Sentenza 7 aprile 2025
Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2024, proposto da
Naxos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo De Luca, Ivan Chiaramonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1382/2024, emesso in data 09/04/2024, dichiarato esecutivo, stante la mancata opposizione nei termini di legge, con provvedimento del Giudice del Tribunale di Palermo in data 4.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Roberto Valenti e udita l’Avvocatura erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame la società ricorrente agisce in ottemperanza contro l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello spettacolo della Regine siciliana in relazione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 1382/2024, emesso in data 09/04/2024, dichiarato esecutivo, stante la mancata opposizione nei termini di legge, con provvedimento del Giudice del Tribunale di Palermo in data 4.06.2024, mercé il quale l’Amministrazione regionale è stata condannata al pagamento della somma di € 57.885,00, oltre interessi di mora sulla sorte capitale (€ 52.622,73) nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 (come modificato dal D.Lgs. 192/2012) sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 2.648,50 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita per le Amministrazioni intimate, con atto di mera forma;
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Considerato, infatti, che:
- il ricorso e il decreto di ingiunzione di pagamento sono stati notificati all’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, a mezzo posta elettronica certificata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in data 9.04.2024;
-il decreto, non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del Tribunale del 4/6/2024;
-risulta documentato che il titolo esecutivo sia stato in data 5/6/2024 presso l’amministrazione a mezzo PEC all’indirizzo assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it e al dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it censiti nel Registro Pubbliche Amministrazioni, sicché il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 comma 1 del d.l. 669/1996 risulta spirato in data 4/11/2024;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
Ritenuto altresì di dover, al riguardo, precisare che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019);
Ritenuto di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere autonomamente (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente, Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione, Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi nel Segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna l’Amministrazione soccombente, Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO