. 5 con l'Avv. ROBERTA GAGGINI
e
2) Parte_2
nata CARATE IA (MI) il 16.11.1965 cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA DEL BUCANEVE N. 5 con l'Avv. ANNA DE NICOLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Viggiù, in data 6 marzo 1999 (anno 1999 atto n. 1 parte I);
con i seguenti figli:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2. in proposito i ricorrenti, nel preminente interesse di per garantire alla Per_1
figlia una migliore assistenza, accudimento e cura, continueranno a convivere nella casa familiare, sita in Viggiù, Via Del Bucaneve n. 5, che pertanto verrà assegnata ad entrambi;
3. la figlia seppur maggiorenne ma affetta da grave disabilità, è affidata Per_1
nella sua quotidianità ad entrambi i genitori, permanendo tra i genitori il rispetto delle disposizioni già condivise e applicate previste in caso di affidamento condiviso;
4. attese le gravi patologie di cui è portatrice come documentate in atti, i Per_1
genitori concordemente per la sua gestione straordinaria faranno riferimento alla normativa ex L. 6/2004 e s.m.i., che prevede di far ricorso al G.T., visto il decreto di nomina di ADS in favore della signora reso in data Pt_2
29.07.2024 dal Tribunale di Varese, nel giudizio rubricato al n. 2129/2024 V.G.;
5. salvo diverso e miglior accordo assunto dai genitori nell'interesse di e Per_1
nel rispetto dei reciproci impegni, anche lavorativi, nonché delle specifiche esigenze della figlia, i ricorrenti continueranno ad occuparsi congiuntamente della gestione e del trasporto della stessa, riservandosi a vicenda degli spazi liberi, dettagliatamente indicati nel prospetto allegato sub doc. 14.
Nello specifico:
-la signora avrà liberi per sé il martedì ed il giovedì di ciascuna Pt_2
settimana; il secondo fine settimana di ogni mese, da venerdì sera a domenica sera;
il quarto sabato pomeriggio di ciascun mese;
nonché una settimana nei mesi di luglio o agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
-il signor avrà liberi per sé il lunedì e il venerdì di ciascuna settimana;
Pt_1
il primo fine settimana di ogni mese, da venerdì sera a domenica sera;
il pagina 2 di 4 terzo sabato pomeriggio di ciascun mese;
nonché una settimana nei mesi di luglio o agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
-durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno con una Per_1
settimana insieme, da stabilire congiuntamente;
6. tenuto conto che è titolare di una pensione di invalidità, il suo Per_1
mantenimento ordinario e straordinario verrà gestito con il suo patrimonio personale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto di nomina di ADS reso in data 29.07.2024 dal Tribunale di Varese;
7. i ricorrenti continueranno a gestire le spese quotidiane, di trasporto e di gestione della casa familiare, utilizzando il conto corrente in comune, intestato ad entrambi, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo-filiale di Arcisate, accreditando ciascuno la somma di € 500,00 mensili, oltre al contributo di € 600,00 mensili da parte di come da specifica autorizzazione del G.T. del Tribunale di Per_1
Varese sub doc. 12;
8. rimanendo a risiedere entrambi presso la casa coniugale, non luogo ad alcun provvedimento circa le reciproche condizioni patrimoniali ed economiche di mantenimento, essendo le parti economicamente autosufficienti;
9. le parti si impegnano a rivalutare sin da ora le condizioni concordate, nel caso di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 06.03.1999, in Comune di Viggiù (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggiù (anno 1999 atto n. 1 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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