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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/11/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2018 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Coviello in Parte_1
virtù di mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-10-2011
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Avigliano Parte_1
nei confronti di di e di in qualità Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rispettivamente di assicuratore del veicolo di sua proprietà e di proprietario e conducente del veicolo danneggiante, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, la Controparte_2
condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 30-12-2010, alle ore 19,00 circa, mentre percorreva alla guida della sua autovettura Fiat Panda targata CH941CH assicurata per la presso CP_4
la strada provinciale sita in Avigliano in direzione località Controparte_1
Imperatore-Frazione Miracolo, era stata urtata dall'autovettura targata BN201ED assicurata per la R.C.A. presso la di proprietà di Controparte_5
e condotta da , che, provenendo dalla Via G. CP_3 Controparte_2
Leopardi della Frazione Lagopesole in direzione PIP, non aveva rispettato il segnale di Stop ed aveva letteralmente tagliato la strada al suo veicolo;
2 - in seguito al sinistro, l'attrice aveva riportato lesioni per le quali si era recata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove le era stata diagnosticata una “cervicalgia post-trauma”;
- all'esito di alcune visite, nel corso delle quali le era stata diagnosticata una
“distorsione del rachide cervicale e disturbo d'ansia”, oltre che una “riduzione della fisiologica lordosi, riduzione di ampiezza degli spazi intersomatici del tratto
C3-C6 da verosimile patologia discale..lieve spondilolistesi in flessione di C3 su
C4 e C4 su C5”, in data 16-3-2011 era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare;
- in seguito al sinistro, il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni materiali;
- inviata la richiesta di risarcimento del danno ad quest'ultima Controparte_1
aveva provveduto al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà e l'aveva sottoposta a visita medico-legale ad opera del suo medico fiduciario;
- effettuata la visita, in data 28-9-2011 la compagnia assicuratrice le aveva corrisposto a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro
2.000,00, che era stata accettata a titolo di acconto.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus targato BN209ED di proprietà di nella causazione dell'incidente, i convenuti venissero CP_3
condannati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute) e non patrimoniale (per il danno alla salute e per il danno morale) da lei subito a causa del sinistro nella misura complessiva di euro
9.535,05 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30-1-2012 si costituiva in giudizio la quale chiedeva in via principale il Controparte_6
3 rigetto della domanda, deducendo che la somma corrisposta nella fase stragiudiziale era ampiamente satisfattiva della pretesa risarcitoria vantata dall'attrice, che la valutazione della incidenza dei postumi permanenti sull'integrità psico-fisica della danneggiata effettuata dal consulente di parte nella percentuale del 5% era eccessiva e non congrua rispetto agli esiti delle lesioni dalla stessa riportate nel sinistro e che la relazione del consulente tecnico di parte non era utilizzabile ai fini della decisione;
contestava, poi, in modo specifico la risarcibilità del danno morale e l'ammontare delle spese mediche;
in via subordinata chiedeva che in sede di liquidazione del danno si tenesse conto della somma complessiva di euro 2.400,00 (di cui euro 400,00 per competenze legali) già corrisposta alla danneggiata nella fase stragiudiziale e dell'importo di euro
276,16 pagato dall' CP_7
I convenuti e non si costituivano in giudizio. Controparte_2 CP_3
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lesioni subite da Parte_1
nell'incidente e, in seguito alle osservazioni sollevate dalla parte attrice, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 21/2017 pubblicata in data
29-12-2017, nella quale il Giudice di pace di Potenza, subentrato nelle more del giudizio al Giudice di pace di Avigliano, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di
[...]
oltre che al pagamento delle spese relative alle C.T.U. Controparte_6
espletate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-6-2018 proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, Parte_1
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e che, Controparte_2
4 per l'effetto, gli appellati venissero condannati in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 3.670,71 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale con decurtazione della somma di euro
2.000,00 già ricevuta a titolo di acconto o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure, erroneamente valutando il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, omettendo di esaminare le risultanze del modello CAI in atti, aveva rigettato la domanda risarcitoria addebitandole una quota di responsabilità del 50% in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., utilizzando le risultanze della consulenza tecnica redatta dal dott. per la Per_1
quantificazione dei postumi permanenti delle lesioni riportate nell'incidente e ritenendo che la somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice prima della instaurazione del giudizio fosse sufficiente a risarcire il danno effettivamente subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-10-2018 si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis primo comma c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, deducendo, in ordine all'an, che l'attrice in primo grado non aveva indicato nell'atto di citazione l'avvenuta compilazione del modello di constatazione amichevole di incidente né lo aveva allegato alla messa in mora inviata nella fase stragiudiziale e, comunque, non aveva fornito la prova di avere tenuto una condotta di guida prudente e diligente;
in ordine al quantum, evidenziava che correttamente il Giudice di prime cure aveva utilizzato le
5 risultanze della prima C.T.U. medica espletata in corso di causa, che aveva escluso postumi permanenti e la congruità di una parte delle spese mediche documentate, non essendo state mosse dalla parte attrice tempestivamente osservazioni.
Gli appellati e non si costituivano in giudizio e, Controparte_2 CP_3
verificata la rituale notifica dell'atto di appello, venivano dichiarati contumaci.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Settembre
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-6-2018 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni
6 dalla notifica della pronuncia impugnata, che è stata effettuata in data 7-5-2018 (si veda la copia notificata della sentenza prodotta nel fascicolo di parte dell'appellante).
L'appello, pertanto, deve essere considerato tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicuratrice sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. - nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile nel caso che ci occupa, in quanto l'atto di appello è stato notificato in data 6-6-2018 e, quindi, dopo il trentunesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individuato come termine di efficacia delle riforma dalla disposizione transitoria dettata dall'articolo 54 comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012 -.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
7 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017). Facendo applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, ritiene questo Giudice che la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 secondo comma c.c., ha liquidato il danno alla salute sulla base delle risultanze della prima consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ed ha escluso la risarcibilità del danno morale e di una parte delle spese mediche documentate), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione proposta da Parte_1
appare opportuno rilevare che dalla lettura dell'atto di citazione in
[...]
primo grado emerge inequivocabilmente che l'odierna appellante ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario e contestualmente ha esercitato nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'appellante non soltanto ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto di citazione ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice, del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei
8 confronti di questi ultimi.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma, stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione tre rimedi alternativi: la procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà,
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del responsabile civile, occorre verificare se le due azioni siano cumulabili nello stesso giudizio.
9 Questo Giudice ritiene che se il tenore letterale dell'articolo 149 comma 6 del
Codice delle assicurazioni, che prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazioni, non lascia dubbi interpretativi in ordine all'esclusione del cumulo nello stesso processo dell'azione diretta verso il proprio assicuratore e dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il divieto di cumulo non si estende alla diversa ipotesi di contestuale proposizione in via cumulativa dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dell'azione ordinaria verso il responsabile civile, non trovando il cumulo alcun ostacolo né nella lettera né nella ratio della disciplina della procedura di risarcimento diretto.
Quindi, deve ritenersi che correttamente abbia agito nei Parte_1
confronti del proprio assicuratore con l'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni, agendo altresì contro il responsabile civile nella sua qualità di litisconsorte necessario (si vedano nel senso del riconoscimento del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto Corte di cassazione n.12089 del 2015, Corte di cassazione n. 23706 del 2016, Corte di cassazione n. 21896 del 2017, Corte di cassazione n. 7755 del 2020 e Corte di cassazione n. 14466 del 2020), e abbia contestualmente esercitato in via cumulativa l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, chiedendo la loro condanna in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno.
Tanto premesso e passando all'esame del merito dell'impugnazione, con il primo motivo di appello lamenta che il Giudice di prime cure Parte_1
abbia rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista e della compagnia assicuratrice della propria autovettura sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio non fossero idonei a superare la presunzione di pari responsabilità di cui
10 all'articolo 2054 c.c. e, riconosciuto un concorso omogeneo nella causazione del sinistro, ha ritenuto satisfattiva la somma corrisposta dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio: in particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace, pur avendo riconosciuto che il sinistro si era verificato a causa del mancato rispetto dell'obbligo di Stop da parte di , conducente dell'autobus, aveva applicato il secondo comma Controparte_2
dell'articolo 2054 c.c., ritenendo che la danneggiata non avesse dimostrato di essersi uniformata alle regole di comune prudenza e alle norme specifiche imposte agli utenti della strada, omettendo di valutare le risultanze del modello CAI in atti.
In proposito, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel
11 caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016), salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stato tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed abbia erroneamente fatto ricorso al
12 criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c., dal momento che - sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, della dichiarazione resa dal convenuto cristallizzata nel modulo di constatazione amichevole in atti - Controparte_2
appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa e attribuirne la responsabilità in misura concorrente e disomogenea ai conducenti dei due veicoli coinvolti.
Premesso che il modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, sebbene non richiamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stato tempestivamente prodotto in giudizio da in quanto risulta allegato alla richiesta di Parte_1
risarcimento del danno inviata alle compagnie assicuratrici (si veda il documento prodotto al n. 8 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte appellante), appare opportuno evidenziare che, quanto alla sua efficacia probatoria, l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n. 209 del 2005 attribuisce a siffatto documento, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti,
l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte, sicché in tal caso opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
In punto di fatto nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa - che non è stato disconosciuto dal conducente del veicolo antagonista, il quale è rimasto contumace - sono indicati le circostanze di tempo e di luogo del sinistro e il punto di impatto fra le due autovetture e soprattutto è riportata la
13 dichiarazione resa dal conducente del veicolo Fiat Marea, il quale ha riconosciuto di non aver osservato il segnale di Stop e di aver impattato contro l'autovettura
Fiat Panda di proprietà e condotta da . Parte_1
Pertanto, riconosciuta l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, deve ritenersi che, non avendo l'assicuratore fornito la prova contraria atta a superare la suddetta presunzione e a smentire, quindi, le risultanze del modello di constatazione amichevole da cui emerge la dinamica dell'incidente, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro ed ha riconosciuto l'operatività del criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
D'altra parte, però, l'attrice in primo grado non ha fornito la prova di essersi uniformata pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di avere fatto il possibile per evitare lo scontro, ponendo in essere le necessarie manovre di emergenza e usando la massima diligenza, non potendosi desumere elementi di prova sul punto dal richiamato modulo di constatazione amichevole.
Ne consegue che, riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di nella misura che - tenendo conto di tutte le Parte_1
circostanze del caso concreto (inosservanza dell'obbligo di fermarsi al segnale di
Stop da parte del veicolo antagonista e difetto di prova in ordine al rispetto da parte della danneggiata delle norme sulla circolazione e alle manovre di emergenza poste in essere per evitare il verificarsi dello scontro) - appare equo quantificare nel 25% e di nella misura del 75%, quest'ultimo Controparte_2
deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 75%.
Quanto alla posizione del proprietario del veicolo responsabile dell'incidente,
14 l'articolo 2054 terzo comma c.c. configura una responsabilità solidale del proprietario con il conducente del veicolo danneggiante, responsabilità cui lo stesso proprietario può sottrarsi soltanto se fornisce la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
proprietaria del veicolo condotto da , cui è CP_3 Controparte_2
addebitabile un concorso disomogeneo nella causazione del sinistro, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha neanche allegato fatti idonei a superare la presunzione relativa di cui all'articolo 2054 terzo comma c.c., sicchè deve essere riconosciuta la sua responsabilità negli stessi limiti in cui è stata riconosciuta la responsabilità del conducente del veicolo.
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, seppure atipica - in quanto ad interesse unisoggettivo e caratterizzata da un diverso titolo e da una diversa estensione (titolo contrattuale e responsabilità limitata dal massimale in un caso, titolo extracontrattuale e responsabilità illimitata nell'altro)
-, anche è chiamata a rispondere del danno cagionato dal Controparte_1
conducente del veicolo assicurato unitamente al responsabile civile nei suddetti limiti.
Con il secondo motivo di appello lamenta che nella Parte_1
sentenza impugnata il Giudice di pace abbia disatteso senza alcuna motivazione le risultanze della disposta consulenza in rinnovazione ed abbia utilizzato la relazione peritale redatta dal dott. e sempre immotivatamente abbia Per_1
escluso la risarcibilità del danno morale e la congruità delle spese mediche.
Ritiene questo Giudice che il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure non appaia corretto nella parte in cui lo stesso, dopo aver disposto nel corso del giudizio una consulenza tecnica per l'accertamento delle conseguenze lesive dell'incidente, ha ritenuto di disporne la rinnovazione e poi ha utilizzato le conclusioni cui era pervenuto il primo consulente sul mero presupposto che la
15 rinnovazione non avrebbe dovuto essere disposta in considerazione della tardività delle osservazioni mosse dalla danneggiata.
Se è vero che il Giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15804 del
2024 e Corte di cassazione n. 33742 del 2022), è anche vero che il Giudice, pur potendo trascurare nella motivazione del provvedimento gli esiti di una C.T.U., in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse verificato (Corte di cassazione n. 18956 del 2021).
Tanto premesso, il Giudice di primo grado ha utilizzato ai fini della quantificazione del danno all'integrità psico-fisica riportato dall'attrice in primo grado la relazione redatta dal primo consulente, dott. , sul Persona_2
presupposto che non ricorressero i presupposti per disporre la rinnovazione della consulenza.
In realtà, non soltanto la motivazione sintetica fornita dal Giudice di prime cure non appare condivisibile, in quanto non chiarisce le ragioni per le quali lo stesso ha ritenuto di utilizzare la prima e non la seconda consulenza, ma soprattutto ha ritenuto erroneamente tardive le osservazioni mosse dall'attrice in primo grado alle risultanze della consulenza tecnica espletata dal dott. ; infatti, il Per_1
procuratore costituito per l'attrice ha documentato nel corso del giudizio che il
C.T.U. gli aveva trasmesso la bozza di relazione relativa ad altro soggetto (si veda il verbale di udienza dell'8-4-2013).
In ogni caso, ritiene questo Giudice che la prima relazione redatta dal dott.
non potesse essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto Per_1
16 l'esclusione di postumi permanenti ivi operata non soltanto risulta smentita dalla stessa consulenza di parte redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. , che ha riconosciuto una invalidità permanente Persona_3
dell'1%, ma è motivata sulla base della preesistenza di patologie concomitanti senza alcun riferimento ad esami strumentali ed accertamenti che potessero suffragare tale valutazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni e, in accoglimento del relativo motivo di appello, la liquidazione del danno non patrimoniale riportato da Parte_1
nell'incidente per cui è causa deve essere operata con riferimento alle
[...]
risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio a firma del dott.
[...]
espletata nel corso del giudizio di primo grado. Per_4
Il C.T.U. ha acquisito nel corso delle operazioni peritali la documentazione medica prodotta dall'attrice ed ha sottoposto la stessa a visita medica, concludendo che gli esiti di carattere permanente delle lesioni riportate da nell'incidente per cui è causa sono rappresentati da trauma Parte_1
distorsivo del rachide cervicale con riduzione della fisiologica lordosi, incidono sulla validità della perizianda nella percentuale dell'1% ed hanno impedito alla stessa di attendere alle sue ordinarie occupazioni per complessivi 55 giorni con un'invalidità temporanea al 75% per 5 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per
20 giorni (si vedano pag. 8 e pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata dal dott. in data 24-5-2017 allegata al n. 7 nel fascicolo di parte Persona_4
dell'appellante).
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione di tale voce di danno, ritiene questo Giudice che debbano essere utilizzati a tal fine gli specifici criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
(postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla
17 circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice in primo grado in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato - tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'incidente (22 anni) e dell'entità delle lesioni riportate - nella somma complessiva di euro 2.239,15, di cui euro 905,60 a titolo di invalidità permanente ed euro 1.333,55 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 210,65 per invalidità temporanea al 75% (euro 42,13 x 5 giorni), euro 842,70 per invalidità temporanea al 50% (euro 28,09 x 30 giorni) ed euro 280,90 per invalidità temporanea al 25% (euro 14,04 x 20 giorni), escludendo dal calcolo dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva per le ragioni di seguito indicate.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta anche il mancato erroneo riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno morale, la cui liquidazione il Giudice di pace ha escluso sul presupposto che nel caso concreto non fossero ravvisabili i relativi presupposti, costituiti da postumi permanenti e da lesioni gravi.
In proposito occorre premettere che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e il risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi
18 pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, evidenziando che stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il Giudice
è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti
(Corte di cassazione n. 21970 del 2020) a condizione che il danneggiato alleghi e provi, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, la riconducibilità alle lesioni riportate di un turbamento dello stato d'animo o di una sofferenza soggettiva (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento), e precisando che sul piano probatorio al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, salva la rigorosa prova contraria (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
19 Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non potesse rigettare la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da soltanto perchè le lesioni dalla stessa riportate Parte_1
nell'incidente non avessero determinato postumi permanenti e fossero di lieve entità, dal momento che a lesioni di tale natura appare astrattamente riconducibile un turbamento dello stato d'animo del danneggiato (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 339 del 2016: in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale, ancorchè conseguente a lesioni di lieve entità - micro permanenti -
, purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico e nello stesso senso Corte di cassazione n. 239 del 2001).
D'altra parte, però, la domanda di risarcimento di tale voce di danno formulata da non può essere accolta per una diversa ragione. Parte_1
Premesso che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno morale, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento e Corte di cassazione n. 23778 del 2014), nel caso che ci occupa l'attrice in primo grado non ha neanche allegato che dagli esiti dolorosi del trauma riportato nel sinistro sia derivato un turbamento
20 dello stato d'animo, il quale non può presumersi quale conseguenza dei postumi invalidanti delle lesioni riportate in difetto della relativa allegazione.
Pertanto, sul punto la sentenza impugnata, anche se con diversa motivazione, deve essere confermata.
L'appellante, infine, lamenta che il Giudice di pace non abbia riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente per le spese mediche sostenute se non limitatamente all'importo di euro 30,30, corrispondente all'esborso sostenuto per l'acquisto del collare.
Premesso che la valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dal danneggiato è riservata al Giudice anche nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico di ufficio abbia avuto ad oggetto anche la strumentalità degli esborsi per visite specialistiche e cure rispetto alla cura della patologia accertata, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di prime cure ha escluso dal risarcimento del danno patrimoniale le spese sostenute dalla danneggiata per il rilascio dei certificati ad uso assicurativo da parte della dott.ssa Persona_5
, in quanto non si tratta di esborsi per visite specialistiche e cura delle
[...]
lesioni riportate nel sinistro per cui è causa.
In ordine agli ulteriori importi, occorre distinguere le spese per le sedute di fisioterapia, che risultano documentate in atti per complessivi euro 488,53 (si veda la ricevuta n. 104 del 18-7-2011 prodotta al n. 14 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 2 nel fascicolo di parte appellante) e che il
Giudice di prime cure ha erroneamente escluso dal risarcimento, dalla spese sostenute per la redazione della consulenza stragiudiziale di parte a firma del dott.
. Persona_6
A tale ultimo proposito occorre evidenziare che in tema di spese legali stragiudiziali si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese
21 sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto, unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del 2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del
2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del
2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
Con particolare riferimento alla consulenza di parte fatta redigere dal danneggiato, poi, occorre distinguere l'esborso sostenuto per la predisposizione della perizia di parte nella fase stragiudiziale - che per le suesposte ragioni si inquadra fra le voci di danno emergente di cui la parte interessata può chiedere il risarcimento, restando assoggettata all'onere di domanda, di allegazione e di prova di cui si è detto - e le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte espletata nel corso del processo - che, stante la natura di allegazione difensiva tecnica della stessa consulenza, sono comprese nelle spese processuali che la parte
22 vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (salvo che il Giudice nell'esercizio del potere di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. le ritenga superflue o eccessive) e che la parte ha l'onere di chiedere nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10173 del 2015, Corte di cassazione n. 30289 del
2019 e Corte di cassazione Sezioni unite n. 16990 del 2017) -.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che nel caso che ci occupa nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado pur Parte_1
avendo fatto riferimento alla consulenza redatta dal dott. Persona_6
prima della instaurazione del giudizio, non ha allegato di aver sostenuto
[...]
un esborso per la redazione della consulenza tecnica di parte, indicandolo quale voce del danno emergente oggetto della domanda, ma si è limitato a chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute (si veda pag. 3 ultimo capoverso dell'atto di citazione), fra le quali senza dubbio non può farsi rientrare l'esborso per l'acquisizione di un parere medico finalizzato non alla cura delle lesioni subite, ma alla quantificazione dei postumi permanenti: deve ritenersi, pertanto, che - in difetto di allegazione della relativa voce di danno emergente – correttamente, sebbene sulla base di una erronea motivazione, il Giudice di prime cure non ha riconosciuto all'attuale appellante il rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte redatta in sede stragiudiziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno subito da Parte_1
deve essere liquidato nella somma complessiva di euro 2.757,98, di cui euro
518,83 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 2.239,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
23 Il suddetto importo deve essere ridotto in considerazione del riconoscimento del concorso disomogeneo in capo alla attuale appellante nella causazione dell'incidente nella percentuale del 25% (euro 2.068,48).
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'appellante devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata
(non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (30-12-2010) fino alla pronuncia della sentenza
(per un importo complessivo di euro 3.151,36) e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Dall'importo riconosciuto a va detratta, poi, la somma di Parte_1
euro 2.000,00, che è stata versata dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio e che è stata trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto: la suddetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data dell'accettazione a titolo di acconto del pagamento (28-9-2011) ad oggi
(sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un importo complessivo di euro 2.526,00 in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto nelle more della definizione del giudizio relativo alla liquidazione del danno da illecito civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (in tal senso
Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n. 1163 del 1998).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , tenuto conto che non è Parte_1
stato formulato uno specifico motivo di impugnazione incidentale in ordine alla omessa decurtazione della somma corrisposta dall' alla danneggiata, CP_7
riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo nei suddetti termini in capo ai
24 conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente, gli appellati devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di euro 625,36 a titolo di risarcimento del
[...]
danno patrimoniale (sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute) e del danno non patrimoniale (sub specie di danno alla salute) dalla stessa subito in conseguenza dell'incidente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di di Controparte_1
e di in solido tra loro e devono essere liquidate CP_3 Controparte_2
come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 1.100,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata
25 dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale
…qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione
26 n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Le spese relative alle C.T.U. espletate nel corso del giudizio di primo grado, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-6-2018, da Parte_1
avverso la sentenza n. 21/2017 emessa dal Giudice di pace di Potenza
[...]
in data 29-12-2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie nei suddetti termini l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente di nella misura del 25% e di Parte_1 Controparte_2
nella misura del 75% e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_2
e in solido fra loro al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
della somma complessiva di euro 625,36 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_1 CP_3 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese processuali relative al Parte_1
giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 582,84, di cui euro
236,84 per esborsi ed euro 346,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_1 CP_3 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese processuali relative al Parte_1
giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 778,52, di cui 216,52 per
27 esborsi ed euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_3 CP_2
in solido fra loro il pagamento delle spese relative alle C.T.U., liquidate
[...]
con separati decreti.
Potenza, 12-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2018 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Coviello in Parte_1
virtù di mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 20-10-2011
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Avigliano Parte_1
nei confronti di di e di in qualità Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rispettivamente di assicuratore del veicolo di sua proprietà e di proprietario e conducente del veicolo danneggiante, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, la Controparte_2
condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 30-12-2010, alle ore 19,00 circa, mentre percorreva alla guida della sua autovettura Fiat Panda targata CH941CH assicurata per la presso CP_4
la strada provinciale sita in Avigliano in direzione località Controparte_1
Imperatore-Frazione Miracolo, era stata urtata dall'autovettura targata BN201ED assicurata per la R.C.A. presso la di proprietà di Controparte_5
e condotta da , che, provenendo dalla Via G. CP_3 Controparte_2
Leopardi della Frazione Lagopesole in direzione PIP, non aveva rispettato il segnale di Stop ed aveva letteralmente tagliato la strada al suo veicolo;
2 - in seguito al sinistro, l'attrice aveva riportato lesioni per le quali si era recata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove le era stata diagnosticata una “cervicalgia post-trauma”;
- all'esito di alcune visite, nel corso delle quali le era stata diagnosticata una
“distorsione del rachide cervicale e disturbo d'ansia”, oltre che una “riduzione della fisiologica lordosi, riduzione di ampiezza degli spazi intersomatici del tratto
C3-C6 da verosimile patologia discale..lieve spondilolistesi in flessione di C3 su
C4 e C4 su C5”, in data 16-3-2011 era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare;
- in seguito al sinistro, il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni materiali;
- inviata la richiesta di risarcimento del danno ad quest'ultima Controparte_1
aveva provveduto al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà e l'aveva sottoposta a visita medico-legale ad opera del suo medico fiduciario;
- effettuata la visita, in data 28-9-2011 la compagnia assicuratrice le aveva corrisposto a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro
2.000,00, che era stata accettata a titolo di acconto.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus targato BN209ED di proprietà di nella causazione dell'incidente, i convenuti venissero CP_3
condannati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute) e non patrimoniale (per il danno alla salute e per il danno morale) da lei subito a causa del sinistro nella misura complessiva di euro
9.535,05 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30-1-2012 si costituiva in giudizio la quale chiedeva in via principale il Controparte_6
3 rigetto della domanda, deducendo che la somma corrisposta nella fase stragiudiziale era ampiamente satisfattiva della pretesa risarcitoria vantata dall'attrice, che la valutazione della incidenza dei postumi permanenti sull'integrità psico-fisica della danneggiata effettuata dal consulente di parte nella percentuale del 5% era eccessiva e non congrua rispetto agli esiti delle lesioni dalla stessa riportate nel sinistro e che la relazione del consulente tecnico di parte non era utilizzabile ai fini della decisione;
contestava, poi, in modo specifico la risarcibilità del danno morale e l'ammontare delle spese mediche;
in via subordinata chiedeva che in sede di liquidazione del danno si tenesse conto della somma complessiva di euro 2.400,00 (di cui euro 400,00 per competenze legali) già corrisposta alla danneggiata nella fase stragiudiziale e dell'importo di euro
276,16 pagato dall' CP_7
I convenuti e non si costituivano in giudizio. Controparte_2 CP_3
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lesioni subite da Parte_1
nell'incidente e, in seguito alle osservazioni sollevate dalla parte attrice, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 21/2017 pubblicata in data
29-12-2017, nella quale il Giudice di pace di Potenza, subentrato nelle more del giudizio al Giudice di pace di Avigliano, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di
[...]
oltre che al pagamento delle spese relative alle C.T.U. Controparte_6
espletate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-6-2018 proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, Parte_1
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e che, Controparte_2
4 per l'effetto, gli appellati venissero condannati in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 3.670,71 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale con decurtazione della somma di euro
2.000,00 già ricevuta a titolo di acconto o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure, erroneamente valutando il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, omettendo di esaminare le risultanze del modello CAI in atti, aveva rigettato la domanda risarcitoria addebitandole una quota di responsabilità del 50% in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., utilizzando le risultanze della consulenza tecnica redatta dal dott. per la Per_1
quantificazione dei postumi permanenti delle lesioni riportate nell'incidente e ritenendo che la somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice prima della instaurazione del giudizio fosse sufficiente a risarcire il danno effettivamente subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-10-2018 si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis primo comma c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, deducendo, in ordine all'an, che l'attrice in primo grado non aveva indicato nell'atto di citazione l'avvenuta compilazione del modello di constatazione amichevole di incidente né lo aveva allegato alla messa in mora inviata nella fase stragiudiziale e, comunque, non aveva fornito la prova di avere tenuto una condotta di guida prudente e diligente;
in ordine al quantum, evidenziava che correttamente il Giudice di prime cure aveva utilizzato le
5 risultanze della prima C.T.U. medica espletata in corso di causa, che aveva escluso postumi permanenti e la congruità di una parte delle spese mediche documentate, non essendo state mosse dalla parte attrice tempestivamente osservazioni.
Gli appellati e non si costituivano in giudizio e, Controparte_2 CP_3
verificata la rituale notifica dell'atto di appello, venivano dichiarati contumaci.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Settembre
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-6-2018 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni
6 dalla notifica della pronuncia impugnata, che è stata effettuata in data 7-5-2018 (si veda la copia notificata della sentenza prodotta nel fascicolo di parte dell'appellante).
L'appello, pertanto, deve essere considerato tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicuratrice sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. - nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile nel caso che ci occupa, in quanto l'atto di appello è stato notificato in data 6-6-2018 e, quindi, dopo il trentunesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individuato come termine di efficacia delle riforma dalla disposizione transitoria dettata dall'articolo 54 comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012 -.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con un orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
7 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017). Facendo applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, ritiene questo Giudice che la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 secondo comma c.c., ha liquidato il danno alla salute sulla base delle risultanze della prima consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ed ha escluso la risarcibilità del danno morale e di una parte delle spese mediche documentate), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione proposta da Parte_1
appare opportuno rilevare che dalla lettura dell'atto di citazione in
[...]
primo grado emerge inequivocabilmente che l'odierna appellante ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario e contestualmente ha esercitato nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'appellante non soltanto ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto di citazione ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice, del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei
8 confronti di questi ultimi.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma, stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione tre rimedi alternativi: la procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà,
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del responsabile civile, occorre verificare se le due azioni siano cumulabili nello stesso giudizio.
9 Questo Giudice ritiene che se il tenore letterale dell'articolo 149 comma 6 del
Codice delle assicurazioni, che prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazioni, non lascia dubbi interpretativi in ordine all'esclusione del cumulo nello stesso processo dell'azione diretta verso il proprio assicuratore e dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il divieto di cumulo non si estende alla diversa ipotesi di contestuale proposizione in via cumulativa dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dell'azione ordinaria verso il responsabile civile, non trovando il cumulo alcun ostacolo né nella lettera né nella ratio della disciplina della procedura di risarcimento diretto.
Quindi, deve ritenersi che correttamente abbia agito nei Parte_1
confronti del proprio assicuratore con l'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni, agendo altresì contro il responsabile civile nella sua qualità di litisconsorte necessario (si vedano nel senso del riconoscimento del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto Corte di cassazione n.12089 del 2015, Corte di cassazione n. 23706 del 2016, Corte di cassazione n. 21896 del 2017, Corte di cassazione n. 7755 del 2020 e Corte di cassazione n. 14466 del 2020), e abbia contestualmente esercitato in via cumulativa l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, chiedendo la loro condanna in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno.
Tanto premesso e passando all'esame del merito dell'impugnazione, con il primo motivo di appello lamenta che il Giudice di prime cure Parte_1
abbia rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista e della compagnia assicuratrice della propria autovettura sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio non fossero idonei a superare la presunzione di pari responsabilità di cui
10 all'articolo 2054 c.c. e, riconosciuto un concorso omogeneo nella causazione del sinistro, ha ritenuto satisfattiva la somma corrisposta dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio: in particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace, pur avendo riconosciuto che il sinistro si era verificato a causa del mancato rispetto dell'obbligo di Stop da parte di , conducente dell'autobus, aveva applicato il secondo comma Controparte_2
dell'articolo 2054 c.c., ritenendo che la danneggiata non avesse dimostrato di essersi uniformata alle regole di comune prudenza e alle norme specifiche imposte agli utenti della strada, omettendo di valutare le risultanze del modello CAI in atti.
In proposito, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel
11 caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016), salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stato tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed abbia erroneamente fatto ricorso al
12 criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c., dal momento che - sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, della dichiarazione resa dal convenuto cristallizzata nel modulo di constatazione amichevole in atti - Controparte_2
appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa e attribuirne la responsabilità in misura concorrente e disomogenea ai conducenti dei due veicoli coinvolti.
Premesso che il modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, sebbene non richiamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stato tempestivamente prodotto in giudizio da in quanto risulta allegato alla richiesta di Parte_1
risarcimento del danno inviata alle compagnie assicuratrici (si veda il documento prodotto al n. 8 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte appellante), appare opportuno evidenziare che, quanto alla sua efficacia probatoria, l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n. 209 del 2005 attribuisce a siffatto documento, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti,
l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte, sicché in tal caso opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
In punto di fatto nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa - che non è stato disconosciuto dal conducente del veicolo antagonista, il quale è rimasto contumace - sono indicati le circostanze di tempo e di luogo del sinistro e il punto di impatto fra le due autovetture e soprattutto è riportata la
13 dichiarazione resa dal conducente del veicolo Fiat Marea, il quale ha riconosciuto di non aver osservato il segnale di Stop e di aver impattato contro l'autovettura
Fiat Panda di proprietà e condotta da . Parte_1
Pertanto, riconosciuta l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, deve ritenersi che, non avendo l'assicuratore fornito la prova contraria atta a superare la suddetta presunzione e a smentire, quindi, le risultanze del modello di constatazione amichevole da cui emerge la dinamica dell'incidente, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro ed ha riconosciuto l'operatività del criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
D'altra parte, però, l'attrice in primo grado non ha fornito la prova di essersi uniformata pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di avere fatto il possibile per evitare lo scontro, ponendo in essere le necessarie manovre di emergenza e usando la massima diligenza, non potendosi desumere elementi di prova sul punto dal richiamato modulo di constatazione amichevole.
Ne consegue che, riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di nella misura che - tenendo conto di tutte le Parte_1
circostanze del caso concreto (inosservanza dell'obbligo di fermarsi al segnale di
Stop da parte del veicolo antagonista e difetto di prova in ordine al rispetto da parte della danneggiata delle norme sulla circolazione e alle manovre di emergenza poste in essere per evitare il verificarsi dello scontro) - appare equo quantificare nel 25% e di nella misura del 75%, quest'ultimo Controparte_2
deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 75%.
Quanto alla posizione del proprietario del veicolo responsabile dell'incidente,
14 l'articolo 2054 terzo comma c.c. configura una responsabilità solidale del proprietario con il conducente del veicolo danneggiante, responsabilità cui lo stesso proprietario può sottrarsi soltanto se fornisce la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
proprietaria del veicolo condotto da , cui è CP_3 Controparte_2
addebitabile un concorso disomogeneo nella causazione del sinistro, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha neanche allegato fatti idonei a superare la presunzione relativa di cui all'articolo 2054 terzo comma c.c., sicchè deve essere riconosciuta la sua responsabilità negli stessi limiti in cui è stata riconosciuta la responsabilità del conducente del veicolo.
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, seppure atipica - in quanto ad interesse unisoggettivo e caratterizzata da un diverso titolo e da una diversa estensione (titolo contrattuale e responsabilità limitata dal massimale in un caso, titolo extracontrattuale e responsabilità illimitata nell'altro)
-, anche è chiamata a rispondere del danno cagionato dal Controparte_1
conducente del veicolo assicurato unitamente al responsabile civile nei suddetti limiti.
Con il secondo motivo di appello lamenta che nella Parte_1
sentenza impugnata il Giudice di pace abbia disatteso senza alcuna motivazione le risultanze della disposta consulenza in rinnovazione ed abbia utilizzato la relazione peritale redatta dal dott. e sempre immotivatamente abbia Per_1
escluso la risarcibilità del danno morale e la congruità delle spese mediche.
Ritiene questo Giudice che il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure non appaia corretto nella parte in cui lo stesso, dopo aver disposto nel corso del giudizio una consulenza tecnica per l'accertamento delle conseguenze lesive dell'incidente, ha ritenuto di disporne la rinnovazione e poi ha utilizzato le conclusioni cui era pervenuto il primo consulente sul mero presupposto che la
15 rinnovazione non avrebbe dovuto essere disposta in considerazione della tardività delle osservazioni mosse dalla danneggiata.
Se è vero che il Giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15804 del
2024 e Corte di cassazione n. 33742 del 2022), è anche vero che il Giudice, pur potendo trascurare nella motivazione del provvedimento gli esiti di una C.T.U., in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse verificato (Corte di cassazione n. 18956 del 2021).
Tanto premesso, il Giudice di primo grado ha utilizzato ai fini della quantificazione del danno all'integrità psico-fisica riportato dall'attrice in primo grado la relazione redatta dal primo consulente, dott. , sul Persona_2
presupposto che non ricorressero i presupposti per disporre la rinnovazione della consulenza.
In realtà, non soltanto la motivazione sintetica fornita dal Giudice di prime cure non appare condivisibile, in quanto non chiarisce le ragioni per le quali lo stesso ha ritenuto di utilizzare la prima e non la seconda consulenza, ma soprattutto ha ritenuto erroneamente tardive le osservazioni mosse dall'attrice in primo grado alle risultanze della consulenza tecnica espletata dal dott. ; infatti, il Per_1
procuratore costituito per l'attrice ha documentato nel corso del giudizio che il
C.T.U. gli aveva trasmesso la bozza di relazione relativa ad altro soggetto (si veda il verbale di udienza dell'8-4-2013).
In ogni caso, ritiene questo Giudice che la prima relazione redatta dal dott.
non potesse essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto Per_1
16 l'esclusione di postumi permanenti ivi operata non soltanto risulta smentita dalla stessa consulenza di parte redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. , che ha riconosciuto una invalidità permanente Persona_3
dell'1%, ma è motivata sulla base della preesistenza di patologie concomitanti senza alcun riferimento ad esami strumentali ed accertamenti che potessero suffragare tale valutazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni e, in accoglimento del relativo motivo di appello, la liquidazione del danno non patrimoniale riportato da Parte_1
nell'incidente per cui è causa deve essere operata con riferimento alle
[...]
risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio a firma del dott.
[...]
espletata nel corso del giudizio di primo grado. Per_4
Il C.T.U. ha acquisito nel corso delle operazioni peritali la documentazione medica prodotta dall'attrice ed ha sottoposto la stessa a visita medica, concludendo che gli esiti di carattere permanente delle lesioni riportate da nell'incidente per cui è causa sono rappresentati da trauma Parte_1
distorsivo del rachide cervicale con riduzione della fisiologica lordosi, incidono sulla validità della perizianda nella percentuale dell'1% ed hanno impedito alla stessa di attendere alle sue ordinarie occupazioni per complessivi 55 giorni con un'invalidità temporanea al 75% per 5 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per
20 giorni (si vedano pag. 8 e pag. 9 e 10 della relazione peritale depositata dal dott. in data 24-5-2017 allegata al n. 7 nel fascicolo di parte Persona_4
dell'appellante).
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione di tale voce di danno, ritiene questo Giudice che debbano essere utilizzati a tal fine gli specifici criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
(postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla
17 circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice in primo grado in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato - tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'incidente (22 anni) e dell'entità delle lesioni riportate - nella somma complessiva di euro 2.239,15, di cui euro 905,60 a titolo di invalidità permanente ed euro 1.333,55 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 210,65 per invalidità temporanea al 75% (euro 42,13 x 5 giorni), euro 842,70 per invalidità temporanea al 50% (euro 28,09 x 30 giorni) ed euro 280,90 per invalidità temporanea al 25% (euro 14,04 x 20 giorni), escludendo dal calcolo dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva per le ragioni di seguito indicate.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta anche il mancato erroneo riconoscimento in suo favore del risarcimento del danno morale, la cui liquidazione il Giudice di pace ha escluso sul presupposto che nel caso concreto non fossero ravvisabili i relativi presupposti, costituiti da postumi permanenti e da lesioni gravi.
In proposito occorre premettere che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e il risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi
18 pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, evidenziando che stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il Giudice
è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti
(Corte di cassazione n. 21970 del 2020) a condizione che il danneggiato alleghi e provi, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, la riconducibilità alle lesioni riportate di un turbamento dello stato d'animo o di una sofferenza soggettiva (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento), e precisando che sul piano probatorio al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, salva la rigorosa prova contraria (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
19 Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non potesse rigettare la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da soltanto perchè le lesioni dalla stessa riportate Parte_1
nell'incidente non avessero determinato postumi permanenti e fossero di lieve entità, dal momento che a lesioni di tale natura appare astrattamente riconducibile un turbamento dello stato d'animo del danneggiato (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 339 del 2016: in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale, ancorchè conseguente a lesioni di lieve entità - micro permanenti -
, purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico e nello stesso senso Corte di cassazione n. 239 del 2001).
D'altra parte, però, la domanda di risarcimento di tale voce di danno formulata da non può essere accolta per una diversa ragione. Parte_1
Premesso che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno morale, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento e Corte di cassazione n. 23778 del 2014), nel caso che ci occupa l'attrice in primo grado non ha neanche allegato che dagli esiti dolorosi del trauma riportato nel sinistro sia derivato un turbamento
20 dello stato d'animo, il quale non può presumersi quale conseguenza dei postumi invalidanti delle lesioni riportate in difetto della relativa allegazione.
Pertanto, sul punto la sentenza impugnata, anche se con diversa motivazione, deve essere confermata.
L'appellante, infine, lamenta che il Giudice di pace non abbia riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente per le spese mediche sostenute se non limitatamente all'importo di euro 30,30, corrispondente all'esborso sostenuto per l'acquisto del collare.
Premesso che la valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dal danneggiato è riservata al Giudice anche nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico di ufficio abbia avuto ad oggetto anche la strumentalità degli esborsi per visite specialistiche e cure rispetto alla cura della patologia accertata, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di prime cure ha escluso dal risarcimento del danno patrimoniale le spese sostenute dalla danneggiata per il rilascio dei certificati ad uso assicurativo da parte della dott.ssa Persona_5
, in quanto non si tratta di esborsi per visite specialistiche e cura delle
[...]
lesioni riportate nel sinistro per cui è causa.
In ordine agli ulteriori importi, occorre distinguere le spese per le sedute di fisioterapia, che risultano documentate in atti per complessivi euro 488,53 (si veda la ricevuta n. 104 del 18-7-2011 prodotta al n. 14 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 2 nel fascicolo di parte appellante) e che il
Giudice di prime cure ha erroneamente escluso dal risarcimento, dalla spese sostenute per la redazione della consulenza stragiudiziale di parte a firma del dott.
. Persona_6
A tale ultimo proposito occorre evidenziare che in tema di spese legali stragiudiziali si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese
21 sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto, unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del 2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del
2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del
2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
Con particolare riferimento alla consulenza di parte fatta redigere dal danneggiato, poi, occorre distinguere l'esborso sostenuto per la predisposizione della perizia di parte nella fase stragiudiziale - che per le suesposte ragioni si inquadra fra le voci di danno emergente di cui la parte interessata può chiedere il risarcimento, restando assoggettata all'onere di domanda, di allegazione e di prova di cui si è detto - e le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte espletata nel corso del processo - che, stante la natura di allegazione difensiva tecnica della stessa consulenza, sono comprese nelle spese processuali che la parte
22 vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (salvo che il Giudice nell'esercizio del potere di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. le ritenga superflue o eccessive) e che la parte ha l'onere di chiedere nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10173 del 2015, Corte di cassazione n. 30289 del
2019 e Corte di cassazione Sezioni unite n. 16990 del 2017) -.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che nel caso che ci occupa nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado pur Parte_1
avendo fatto riferimento alla consulenza redatta dal dott. Persona_6
prima della instaurazione del giudizio, non ha allegato di aver sostenuto
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un esborso per la redazione della consulenza tecnica di parte, indicandolo quale voce del danno emergente oggetto della domanda, ma si è limitato a chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute (si veda pag. 3 ultimo capoverso dell'atto di citazione), fra le quali senza dubbio non può farsi rientrare l'esborso per l'acquisizione di un parere medico finalizzato non alla cura delle lesioni subite, ma alla quantificazione dei postumi permanenti: deve ritenersi, pertanto, che - in difetto di allegazione della relativa voce di danno emergente – correttamente, sebbene sulla base di una erronea motivazione, il Giudice di prime cure non ha riconosciuto all'attuale appellante il rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte redatta in sede stragiudiziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno subito da Parte_1
deve essere liquidato nella somma complessiva di euro 2.757,98, di cui euro
518,83 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 2.239,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
23 Il suddetto importo deve essere ridotto in considerazione del riconoscimento del concorso disomogeneo in capo alla attuale appellante nella causazione dell'incidente nella percentuale del 25% (euro 2.068,48).
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'appellante devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata
(non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (30-12-2010) fino alla pronuncia della sentenza
(per un importo complessivo di euro 3.151,36) e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Dall'importo riconosciuto a va detratta, poi, la somma di Parte_1
euro 2.000,00, che è stata versata dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio e che è stata trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto: la suddetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data dell'accettazione a titolo di acconto del pagamento (28-9-2011) ad oggi
(sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un importo complessivo di euro 2.526,00 in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto nelle more della definizione del giudizio relativo alla liquidazione del danno da illecito civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (in tal senso
Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n. 1163 del 1998).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , tenuto conto che non è Parte_1
stato formulato uno specifico motivo di impugnazione incidentale in ordine alla omessa decurtazione della somma corrisposta dall' alla danneggiata, CP_7
riconosciuto un concorso di colpa disomogeneo nei suddetti termini in capo ai
24 conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente, gli appellati devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di euro 625,36 a titolo di risarcimento del
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danno patrimoniale (sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute) e del danno non patrimoniale (sub specie di danno alla salute) dalla stessa subito in conseguenza dell'incidente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di di Controparte_1
e di in solido tra loro e devono essere liquidate CP_3 Controparte_2
come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 1.100,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata
25 dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale
…qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione
26 n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Le spese relative alle C.T.U. espletate nel corso del giudizio di primo grado, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-6-2018, da Parte_1
avverso la sentenza n. 21/2017 emessa dal Giudice di pace di Potenza
[...]
in data 29-12-2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie nei suddetti termini l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente di nella misura del 25% e di Parte_1 Controparte_2
nella misura del 75% e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_2
e in solido fra loro al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
della somma complessiva di euro 625,36 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_1 CP_3 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese processuali relative al Parte_1
giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 582,84, di cui euro
236,84 per esborsi ed euro 346,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_1 CP_3 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese processuali relative al Parte_1
giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 778,52, di cui 216,52 per
27 esborsi ed euro 562,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_3 CP_2
in solido fra loro il pagamento delle spese relative alle C.T.U., liquidate
[...]
con separati decreti.
Potenza, 12-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
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