Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1406/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carmela Filo (del Foro
[...]
di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.), sedente in CP_1
Pa Pa Roma (c.f. , P.IVA 133 681 003), rappresentata e difesa per C.F._2
procura in atti (anche disgiuntamente) dalle Avv.te Caterina Maria Rita Marangia ed
Elda Maria Elisabetta Toscano (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: actio aquiliana.
Posta la causa in decisione – e scaduti la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.3.2018 conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania, l' – nella sua veste di ente proprietario e gestore CP_1
dell'autostrada “A2 del Mediterraneo” (già autostrada “A3 Salerno – Reggio
Calabria”) - onde sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura “Audi A5” (targata “DK 649 TR”) allorchè, intorno alle 20:55 del
24.7.2017, viaggiava alla guida dello stesso automezzo lungo la carreggiata Sud di detta autostrada quando - giunto all'altezza del km 423+100, poco prima dello svincolo di CI ed all'uscita da una galleria - andava a scontrarsi con una capra che, provenendo dalla banchina laterale, attraversava improvvisamente la sede stradale.
Ritenuto che del fatto l' – quale, per l'appunto, ente proprietario e gestore CP_1
dell'arteria autostradale teatro del sinistro – dovesse essere chiamata a risponderne ex art. 2051 c.c., chiedeva dunque esso che detta convenuta fosse per questo Pt_1
condannata al pagamento in suo favore della somma (a termini del prodotto preventivo delle spese di riparazione dell'automezzo) di € 10.098,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituendosi in contraddittorio l contestava la domanda attorea, che CP_1
chiedeva infine che fosse rigettata: essendo il fatto dannoso descritto dal – in Pt_1
particolare replicava – ascrivibile a caso fortuito, “in considerazione del fatto che il tratto di autostrada in cui è occorso il sinistro si trovava in prossimità dello svincolo per CI, probabile via d'ingresso dell'animale del tutto incolpevolmente incustodita per l'assenza di caselli dovuta alla mancata previsione istituzionale del pedaggio autostradale”. Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – a fini istruttori venivano escussi i testi addotti sia da parte attrice che da parte convenuta.
All'esito il G.I., ritenuta l'ultroneità della c.t.u. estimativa altresì richiesta dal Pt_1
rimetteva prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali l'adito Tribunale rigettava, con sentenza n. 1633/2022 del 6.4.2022, la domanda risarcitoria di parte attrice potendo – affermava - “ritenersi raggiunta la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito da parte della convenuta. Ed infatti, se ai fini della prova liberatoria (che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile) può configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (in tal senso Cass. Civ. 24/02/2011, n. 4495), nella vicenda oggetto del contendere la convenuta ha dimostrato con i propri testi: a) che la rete di recinzione posta ai lati di entrambe le carreggiate era integra;
b) che non vi erano state precedenti segnalazioni circa la presenza dell'animale; c) che l'autostrada era presidiata 24h/24h. Non può dunque ritenersi che l'ente gestore della strada non si sia attivato tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo, atteso che il sinistro si è verificato nell'immediatezza dell'insorgere di tale situazione. Se a ciò si aggiunge che l'incidente è accaduto in prossimità dello svincolo autostradale per
CI (circostanza, questa, dedotta dalla convenuta e non espressamente contestata dall'attore) in corrispondenza del quale, per forza di cose, non può essere posta nessuna recinzione protettiva, appare assai verosimile che l'animale sia entrato nella carreggiata dalla rampa d'ingresso all'autostrada, in relazione alla quale nessuna omissione di vigilanza può essere imputata al gestore autostradale. Pertanto, ritiene il Decidente che parte convenuta abbia adempiuto compiutamente agli obblighi di sorveglianza della cosa in custodia previsti dalla legge, di talchè la presenza dell'animale sulla carreggiata può configurarsi quale ipotesi di caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.”. §§§
Con tempestiva citazione del 20.10.2022 interponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza, che censurava quale “errata laddove ha ritenuto che la circostanza - nemmeno dimostrata perché affidata a prove inattendibili e irrilevanti - che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell'incidente potesse far ritenere dimostrato il fortuito, ed escluso il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. ….. L'eventuale prova che la rete fosse integra, che peraltro non può ritenersi raggiunta nel caso di specie, non sarebbe di certo utile ad escludere la responsabilità di cui sopra, atteso che la presenza dell'animale sulla carreggiata vale di per sé sola a dimostrare l'inadeguatezza dell'altezza e delle caratteristiche della recinzione medesima, di cui è esclusivo responsabile il custode,
e soprattutto la mancata sorveglianza del bene custodito. Deve aggiungersi che la stessa circostanza, riferita dal teste della convenuta, secondo cui il tratto autostradale ispezionato fu limitato a poche centinaia di metri - ambito spaziale troppo ridotto, anche considerate le capacità di movimento dell'animale, per offrire rilevanza decisiva al dato testimoniale - aiuta a ribadire l'assoluta inefficacia ed irrilevanza della prova offerta”. Aggiungeva che “in senso contrario all'affermazione di fondatezza della domanda risarcitoria non può dirsi che, essendosi l'incidente verificato in prossimità dello svincolo autostradale per CI,
“appare assai verosimile che l'animale sia entrato nella carreggiata dalla rampa d'ingresso all'autostrada”. Tale ultima circostanza, invero mai allegata né rilevata dalla controparte, non è stata dalla stessa in alcun modo dimostrata e risulta soltanto ipotesi suggestiva esposta dal Decidente e, come tale, assolutamente inidonea a far dire offerta la prova liberatoria del fortuito. Il difetto assoluto di siffatta prova liberatoria è dunque evidente e avrebbe dovuto essere puntualmente rilevato dal primo Giudice, che è invece incorso in un evidente errore di valutazione e di giudizio”.
Concludeva, pertanto, esso chiedendo che la sua domanda risarcitoria, già Pt_1
disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta. §§§
Costituendosi in seconda istanza l contestava la fondatezza CP_1
dell'appello di controparte ai cui rilievi – obiettava – la sentenza impugnata in realtà non si esponeva.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte disponeva la c.t.u. estimativa già denegata dal primo giudice. Acquisito elaborato peritale le parti venivano rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
La sentenza impugnata merita l'invocata riforma poiché – rileva la Corte – disallineata, senza che tanto neppure appaia giustificabile a motivo di ipotetiche particolarità del caso a mani, dalla più evoluta giurisprudenza da ultimo rassegnata, in materia, dalla Suprema Corte: più evoluto indirizzo interpretativo infine avvalorato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con Cass.SS.UU. 20943/2022, son venute a sancire che, in tutti i casi, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Espressione di detta più evoluta esegesi è stata, dapprima, Cass. III 11785/2017 che – premesso che “La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilità del quale può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalità di causazione del danno, sicchè al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia idoneo ad interrompere quel nesso causale in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” – è venuta a dettare il principio di diritto secondo cui “Allegata e dimostrata da parte dell'automobilista danneggiato l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorchè integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente”: e ciò dopo aver sanzionato quale “errata in diritto la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la circostanza - accertata dalla Polizia Stradale - che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell'incidente escludesse il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, spettava all'attore dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, e cioè che il danno da lui riportato era conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione;
mentre incombeva sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone. In funzione dell'interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all'integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall'incidente, sia perchè tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perchè essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa”.
Indi, nel solco di quanto così riconosciuto, Cass. III 9610/2022 – premesso che
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito”, e che “Il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno” – è venuta a ribadire che “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo - rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione - non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito)”.
Entro tale rinnovata (ma, a ben vedere, finalmente fedele al diritto positivo: che all'art. 2051 c.c. disciplina chiaramente fattispecie di responsabilità oggettiva, diversamente che nei casi in cui il danneggiante si liberi dalla presunzione di responsabilità a suo carico provando (p.e.) “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” – secondo previsto dall'art. 2050 c.c. – o provando “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, secondo previsto dall'art. 2054 c.c.) cornice ermeneutica nessun reale rilievo – diversamente da quanto scrutinato dal primo giudice - si prestano ad assumere le circostanze che “la rete di recinzione posta ai lati di entrambe le carreggiate era integra” e che “non vi erano state precedenti segnalazioni circa la presenza dell'animale” (e tantomeno l'ipotesi, infine elevata dal primo giudice a verosimile causa dell'evento, che “l'animale sia entrato nella carreggiata dalla rampa d'ingresso all'autostrada, in relazione alla quale nessuna omissione di vigilanza può essere imputata al gestore autostradale”): giacchè tutto ciò non vale a provare quanto nei casi di specie di reale valenza dirimente, non vale cioè a dire a fornire alcuna “dimostrazione positiva” del fatto - esattamente individuato (al limite anche mediante presunzioni, purchè gravi precise e concordanti sì da attingere la soglia di rilevanza giuridica fissata dall'art. 2729 c.c.: mentre, in ultima analisi di fatti e circostanze nella specie rilevanti, priva di sufficiente gravità e precisione si rivela la circostanza che, in mancanza di caselli di pagamento di pedaggio, anche l'accesso all'autostrada dal predetto svincolo di CI sia privo di barriere), ed idoneo ad integrare caso fortuito siccome tale da recidere lo stesso nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita – che faceva sì che, nell'occorso, la capra ridetta si ritrovasse a vagare sulla sede autostradale.
§§§
Posto e ritenuto - con valenza decisiva - quanto sopra, ad ogni buon fine mette conto di aggiungere che egualmente andrebbe affermata la responsabilità civile dell' CP_1 oggi appellata anche facendosi applicazione della diversa esegesi giurisprudenziale in precedenza prevalente in subiecta materia.
Prima della rivisitazione ab imis di cui s'è fornita contezza prevaleva dunque l'indirizzo secondo cui “Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. determina un'inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. L'onere della prova incombe cioè, diversamente che nella detta ipotesi generale, in capo non già al danneggiato bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa. A tale stregua, correttamente si è in dottrina qualificata la fattispecie in questione come ipotesi di responsabilità aggravata. Tale inversione dell'onere probatorio non fa peraltro venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre - seppure in via presuntiva - a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza. La norma contempla infatti in favore del presunto responsabile la cd. prova liberatoria. Come nelle altre ipotesi di speciale responsabilità che derogano alla regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. (artt. 2047, 2048,
2050, 2052 c.c., nonchè - seppure con alcuni particolari profili distintivi - 2053 c.c.), anche l'art. 2051 c.c. attribuisce al responsabile la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presuntivamente posta a suo carico. La prova liberatoria consiste, nel caso, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto. In ragione del potere fisico sulla cosa, che gli impone di vigilare al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi, fondamento della responsabilità è infatti la violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode. Attesa la sussistenza della detta prova liberatoria, non può essere allora accolto, benchè affermato prevalentemente in dottrina - e recepito in alcune pronunzie di questa Corte - l'orientamento che, argomentando dall'estraneità del comportamento del responsabile rispetto alla "struttura" del rapporto preso in considerazione dalle norme, nelle suindicate fattispecie di responsabilità speciale - ed in quella di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. particolare - ravvisa ipotesi di responsabilità oggettiva. La prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile nè superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto. Questa Corte ha già da tempo affermato il principio per il quale il dovere di vigilanza impone al custode di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un elemento dannoso esterno, versi in condizioni tali da non arrecare pregiudizio a terzi. A tal fine dovendo, pertanto, egli esplicare un'attività di controllo, sorveglianza, manutenzione adeguati alla natura della cosa stessa ed in particolare all'uso cui essa è destinata, avuto riguardo anche ai pericoli normalmente connessi, essendo tenuto ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la degenerazione della cosa in condizioni tali da risultare dannosa. Va allora disatteso l'orientamento secondo cui la prova del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera "di custodia" e, in particolare, del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. A tale stregua, la prova del fortuito attiene piuttosto al profilo della mancanza di colpa (cfr. Cass. 24 maggio 1997 n. 4632), la quale emerge invero anche argomentando dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento che proprio tale mancanza valgono sostanzialmente ad attestare, anzichè, come pure prevalentemente si sostiene, alla mancanza del nesso causale. E, come in dottrina si è anche autorevolmente sottolineato, non è chi non veda che il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee). La tesi secondo cui il fortuito assume rilievo in relazione all'interruzione del nesso causale trova infatti smentita laddove, nel premettere l'estraneità del comportamento del custode alla struttura della norma di cui all'art. 2051 c.c. (v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317), ai fini della relativa prova essa finisce poi per richiedere e valutare nient'altro che quanto il presunto responsabile avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, per evitare il danno. A tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. E se tale prova non viene dal presunto responsabile fornita, ne consegue la mancata liberazione dall'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico, che a tale stregua sul piano della coerenza sistematica non può dunque considerarsi altrimenti fondata che su un giudizio di colpa (obiettiva). Al riguardo, vale rilevare che, anche nelle sentenze di questa Corte ove la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. viene qualificata in termini di responsabilità oggettiva si finisce invero per riconoscere l'ammissibilità della prova liberatoria del fortuito (v. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 11 gennaio 2005, n.
376; Cass., 6 aprile 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641). Prova del fortuito che in altre ipotesi, come ad es. quelle concernenti la responsabilità da preposizione (art. 2049 c.c.), per danni nucleari (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 15), per danni arrecati da velivoli a terzi sulla superficie (art. 965 cod. nav.), è viceversa imprescindibilmente esclusa. Solo tali ipotesi possono allora propriamente qualificarsi come fattispecie di responsabilità oggettiva”: ciò che in materia di responsabilità dell'ente proprietario di strada pubblica, od aperta al pubblico, induceva ad affermare che “Poichè l'art. 2051 c.c. consente al custode di dare la prova liberatoria dimostrando di aver mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa, è con riferimento ad essa che sembrano assumere in realtà rilievo i caratteri dell'estensione e dell'uso diretto della cosa da parte della collettività: i quali, non attenendo - come detto - alla struttura della fattispecie e non potendo configurarsi quali presupposti di applicazione della disciplina, possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode nel caso in cui questi
– in relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale - dia la prova dell'espletamento dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa. Mentre, ove tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile nè superabile con l'adeguata diligenza e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno (v. Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653; Cass., n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003). Il fortuito può considerarsi pertanto integrato nell'ipotesi in cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi di entità non già meramente considerevole (v. Cass., 4 giugno
2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876) bensì straordinari (cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass., 11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio
1987, n. 1068). In conclusione, il caso fortuito esclude, come posto in rilievo in dottrina, la colpa del soggetto per un danno che non è causalmente riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione. In materia di strade, si noti, la res appartiene alla P.A. (sia essa Stato, Provincia o Comune) che, nella qualità, è anche da specifiche fonti normative gravata da obblighi di manutenzione e controllo. Quale custode, la responsabilità risulta a suo carico peraltro configurata non già, come viceversa in altra fattispecie, in termini di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità meramente presunta, vincibile con la prova del fortuito.
Nell'informarsi al principio di generale favor per il danneggiato, l'ordinamento non indulge infatti a soluzioni radicali nei confronti del custode, cui è attribuita la possibilità di liberarsi dalla responsabilità facendo valere la propria mancanza di colpa” (così, in particolare, Cass. III 3651/2006).
Ordunque, anche a privilegiarsi persistentemente cornice ermeneutica del genere, dovrebbe comunque rilevarsi che in atti si è bensì avuta prova che la rete di recinzione della carreggiata autostradale fosse (nel raggio di qualche centinaio di metri dal punto dell'impatto tra l'autovettura dell'odierno appellante e l'animale vagante) integra: ma né si è provato né si è richiesto di provare (anche, se del caso, mediante acquisizione di parere peritale) che l'altezza di detta rete fosse sufficiente ad impedirne il salto anche da parte di una capra, per fatto notorio assai più agile e saltellante di un bue o di una pecora (ed agile, per converso, quasi quanto il capriolo suddetto). Donde deve concludersi che, comunque ed a tutto concedere, in atti non sia stata fornita prova di una sufficiente diligenza dell'ente proprietario dell'arteria autostradale nell'espletamento delle attività a suo carico di vigilanza, controllo e manutenzione dell'arteria medesima: ovvero, ed in concreto, dell'apprestamento di dotazioni tutorie adeguate ad impedire la presenza sulla carreggiata di qualsiasi animale vagante (e non solo di quelli che non possiedono l'abilità nel salto di una capra o di un capriolo).
§§§
Ai fini dell'esatta quantificazione del danno che l'appellata è, per tutto quanto CP_1
si è avuto modo di considerare, tenuta a risarcire al veniva (come premesso) Pt_1
disposta la c.t.u. – estimativa dei danni materiali al mezzo incidentato - già denegata dal primo giudice.
L'esperto officiato – dalla cui analisi, in difetto di alcun vizio logico che possa far dubitare della sua validità scientifica, non si ha motivo alcuno di discostarsi – ha infine stimato nel complessivo importo di € 7.672,60 più IVA – per un totale di €
9.360,57 – il costo di ripristino dell'autovettura incidentata: ciò che è quanto va dunque risarcito all'appellante dopo aver pure dato atto che, sempre secondo il c.t.u.,
“Il valore commerciale ante-sinistro (24/07/2017) del veicolo attoreo, da opportuna indagine di mercato, è di circa € 9.400,00” e che “L'importo sopra determinato di € 7.672,60 più IVA è da considerare, tenuto conto dell'età e stato di manutenzione del veicolo, già al netto di qualsivoglia voce di danno da svalutazione economica del valore commerciale del bene (considerando le descritte sostituzioni e riparazioni effettuate a regola d'arte) e di qualsivoglia voce di rivalutazione economica del valore commerciale del bene stesso (tenuto conto che i ricambi di natura meccanica e soggetti ad usura sono stati opportunamente degradati nel costo)”.
Detto importo di complessivi € 9.360,57 integra (al pari di ogni credito risarcitorio da fatto illecito) credito di valore: senza che, tuttavia, debba essere per questo assoggettato ad alcuna rivalutazione monetaria essendo, quantomeno, pacifico in atti che l'autovettura fosse già stata integralmente riparata nel momento in cui il nominato c.t.u. procedeva, a valori attuali, alla sua stima.
D'altro canto, nei casi di specie non può porsi aprioristicamente problema di riconoscimento di interessi cc.dd. compensativi: il avrebbe, piuttosto, potuto Pt_1
reclamare un ulteriore danno da c.d. fermo tecnico del mezzo incidentato che, tuttavia, non è stato oggetto di domanda, sicchè (sebbene il c.t.u. non abbia mancato di aggiungere alla sua analisi che “i giorni necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino (fermo tecnico), ammontano a 5. Il costo giornaliero di nolo di un veicolo similare ammonta a circa € 150,00 oltre iva (totale € 750,00 oltre iva)”) riconoscere un ulteriore indennizzo a tal titolo affetterebbe la sentenza del vizio di ultrapetizione.
Sono, pertanto, esclusivamente dovuti - dal dì della domanda giudiziale e sino al soddisfo - gli interessi corrispettivi sul ridetto complessivo importo di € 9.360,57, al tasso legale tempo per tempo in vigore debitamente incrementato ex art. 1284, quarto comma, c.c.
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Conclusivamente, in accoglimento dell'appello interposto da ed Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannata al CP_1
pagamento in favore dello stesso appellante della somma di € 9.360,57, oltre interessi nei termini di cui s'è detto. Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza di parte appellata, e si liquidano – tenuto conto in via esclusiva (cfr. Cass. 31884/2018,
Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore del decisum, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 875,00 x fase studio + € 740,00 x fase introduttiva + €
1.120,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 1.620,00 x fase decisionale;
e quanto al giudizio di secondo grado, € 1.080,00 x fase studio + € 877,00 x fase introduttiva +
€ 877,50 x fase di trattazione ed istruttoria + € 910,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Correlativamente, le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico di parte appellata.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1633/2022 del 6.4.2022 proposto, con citazione del
20.10.2022, da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna per le causali di cui in motivazione l al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 9.360,57, oltre interessi nei termini di Parte_1
cui in motivazione,
- pone a definitivo carico dell e spese di c.t.u., CP_1
- condanna l al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
4.355,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 3.744,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)