Articolo 3 della Legge 23 luglio 1985, n. 372
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 agosto 1985
Art. 3.
L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
Entrata in vigore il 13 agosto 1985
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