Art. 3.
La lettera f) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituita dalla seguente:
"f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".
La lettera f) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituita dalla seguente:
"f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".