Articolo 3 della Legge 29 marzo 1965, n. 203
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 aprile 1965
Art. 3.
La lettera f) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituita dalla seguente:
"f) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".
Entrata in vigore il 4 aprile 1965