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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 250/2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 ad Arcore (MB), Via Keplero n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Clelia De Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Lamarmora n.33, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, c.so Milano n.37, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 24 giugno 1991, in Comune di Arcore (MI), atto trascritto nei registri dello stato civile al n.21 – Parte II – Serie A – anno 1991;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge;
3) Dare atto/omologare che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente
l'una dall'altra, con conseguente abbandono dei rispettivi diritti ed azioni, per qualsivoglia ragione, titolo o causa connessa o dipendente in qualunque modo al matrimonio e/o all'unione matrimoniale
e/o alla separazione e/o al divorzio e dei relativi rapporti economici e patrimoniali, ancorché non dedotti ma deducibili nella presente e/o in qualsivoglia sede.
4) dichiarare compensate le spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 2894/2012 del 31.10.2012 e depositata in data 12.11.2012 emessa dal Tribunale di Monza passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 15.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 24 giugno 1991 (atto n. 21 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Arcore), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 250/2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 ad Arcore (MB), Via Keplero n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Clelia De Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Lamarmora n.33, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, c.so Milano n.37, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 24 giugno 1991, in Comune di Arcore (MI), atto trascritto nei registri dello stato civile al n.21 – Parte II – Serie A – anno 1991;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge;
3) Dare atto/omologare che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente
l'una dall'altra, con conseguente abbandono dei rispettivi diritti ed azioni, per qualsivoglia ragione, titolo o causa connessa o dipendente in qualunque modo al matrimonio e/o all'unione matrimoniale
e/o alla separazione e/o al divorzio e dei relativi rapporti economici e patrimoniali, ancorché non dedotti ma deducibili nella presente e/o in qualsivoglia sede.
4) dichiarare compensate le spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 2894/2012 del 31.10.2012 e depositata in data 12.11.2012 emessa dal Tribunale di Monza passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 15.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 24 giugno 1991 (atto n. 21 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Arcore), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi