Sentenza 28 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/03/2022, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 03463/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13896/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13896 del 2021, proposto da
“ LE ” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
e/o l'esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 733 del 14.05.2018 emesso nel giudizio iscritto sotto il n. 1945/2018 R.G. del Tribunale di Tivoli ed il risarcimento del danno conseguente l'elusione del predetto giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto il 29 dicembre 2021, la società ricorrente ha agito dinanzi a questo Collegio per conseguire l’attuazione – da parte del comune di Guidonia Montecelio (RM) – del giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 733/2018, emesso dal Tribunale ordinario di Tivoli il 14 maggio 2018, dotato di immediata esecutività, corredato, il giorno seguente, di formula esecutiva, notificato al comune resistente il successivo 28 maggio e, infine, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 6 febbraio 2019;
2.1. Premette la ricorrente di aver maturato – in forza di lavori eseguiti in favore del comune di Guidonia Montecelio e per il pagamento dei quali erano state emesse, nell’anno 2017, due fatture – un credito verso quell’Ente pari ad Euro 57.290,00, il mancato pagamento del quale ha costretto la medesima ad azionare la tutela monitoria dinanzi al giudice civile per il conseguimento del decreto ingiuntivo di cui si è appena dato conto, con il quale l’amministrazione resistente è stata intimata a pagare la somma sopra indicata a titolo di sorte, nonché gli interessi come da domanda e le spese della procedura ingiuntiva, liquidate in Euro 2.135 per onorari, Euro 406,50 per esborsi, oltre al 12,5% per spese generali, IVA e CPA.
Nonostante la notifica del decreto in questione e l’inoltro di diversi solleciti, l’amministrazione intimata provvedeva al versamento di Euro 57.214,38 solamente il 17 dicembre 2018, omettendo di liquidare la residua sorte, gli interessi, e le spese legali dovute per il procedimento monitorio.
In questa sede, la ricorrente agisce per conseguire l’ottemperanza del comune intimato a provvedere all’esecuzione integrale del giudicato, chiedendo il residuo pagamento di Euro 16.055,25 a titolo di capitale – avendo il creditore imputato agli interessi, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il pagamento parziale effettuato il 17 dicembre 2018 – oltre agli interessi maturati dal 17/12/2018 sino al soddisfo, le spese legali per la procedura ingiuntiva, comprensive dei relativi interessi dal 14/5/2018, ed il contributo unificato versato in relazione all’emanazione del decreto ingiuntivo, il tutto per un totale di Euro 28.615,53, con condanna del comune al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
2.2. Oltre alla domanda principale sopra illustrata, la “ LE ” s.r.l. agisce in giudizio con domanda accessoria volta a conseguire il risarcimento del danno ingiusto asseritamente patito dalla medesima in conseguenza del ritardato adempimento del comune di Guidonia Montecelio a far fronte ai propri impegni.
Infatti, a parere della ricorrente, l’adempimento tardivo e parziale del comune resistente all’obbligazione dovuta in proprio favore avrebbe determinato rilevanti conseguenze in termini di esposizione debitoria della stessa nei confronti dell’istituto bancario presso il quale era attiva una linea di credito in proprio favore giungendo sino al punto di subire la revoca degli affidamenti e la segnalazione, presso la Centrale rischi, del sig. IE OS, garante del rapporto creditizio in questione, gli effetti della quale perdurerebbero tuttora, avendo impedito al sig. OS, nel novembre 2020, di conseguire un prestito per l’esigua somma di Euro 5.000,00.
Per tali ragioni, la ricorrente chiede altresì la condanna del comune resistente al pagamento di Euro 20.000,00 – determinati in via equitativa – quale ristoro del danno patito dalla medesima e consistente nel pregiudizio arrecato alla credibilità finanziaria della medesima.
3. Il comune di Guidonia Montecelio, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza del 16 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda principale formulata nel ricorso – e concernente l’attuazione del giudicato – merita accoglimento nei limiti che si vanno di seguito a precisare.
5.1. Il titolo esecutivo azionato ha riconosciuto l’obbligo del comune di Guidonia Montecelio di prestare esecuzione ad un’obbligazione pecuniaria oggettivamente complessa, composta dalla sorte capitale – pari ad Euro 57.290,00 – dalle spese per la procedura ingiuntiva – pari ad Euro 2.859,00 – e dagli “ interessi come da domanda ” – oltre, naturalmente, agli sostanzialmente rinviandosi, quanto alla determinazione dell’obbligazione feneratizia, alla domanda azionata dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Dall’esame del suddetto atto si evince che, dinanzi al g.o., la “ LE ” s.r.l. parrebbe aver articolato una domanda principale volta a conseguire gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 nella misura del 10,8%, e una domanda subordinata con cui avrebbe preteso rivalutazione ed interessi legali dall’emissione delle fatture sino alla data di deposito del ricorso e, da quel momento in poi, gli interessi moratori ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c.
Ne consegue che, in relazione a quella parte della domanda relativa alla corresponsione degli interessi, il giudicato qui azionato non reca alcuna espressa statuizione in ordine all’applicabilità, o meno, di interessi in misura diversa da quella legale come previsti da norme speciali, quali quelle concernenti la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In proposito, il Collegio condivide quell’orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che “ è precluso al giudice della ottemperanza, specie se si tratti di eseguire il giudicato di organo appartenente ad altra giurisdizione, di integrare la decisione o risolvere questioni non espressamente affrontate da quel giudice ” (così, tra le molte, T.A.R. Abruzzo – Pescara, sent. n. 500/2021. In termini T.A.R Umbria, sent. n. 627/2021, secondo cui “ Il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso ”).
Pertanto, in difetto di esplicita pronuncia in tal senso da parte del giudice di merito, è precluso a questo Collegio prendere qualsiasi posizione in ordine all’accoglibilità della pretesa di calcolare ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 – anziché nella misura legale determinata dall’art. 1284, comma 1, c.c. - gli interessi dovuti sull’obbligazione pecuniaria attivata con il giudizio monitorio.
Infatti, “ in mancanza di un’espressa specificazione del giudice del merito, gli interessi dovuti sulla somma complessiva non possono essere calcolati nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, bensì ai sensi dell’articolo 1284 c.c. E’ stato condiviso sul punto il principio affermato dalla Corte di Cassazione (III sezione civile, sentenza n. 22457/2017), secondo cui “il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendo limitarsi alla generica qualificazione in termini di < interesse legale > o < di legge >, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., essendo quest’ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Difatti, l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversi da quelli di cui all’art. 1284 c.c. presuppone l’accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva”. Ancora più recentemente la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8128 del 23 aprile 2020 (proprio con riferimento ad un decreto ingiuntivo con il quale era stata prevista esclusivamente la corresponsione degli interessi legali, senza alcuna ulteriore specificazione che consentisse di ritenere che il giudice che lo aveva emesso avesse inteso riferirsi specificamente agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002) ha evidenziato che “Il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo dovrà quindi limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica” (così T.A.R Calabria – Reggio Calabria, sent. n. 102/2021).
Pertanto, facendo applicazione al caso di specie delle coordinate giurisprudenziali sopra indicate, ne consegue che il ricorso in questione merita accoglimento limitatamente alla sorte ancora dovuta e agli interessi spettanti nella misura legale ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c.
Per cui, tenuto conto del pagamento effettuato dal comune di Guidonia Montecelio in data 17 dicembre 2018 - per un ammontare di Euro 57.214,83 – residua una debenza pari ad Euro 75,17 per sorte, Euro 2859,20 per spese legali, IVA e CPA connesse al procedimento monitorio, Euro 406,50 a titolo di rimborso del contributo unificato, oltre agli interessi dovuti sulle spese legali e sulla quota capitale, questi ultimi da determinare – in assenza di alcuna statuizione in proposito recata dal titolo esecutivo qui azionato – in misura pari al saggio legale dalla scadenza delle singole fatture alla data del pagamento parziale avvenuta il 17/12/2018.
Da quella data in poi e sino al soddisfo, gli interessi saranno dovuti, sempre in misura pari al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., sul residuo risultante dalla differenza tra la sorte dovuta – maggiorata degli interessi legali dalla data di emanazione delle fatture – e quanto parzialmente eseguito dal debitore.
L’amministrazione comunale resistente provvederà, previo calcolo degli interessi spettanti in base ai criteri sopra enunciati, al pagamento delle somme dovute in favore della società ricorrente entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore.
Resta fermo che, ove persista l’inottemperanza, la parte ricorrente potrà, con apposita istanza, richiedere la nomina del Commissario ad acta , l’individuazione del quale in questa sede appare, ad avviso del Collegio, prematura tenuto conto dell’adempimento parziale – ma in larga misura satisfattivo – già effettuato dal comune resistente.
5.2. Con riguardo, invece, alla connessa domanda risarcitoria, essa va respinta per carenza dei presupposti previsti dall’art. 2043 c.c.
Ad avviso della ricorrente, il ritardo nell’adempimento da parte del comune intimato sarebbe causa del danno ingiusto ad essa inferto con la revoca dell’affidamento disposto dall’istituto bancario creditore il 17/9/2018 e con la segnalazione, il precedente 16 luglio, alla Centrale Rischi del legale rappresentante e garante della società. Pregiudizio che, ancora nel novembre ’20, si sarebbe protratto ponendosi all’origine della mancata erogazione di un prestito in favore del legale rappresentante.
Inoltre, l’inadempimento del comune sarebbe anche all’origine della pretesa, avanzata dall’Erario, di ottenere il pagamento di Euro 278,67 a titolo di imposta omessa per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 733/2018.
A ristoro del danno così patito – a comprova del quale vengono allegati copia dei bilanci della società dal 2016 al 2020 –la ricorrente pretenderebbe la somma, equitativamente determinata, di Euro 20.000,00.
Tuttavia, proprio l’esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente – e ci si riferisce, in particolare, all’estratto conto al 31 dicembre 2018, (doc. n. 21) – attesta che, quand’anche il comune avesse tempestivamente onorato il proprio debito attraverso l’accredito, sul conto della ricorrente, della somma dovuta a titolo di sorte (quasi 58.000 Euro), al momento della richiesta di rientro dall’affidamento, formulata dall’istituto bancario creditore il 17 settembre 2018, la ricorrente avrebbe comunque avuto uno “scoperto” pari a più di 20.000,00 Euro.
Pertanto, la domanda in questione non dimostra come il tardivo e parziale adempimento dell’amministrazione resistente si ponga in rapporto di causalità con la grave situazione debitoria della “ LE ” s.r.l. tale da aver determinato la richiesta di rientro dal fido bancario e la conseguente segnalazione del legale rappresentante in Centrale Rischi, atteso che essa non sarebbe venuta meno quand’anche il comune di Guidonia Montecelio avesse prontamente ed integralmente adempiuto.
Ne consegue che nessun dei danni ingiusti lamentati dalla ricorrente è, ai sensi dell’art. 2043 c.c., imputabile all’inadempimento dell’amministrazione intimata e, pertanto, la relativa domanda risarcitoria va respinta.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in ragione della parziale soccombenza in ordine alla domanda di risarcimento e dell’avvenuto adempimento del comune resistente al titolo esecutivo azionato con il presente ricorso – avvenuto ancor prima che lo stesso fosse dichiarato definitivamente esecutivo dal giudice emittente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda volta a conseguire l’ottemperanza del comune di Guidonia Montecelio al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 733/2018 emesso dal Tribunale ordinario di Tivoli e, per l’effetto, condanna l’amministrazione intimata a provvedere entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
IE Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | IE Morabito |
IL SEGRETARIO