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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 2 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile iscritta al n. 1051 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, cui è
stata riunita la causa n. RG. 539/25, vertente
TRA
(c.f. , residente in [...] C.F._1
del Sangue, 8/P, elettivamente domiciliato in Grosseto (GR), Piazza San Michele, 3, presso e nello studio degli Avvocati Alessandro Antichi e Giovanni Niccolò Antichi, che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore Sig. corr. in Cinigiano (GR), Via Pasquale Landi n. CP_2
6, ma elett.te dom.to presso e nello studio dell'Avv. Mariangela Ciotoli n Grosseto (GR)
viale Ombrone 3, dalla quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Tufo, giusta procura rilasciata in atti telematici. CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da dequalificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente causa RG 1051/24: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, in funzione del Giudice
del Lavoro, accertata l'illegittimità dei provvedimenti di mutamento mansioni del 20.08.2024, di
sanzione disciplinare del 27.11.2024 nonché di sospensione di tre mesi del 2.12.2024, così
provvedere:
- in via cautelare ex art. 700 c.p.c., disapplicare e/o annullare il provvedimento di sospensione di tre
mesi dal lavoro e dalla retribuzione datato 2.12.2024 in quanto nullo, illegittimo, valido e/o
inefficace per tutte le ragioni di cui in premessa, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito:
o accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di mutamento mansioni del 20.08.2024, di
sanzione disciplinare del 27.11.2024 nonché di sospensione di tre mesi del 2.12.2024, con ogni
conseguente provvedimento;
o disapplicare e/o annullare i suddetti provvedimenti e per l'effetto accertare e dichiarare che
[...]
ha diritto a rimanere assunto alle dipendenze della con mansioni Pt_1 Controparte_3
di Responsabile dell'organizzazione senza soluzione di continuità dal 21.8.2024;
o disapplicare e/o annullare i suddetti provvedimenti e per l'effetto accertare e dichiarare che
[...]
ha diritto ad essere inquadramento contrattualmente quale “Responsabile Pt_1
dell'organizzazione” dal 1.4.2017 e, comunque, quale “Operaio specializzato super” di livello 1 dal
10.5.2002, con ogni conseguente provvedimento;
o condannare la al pagamento in favore di delle differenze Controparte_3 Parte_1
retributive conseguenti al corretto inquadramento contrattuale dal 1.4.2017 e, comunque, le
differenze retributive dovute per l'inquadramento al livello 1 dal 10.5.2002 rispetto alla misura della retribuzione indicata in busta
paga (livello 3) nella misura ritenuta di giustizia, ovvero quella che sarà accertata in corso di causa,
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo;
o condannare la al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
euro 5.000,00=, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, a
titolo di risarcimento del danno per tutte le causali di cui in premessa.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Ricorrente causa RG 1051/24: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, in funzione del Giudice
del Lavoro:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di mutamento mansioni del 20.08.2024 e
per l'effetto accertare e dichiarare che ha diritto ad essere inquadrato Parte_1
contrattualmente quale “Responsabile dell'organizzazione” dal 1.4.2017 al 5.2.2025 al livello 1, del
c.c.n.l. dipendenti
cooperative e consorzi agricoli;
- condannare la al pagamento in favore di delle differenze Controparte_3 Parte_1
retributive conseguenti al corretto inquadramento contrattuale dal 1.4.2017 e, comunque, le
differenze retributive dovute per l'inquadramento al livello 1 rispetto alla misura della retribuzione
indicata in busta paga (livello 3) ammontanti per l'intero periodo ad € 91.389,04 a titolo di
differenze sulla retribuzione ed € 8.237,78 per il conseguente ricalcolo del trattamento di fine
rapporto, per la complessiva somma di € 99.626,82 al lordo e comunque nella misura di ritenuta di
giustizia, ovvero quella che sarà accertata in corso di causa, anche, in ipotesi, in relazione
all'inquadramento contrattuale eventualmente inferiore ritenuto corrispondente alle mansioni
effettivamente svolte ed accertate. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto
sino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”. Convenuta causa RG 1051/24: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui
alla memoria difensiva:
- rigettare integralmente il ricorso avversario, respingendo le domande ex adverso formulate, in
quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96,
comme 3, c.p.c. in favore della società resistente nonché a corrispondere alla cassa delle ammende
una somma di denaro non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 96 u.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio cautelare e di merito”.
Convenuta causa RG 539/25: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui
alla memoria difensiva, -in via preliminare dichiarare inammissibile il Ricorso introduttivo del
presente giudizio in ragione dell'abuso del processo ex adverso praticato, con condanna di
controparte al pagamento in favore della società resistente di una somma equitativamente
determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- in via ulteriormente preliminare escludere l'ammissibilità delle istanze istruttorie ed allegazioni
tutte risultanti difformi da quelle già articolate da controparte in Causa RG 1051/2024 , per
violazione del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e dei principi di buona fede e
correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., avendo controparte abusato dello strumento
processuale nella misura in cui ha introdotto elementi nuovi nel presente giudizio rispetto alla
causa n. 1051/2024 R.G.,
- nel merito, rigettare integralmente il ricorso avversario, respingendo le domande ex adverso
formulate, in quanto inammissibili, non provate e comunque infondate in fatto e in diritto.
- condannare il ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96,
comma 3, c.p.c. in favore della società resistente nonché a corrispondere alla cassa delle ammende
una somma di denaro non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 96 u.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc. e contestuale istanza cautelare depositato il 5
dicembre 2024 – premesso di lavorare alle dipendenze di Parte_1 dal 4 giugno 2001, con mansioni di “Responsabile Controparte_3
dell'organizzazione” sin dal 1° aprile 2017 e con qualifica di operaio specializzato super dal 10 maggio 2002 CCNL cooperative e consorzi agrari
(doc. nn. 1, 2 e 3 ric.) - rappresentava: (i) che con effetto dal 21 agosto 2024
veniva assegnato a mansioni non corrispondenti all'inquadramento acquisito
(responsabile dell'organizzazione) in quanto veniva applicato alla conduzione e al controllo delle macchine operatrici complesse in ragione di asserite esigenze organizzative aziendali;
(ii) che contestava tale assegnazione e rivendicava le differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento contrattuale e le differenze retributive dovute per l'inquadramento al livello 1° dal 10 maggio
2002 rispetto alla misura della retribuzione indicata in busta paga (livello 3°);
(iii) che, fallito il tentativo di conciliazione innanzi la ITL, lo stesso 11 novembre
2024 trasmetteva a mezzo racc. a.r., ricevuta il successivo Controparte_3
giorno 15, una contestazione disciplinare, ascrivendo al la Pt_1
responsabilità di non essersi presentato a lavoro senza giustificazione, alla quale replicava rappresentando di essere stato autorizzato dal Presidente della cooperativa a non presentarsi in servizio in pendenza del tentativo di conciliazione in corso;
(iv) che nonostante ciò, con racc. a.r. del 27 novembre
2024, ricevuta il successivo giorno 29, irrogavano la sanzione Controparte_3
disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tre giorni, da scontare il 28 e il 29 novembre e il 2 dicembre (doc. 12) e (v) che sempre in data 2 dicembre 2024 la comunicava al il Controparte_3 Pt_1
provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre mesi sul presupposto che il medico competente aveva espresso un giudizio di inidoneità
temporanea alla mansione di trattorista (docc. 13-14). Tanto premesso, parte ricorrente assumeva l'illegittimità del provvedimento di mutamento delle mansioni del 20 agosto 2024 da “Responsabile dell'organizzazione del magazzino” a “Conduttore e al controllo delle macchine operatrici complesse”
insussistendo motivi organizzativi, quindi in assenza di una specifica ragione giustificativa dell'iniziativa se non quella di danneggiare il Deduceva Pt_1
che dall'illegittimità di tale provvedimento di variazioni delle mansioni discendeva, quale logica conseguenza, anche quella del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal momento che il giudizio di inidoneità temporanea riguardava la mansione di trattorista alla quale non avrebbe dovuto mai essere adibito. Assumeva poi la natura ritorsiva e comunque illegittima della sanzione disciplinare per non essersi presentato sul posto di lavoro dal momento che era stato autorizzato a partecipare all'incontro di conciliazione. Infine chiedeva che il Giudice volesse accertare la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno relativo al demansionamento illegittimamente operato da e il diritto a vedersi inquadrato al Controparte_3
livello 1° sin dal 10 maggio 2002, data dalla quale assumeva d'aver collaborato costantemente con il Consiglio di amministrazione della cooperativa (doc. 15).
Chiedeva quindi la condanna generica di al pagamento delle Controparte_3
differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento contrattuale dal 1°
aprile 2017 e, comunque, le differenze retributive dovute per l'inquadramento al livello 1° sin dal 10 maggio 2002 rispetto alla misura della retribuzione indicata in busta paga per il terzo livello.
2. Si è costituita tempestivamente in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore contestando la CP_2
ricostruzione del lavoratore. Illustrava le ragioni che avevano indotto la cooperativa a modificare le mansioni del e ne rivendicava la piena Pt_1
legittimità. Illustrava le mansioni svolte nel tempo dal – che aveva Pt_1
intanto rassegnato le proprie dimissioni in data 5 febbraio 2025 -, da sempre formato anche alla conduzione di trattori. In punto di diritto evidenziava la carenza allegatoria del ricorso e comunque l'infondatezza della domanda relativa al superiore inquadramento, con le necessarie conseguenze anche in punto di domanda risarcitoria. Circa la sanzione disciplinare della sospensione,
deduceva come non corrispondesse al vero che il era stato autorizzato Pt_1 ad assentarsi dal lavoro dal Presidente della Cooperativa “in pendenza del tentativo di conciliazione” presso l'ITL di Grosseto. Evidenziava infine come fosse stato lo stesso a chiedere l'intervento del medico competente al Pt_1
solo fine di ritardare la propria adibizione alle nuove mansioni.
3. Alla prima udienza del 28 maggio 2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare avendo rassegnato le dimissioni in pendenza di giudizio.
Formulava quindi istanza di rinvio rappresentando di essere in procinto di depositare ulteriore ricorso contro la medesima società resistente.
4. In data 25 giugno 2025 il presentava effettivamente nuovo ricorso Pt_1
inteso, espressamente, a quantificare la liquidazione delle differenze retributive oggetto di domanda generica nella causa n. 1051/2024. Tale secondo ricorso,
corredato da ulteriori istanze istruttorie, prendeva il n. 539/2025.
5. Si costituiva anche in tale secondo giudizio Controparte_1
deducendone preliminarmente l'inammissibilità per abuso dello
[...]
strumento processuale, dal momento che esso non ha ad oggetto la mera quantificazione dell'an dell'altra causa ma amplia il thema decidendum con lo scopo di superare preclusioni processuali già maturate.
6. Il Tribunale rinviava le due cause alla medesima udienza del giorno 11
novembre 2025 e, dispostane la riunione, invitava le parti alla discussione sul profilo preliminare relativo all'ammissibilità o no della seconda domanda.
7. All'udienza del 2 dicembre 2025 - svoltasi nelle forme della trattazione scritta in adesione all'esplicita richiesta delle parti – la causa veniva decisa con la presente sentenza non definitiva depositata nel sistema telematico.
*** 8. L'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal per Pt_1
seconda è fondata.
La questione che si pone va affrontata tenendo a mente il principio consolidato secondo cui le decadenze processuali che si verificano in un giudizio non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo. E ciò anche ove sia stata disposta la riunione dei procedimenti, per evidenti ragioni di connessione, in quanto essa non realizza la fusione dei procedimenti, restando per contro intatta l'autonomia di ciascuna causa.
9. Il con la seconda causa non si è limitato a quantificare le differenze Pt_1
retributive chiedendo una condanna specifica sui medesimi presupposti. Egli,
sulla scorta di talune aggiunte al narrato processuale, è pervenuto a una modifica del thema probandum e ha inteso realizzare un inammissibile tentativo di superare preclusioni già maturate.
Così, sintomatica dell'intento, è la modifica dei capitoli di prova o di espressioni in apparenza solo lessicali (ad esempio, riferendosi al livello I del CCNL
dipendenti cooperative e consorzi agricoli, il ricorrente assume nel primo ricorso di aver svolto mansioni di “Responsabile dell'organizzazione del magazzino”, mentre nel secondo chiede il medesimo inquadramento in qualità
di “Responsabile dell'organizzazione”), la produzione di documenti nuovi o la richiesta di ordine di esibizione.
Ne consegue che - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni – il Tribunale deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto (cfr. Cass.
sent. nn. 567/2015, 24529/2018 e, negli stessi termini, ord. nn. 20248/2023 e
1877/2025). L'introduzione di una distinta causa avanti questo stesso Ufficio Giudiziario,
sostanzialmente identica a quella proposta con la prima domanda, al solo scopo di "aggirare le preclusioni" della fase istruttoria già compiutesi nel giudizio pendente, va qualificata come abuso dello strumento processuale.
Essa, come tale, è inammissibile.
10. L'accoglimento della domanda nei limiti suddetti comporta che la causa debba proseguire in relazione all'oggetto del ricorso iniziale iscritto al n.
1051/2024.
11. Le spese di lite al definitivo.
PQM
il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da , così provvede: Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda di cui al ricorso n. 539/2025;
- dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese del giudizio al definitivo.
Grosseto, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso