Articolo 15 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 14Articolo 16
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14 febbraio 1963
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21 novembre 1975
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5 ottobre 2020
Art. 15.

L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile, in conformita' della presente legge, ((di ogni danno nucleare)) causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso. ((6))
Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno ((nucleare)) cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti. ((6))
La responsabilita' dell'esercente non comprende i danni ((nucleari)) ((6))
1) all'impianto nucleare in se' ((, anche in corso di costruzione,)) e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso; ((6))
2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provati che il danno e' causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti: o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.
Allorche' dei danni ((nucleari)) sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causata da questo secondo incidente, nella misura in cui non puo' essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, e' considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno ((nucleare)) e' causato congiuntamente, da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilita' di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti. ((6))
L'esercente di un impianto nucleare e', altresi', responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti, emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare. ((6))
L'esercente di un impianto nucleare non e' responsabile dei danni ((nucleari)) causati da un incidente nucleare se tale incidente e' dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilita', di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 4, lettera e)) l'abrogazione del quinto comma del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 ottobre 2020
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