Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/09/2025, n. 16368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16368 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06911/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6911 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Giordo, Rosanna Patta, con domicilio fisico eletto presso lo studio della seconda in Cagliari, alla via Sonnino n. 84 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, Ministero della Cultura-Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GI AN LO Pugliaro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministro della Cultura n. 223 del 25.05.2022, recante “Commissione consultiva per la musica” nella parte in cui ha “revocato e sostituito” il Decreto del Ministro della Cultura n. 17 del 19.01.2022 e “nuovamente” individuato i componenti della “Commissione consultiva per la musica, nominando il prof.-OMISSIS- in sostituzione del prof.-OMISSIS- …”;
- se esistenti, degli atti istruttori, ovvero degli atti di (ri)valutazione dei candidati;
- nonché di ogni atto presupposto e/o connesso al decreto del Ministro della Cultura n. 223 del 25.05.2022 e, in ispecie, per quanto occorra, del “riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo” di cui all'attestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Cultura, del 27.05.2022 (doc. 1.a); con riserva di motivi aggiunti;
nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Vista la dichiarazione del 28 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c,84, co. 4 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- con dichiarazione del 28 maggio 2025, versata in atti in data 29 maggio 2025, la parte ricorrente
ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
-alla udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO