Articolo 244 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 244.

(Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti).

Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che non lasciano il territorio dello Stato nel termine fissato a norma dei due articoli precedenti, o ai quali non e' stata accordata la facolta' di uscirne, sono sequestrati per la durata della guerra, ovvero requisiti contro compenso.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938