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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38321 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 12.2.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni n. Parte_1
1E, presso lo studio dell'avv. Francesco Cogo, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e premettendo di avere ricevuto in data 12.9.2024 la notifica da parte dell' della nota del 6.9.2024 avente ad oggetto la richiesta CP_1 di restituzione di indebito pensionistico n. 24B40O9CA10074, per l'importo di euro 2.281,37 a titolo di importi a suo tempo indebitamente versati al defunto padre nell'ambito del trattamento pensionistico cat. Parte_2 [...]
, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto Numer_1 dell' alla restituzione dell'indebito. CP_1
Deduceva il ricorrente l'insussistenza dell'indebito atteso che il sig. Parte_2 era venuto a mancare il 4.6.2008, che esso esponente non aveva mai
[...]
1 ricevuto prima del 12.9.2024 alcuna comunicazione da parte dell' e che CP_1 quindi la pretesa dell'Istituto doveva ritenersi prescritta essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Deduceva, altresì, che ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91 il recupero di quanto indebitamente pagato è possibile solo in caso di dolo del pensionato o di omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, evenienze non verificatesi nel caso di specie, con conseguente sanatoria e irripetibilità di quanto erogato. Lamentava, inoltre, che nel caso di specie dalla nota dell' del 12.9.2024 non CP_1 era possibile comprendere quali fossero le ragioni dell'indebito. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiarendo che l'indebito oggetto di CP_1 causa scaturiva dal pagamento del rateo pensionistico della pensione cat. VOS 45012280 del mese di luglio 2008, successivo al decesso di Parte_2 avvenuto nel giugno 2008 e documentando la notifica all'erede Parte_1 della comunicazione di indebita percezione con richiesta di restituzione spedita con raccomandata 63017980813-5 data 9.8.2016 e consegnata Parte_3
l'11.8.2016. Contestava, quindi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
1.L'indebito oggetto di causa ha ad oggetto il pagamento da parte dell' del CP_1 rateo pensionistico di luglio del 2008 della pensione cat. VOS 45012280, benchè il titolare – – fosse deceduto il 4.6.2008 (doc. 3 fasc. ricorrente). Parte_2
2. In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato – o dall'erede, che subentra nella medesima posizione - che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. SS.UU. 18046/2010). Nella fattispecie, dunque, spettava al ricorrente, quale erede di Parte_2 provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (rateo di luglio 2028) e tale prova non è stata fornita. Deve dunque ritenersi oggettivamente sussistente l'indebito pagamento da parte dell' di euro 2.281,37. CP_1
3. Il ricorrente, agendo quale erede di ha eccepito la Parte_2 prescrizione decennale della pretesa dell' CP_1
L'eccezione deve tuttavia ritenersi infondata. Il diritto alla restituzione è sorto al momento del pagamento (luglio 2008): da quel momento è iniziato il decorso del termine decennale (art. 2946 c.c.), che è stato tuttavia interrotto dalla notifica, da parte dell' di una nota di pagamento CP_1 avvenuta nell'anno 2016, sicchè al momento della notifica dell'atto oggetto dell'odierna opposizione la pretesa non era ancora prescritta. Segnatamente l' ha depositato in atti il doc. 1, avente ad oggetto la CP_1 comunicazione a mezzo raccomandata a.r. 63017980813-5, indirizzata a Pt_1
via della Pisana n. 116 Roma, spedita il 9.8.2016 e avente ad oggetto
[...]
2 proprio la richiesta di restituzione dell'importo di euro 2.281,37 perché
“indebitamente riscosse le rate dal 01/07/2008 al 31/07/2008 della pensione - cat. VOS num. 45021180”. Detta raccomandata postale ordinaria risulta consegnata in data 11.8.2016 e firmata dal ricevente (doc. 2). Il ricorrente nelle proprie note difensive ha contestato tale documento sostenendo che da una semplice disamina dell'avviso di ricevimento poteva rilevarsi che la firma per esteso del soggetto ricevente – che esso esponente formalmente disconosceva in tale sede - non era la propria e chiedeva al tribunale di disporre apposita perizia mediante CTU calligrafica in relazione alla detta sottoscrizione. Deve ritenersi che la contestazione non colga nel segno. Infatti l'avviso di ricevimento reca la firma del “ricevente”: non vi è alcuna attestazione da parte dell'agente postale circa il fatto che quella firma fosse stata apposta da e quindi sarebbe stato ultroneo disporre la richiesta Parte_1 perizia calligrafica. D'altro canto la notifica a mezzo raccomandata postale ordinaria si perfeziona validamente anche laddove il ricevente sia persona diversa dal destinatario dell'atto; né è richiesto l'invio di alcuna comunicazione di avvenuta notifica. Inoltre è consolidato e condivisibile l'indirizzo della Suprema Corte per cui l'atto di costituzione in mora non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (né impositivi). Pertanto se l'atto è inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale è sufficiente anche la presunzione di conoscenza generata dall'avere indirizzato l'atto presso un luogo riconducibile all'indirizzo di residenza/dimora/domicilio del destinatario, salvo la prova di quest'ultimo di non averne avuto conoscenza per causa a sé non imputabile ex art. 1335 c.c. (Cass. 7130/94; Cass. 6725/18). Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto sul punto. Dunque l'effetto interruttivo della prescrizione si è prodotto nel 2016 in quanto l'atto è giunto a conoscenza - effettiva o si ripete presunta - del destinatario (Cass. 5760/94; Cass. 23518/19) ed è infondata l'eccezione di prescrizione. 4. Inconferente è poi la doglianza circa l'irripetibilità dell'indebito ai sensi 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91, atteso che nella specie la richiesta di restituzione delle somme è stata avanzata nei confronti del ricorrente, non quale pensionato e diretto percettore delle stesse, ma quale erede. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.310,00 per compenso, oltre CP_1 accessori di legge.
Roma 12.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38321 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 12.2.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni n. Parte_1
1E, presso lo studio dell'avv. Francesco Cogo, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e premettendo di avere ricevuto in data 12.9.2024 la notifica da parte dell' della nota del 6.9.2024 avente ad oggetto la richiesta CP_1 di restituzione di indebito pensionistico n. 24B40O9CA10074, per l'importo di euro 2.281,37 a titolo di importi a suo tempo indebitamente versati al defunto padre nell'ambito del trattamento pensionistico cat. Parte_2 [...]
, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto Numer_1 dell' alla restituzione dell'indebito. CP_1
Deduceva il ricorrente l'insussistenza dell'indebito atteso che il sig. Parte_2 era venuto a mancare il 4.6.2008, che esso esponente non aveva mai
[...]
1 ricevuto prima del 12.9.2024 alcuna comunicazione da parte dell' e che CP_1 quindi la pretesa dell'Istituto doveva ritenersi prescritta essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Deduceva, altresì, che ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91 il recupero di quanto indebitamente pagato è possibile solo in caso di dolo del pensionato o di omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, evenienze non verificatesi nel caso di specie, con conseguente sanatoria e irripetibilità di quanto erogato. Lamentava, inoltre, che nel caso di specie dalla nota dell' del 12.9.2024 non CP_1 era possibile comprendere quali fossero le ragioni dell'indebito. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiarendo che l'indebito oggetto di CP_1 causa scaturiva dal pagamento del rateo pensionistico della pensione cat. VOS 45012280 del mese di luglio 2008, successivo al decesso di Parte_2 avvenuto nel giugno 2008 e documentando la notifica all'erede Parte_1 della comunicazione di indebita percezione con richiesta di restituzione spedita con raccomandata 63017980813-5 data 9.8.2016 e consegnata Parte_3
l'11.8.2016. Contestava, quindi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
1.L'indebito oggetto di causa ha ad oggetto il pagamento da parte dell' del CP_1 rateo pensionistico di luglio del 2008 della pensione cat. VOS 45012280, benchè il titolare – – fosse deceduto il 4.6.2008 (doc. 3 fasc. ricorrente). Parte_2
2. In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato – o dall'erede, che subentra nella medesima posizione - che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. SS.UU. 18046/2010). Nella fattispecie, dunque, spettava al ricorrente, quale erede di Parte_2 provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (rateo di luglio 2028) e tale prova non è stata fornita. Deve dunque ritenersi oggettivamente sussistente l'indebito pagamento da parte dell' di euro 2.281,37. CP_1
3. Il ricorrente, agendo quale erede di ha eccepito la Parte_2 prescrizione decennale della pretesa dell' CP_1
L'eccezione deve tuttavia ritenersi infondata. Il diritto alla restituzione è sorto al momento del pagamento (luglio 2008): da quel momento è iniziato il decorso del termine decennale (art. 2946 c.c.), che è stato tuttavia interrotto dalla notifica, da parte dell' di una nota di pagamento CP_1 avvenuta nell'anno 2016, sicchè al momento della notifica dell'atto oggetto dell'odierna opposizione la pretesa non era ancora prescritta. Segnatamente l' ha depositato in atti il doc. 1, avente ad oggetto la CP_1 comunicazione a mezzo raccomandata a.r. 63017980813-5, indirizzata a Pt_1
via della Pisana n. 116 Roma, spedita il 9.8.2016 e avente ad oggetto
[...]
2 proprio la richiesta di restituzione dell'importo di euro 2.281,37 perché
“indebitamente riscosse le rate dal 01/07/2008 al 31/07/2008 della pensione - cat. VOS num. 45021180”. Detta raccomandata postale ordinaria risulta consegnata in data 11.8.2016 e firmata dal ricevente (doc. 2). Il ricorrente nelle proprie note difensive ha contestato tale documento sostenendo che da una semplice disamina dell'avviso di ricevimento poteva rilevarsi che la firma per esteso del soggetto ricevente – che esso esponente formalmente disconosceva in tale sede - non era la propria e chiedeva al tribunale di disporre apposita perizia mediante CTU calligrafica in relazione alla detta sottoscrizione. Deve ritenersi che la contestazione non colga nel segno. Infatti l'avviso di ricevimento reca la firma del “ricevente”: non vi è alcuna attestazione da parte dell'agente postale circa il fatto che quella firma fosse stata apposta da e quindi sarebbe stato ultroneo disporre la richiesta Parte_1 perizia calligrafica. D'altro canto la notifica a mezzo raccomandata postale ordinaria si perfeziona validamente anche laddove il ricevente sia persona diversa dal destinatario dell'atto; né è richiesto l'invio di alcuna comunicazione di avvenuta notifica. Inoltre è consolidato e condivisibile l'indirizzo della Suprema Corte per cui l'atto di costituzione in mora non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (né impositivi). Pertanto se l'atto è inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale è sufficiente anche la presunzione di conoscenza generata dall'avere indirizzato l'atto presso un luogo riconducibile all'indirizzo di residenza/dimora/domicilio del destinatario, salvo la prova di quest'ultimo di non averne avuto conoscenza per causa a sé non imputabile ex art. 1335 c.c. (Cass. 7130/94; Cass. 6725/18). Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto sul punto. Dunque l'effetto interruttivo della prescrizione si è prodotto nel 2016 in quanto l'atto è giunto a conoscenza - effettiva o si ripete presunta - del destinatario (Cass. 5760/94; Cass. 23518/19) ed è infondata l'eccezione di prescrizione. 4. Inconferente è poi la doglianza circa l'irripetibilità dell'indebito ai sensi 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91, atteso che nella specie la richiesta di restituzione delle somme è stata avanzata nei confronti del ricorrente, non quale pensionato e diretto percettore delle stesse, ma quale erede. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.310,00 per compenso, oltre CP_1 accessori di legge.
Roma 12.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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