TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 130/2024 R. G.
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Maurizio Voce;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Lucrezia F. Barba e Francesco Barbuto;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.6.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.1.2024 , sulla scorta di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a CU (KR) in data 3.6.1962 con (trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1962, parte II, serie A, n. 39) nel corso del quale sono nati nove figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva al
Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione personale dal coniuge con addebito.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva il venir meno dei propositi che avevano alimentato l'unione coniugale, essendo oramai i coniugi separati di fatto.
1 Si costituiva in giudizio la quale si associava alla domanda di separazione, Controparte_1 contestando tuttavia l'avversa prospettazione dei fatti.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 19.6.2025 e depositato congiuntamente dalle parti il 25.6.2025, chiedendone l'omologa.
Con ordinanza del 25.6.2025 il Tribunale rimetteva la causa al Collegio;
il P.M. interveniva regolarmente.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., avendo parte ricorrente consensualizzato la controversia e dunque abbandonato la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo depositato in data 25.6.2025 e sottoscritto in data 19.6.2025, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 25.6.2025 e sottoscritto in data 19.6.2025;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 130/2024 R. G.
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Maurizio Voce;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Lucrezia F. Barba e Francesco Barbuto;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.6.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.1.2024 , sulla scorta di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a CU (KR) in data 3.6.1962 con (trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1962, parte II, serie A, n. 39) nel corso del quale sono nati nove figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva al
Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione personale dal coniuge con addebito.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva il venir meno dei propositi che avevano alimentato l'unione coniugale, essendo oramai i coniugi separati di fatto.
1 Si costituiva in giudizio la quale si associava alla domanda di separazione, Controparte_1 contestando tuttavia l'avversa prospettazione dei fatti.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 19.6.2025 e depositato congiuntamente dalle parti il 25.6.2025, chiedendone l'omologa.
Con ordinanza del 25.6.2025 il Tribunale rimetteva la causa al Collegio;
il P.M. interveniva regolarmente.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., avendo parte ricorrente consensualizzato la controversia e dunque abbandonato la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo depositato in data 25.6.2025 e sottoscritto in data 19.6.2025, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 25.6.2025 e sottoscritto in data 19.6.2025;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2