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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 28/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9346 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Raffaele Di Ponzio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente – CONTRO
in persona del Controparte_1
[... legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della ocietà CP_2
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 CP_1 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura speciale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 28/4/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n.
31420230002370253000, notificato dall' in data 17/11/2023, con cui gli veniva CP_1 richiesto il pagamento della somma di € 2.198,82.
A tal fine, l'opponente deduceva che la somma richiesta era il risultato aritmetico dei contributi IVS seconda e terza rata Gestione Artigiani, maggiorato di sanzioni;
che non era
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indicata alcuna specificazione della percentuale adottata per il calcolo delle sanzioni;
che per tale ragione l'avviso di addebito doveva essere integralmente revocato;
che, inoltre, l'avviso di addebito non era stato preceduto da alcun verbale di accertamento, con la conseguenza che l'Ente creditore non aveva provveduto a provare la fondatezza della sua pretesa;
che dunque l'avviso di addebito in questione doveva essere annullato.
Si costituiva in giudizio l' , in proprio e quale procuratore della eccependo CP_1 CP_2
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, poiché il credito contributivo oggetto del giudizio era relativo al 2022 e non era stato oggetto di cessione alla CP_2
L' nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto l'avviso di addebito CP_1 impugnato dal ricorrente conteneva tutte le informazioni necessarie all'individuazione delle pretese dell'Istituto così come indicate dall'art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; aggiungeva che i motivi di opposizione legati alla regolarità e alla completezza dell'avviso erano inammissibili perché tardivi, dovendo essere proposti nel termine di venti giorni dalla notifica perché considerati motivi di opposizione agli atti esecutivi;
evidenziava che il Sig. era stato Parte_1
iscritto alla Gestione Artigiani per il periodo 12/2001-10/2022 in qualità di titolare dell'impresa individuale ALL SERVICE EDILIZIA – Codice ATECO 412 COSTRUZIONE
DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, iscritta nell'Albo delle imprese artigiane fino al 31/10/2022 e che la legge 463/59 sancisce l'obbligo per l'imprenditore artigiano di iscrizione al Fondo pensione per gli artigiani;
che dunque le somme richieste erano tutte dovute.
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Preliminarmente, deve darsi atto che l'opponente ha rinunciato all'opposizione nei confronti della CP_2
Ciò detto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'opponente ha impugnato l'avviso di addebito oggetto del giudizio, deducendo sostanzialmente la genericità dei conteggi elaborati dall' per il calcolo delle sanzioni, CP_1 nonché l'assenza di notifica di un atto precedente volto ad ottenere il pagamento oggetto di avviso di addebito e comunque l'assenza di prova del credito vantato dall'
[...]
. CP_4
I motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente.
Come documentato dall' , il Sig. è stato iscritto alla Gestione CP_1 Parte_1
Artigiani per il periodo 12/2001-10/2022 in qualità di titolare dell'impresa individuale ALL
SERVICE EDILIZIA – Codice ATECO 412 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
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E NON RESIDENZIALI, iscritta nell'Albo delle imprese artigiane fino al 31/10/2022 (vd. visura CCIA in atti, da cui si evince che l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 21/11/2022.
Ebbene, la legge 463/59 sancisce l'obbligo per l'imprenditore artigiano di iscrizione al Fondo pensione per gli artigiani. In caso di esercizio dell'attività in forma di impresa individuale l'obbligo assicurativo sussiste per l'imprenditore e per i familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti (art. 2 della legge 463/1959).
La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali. Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella da cui ha effetto la cancellazione. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, L. n.
443/1985).
I contributi richiesti con l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio si riferiscono ai contributi fissi entro il minimale, ovvero il contributo obbligatorio definito in base al reddito minimo dovuto per legge per il fatto della titolarità di un'impresa artigiana e della conseguente iscrizione alla Gestione Artigiani dell' . CP_1
Pertanto, non è atto presupposto alcun verbale di accertamento e l' non aveva l'obbligo CP_1
di notificare alcun atto precedente.
Peraltro, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in base al chiaro ed inequivoco tenore letterale dell'art. 1 della l. n. 233 del 1990, che fissa il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dovuti alle relative gestioni speciali assicurative dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sulla base di un reddito annuo correlato al minimale retributivo previsto, ai fini contributivi, per gli operai del settore artigianato e commercio (art. 1, d.l. n. 402 del 1981, conv. con modificazioni dalla
l. n. 537 del 1981), non è consentito all'interessato, ai fini in esame, di provare un reddito effettivo inferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge. Ed è manifestamente infondata la q.l.c. della norma in esame, in riferimento all'art. 3 cost., assumendo come termine di confronto sia la disciplina della contribuzione per malattia e in particolare quella
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dei lavoratori agricoli autonomi su cui ha inciso Corte cost. n. 256 del 1992 (che ha connotazioni di carattere tributario, poiché l'assistenza sanitaria va garantita a tutti dallo
Stato, a prescindere dai livelli di reddito), sia la posizione dei lavoratori autonomi con reddito pari o superiore a quello presunto (perché ai fini pensionistici deve essere mantenuta una certa correlazione tra contribuzione e prestazioni previdenziali e, d'altra parte, il minimale contributivo persegue lo scopo di garantire un corrispondente livello do pensione), sia la posizione dei lavoratori dipendenti (per i quali sussistono minimali contributivi specifici cfr. art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito in l. n. 389 del 1989, e di portata generale: cfr. art. 1 d.l. n. 402 del 1981, convertito in l. n. 537 del 1981).” (così Cassazione civile sez. lav., 23/12/1999, n.14498).
Anche successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19502/2009 ha affermato che “In materia di contributo previdenziali, qualora l' agisca per conseguire il CP_1
pagamento degli importi dovuti da un artigiano senza provarne il relativo reddito imponibile ai fini contributivi, il giudice deve fare riferimento, anche d'ufficio, al reddito minimo di legge di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990 n. 233 e all'art. 6, comma 7, della legge
31 dicembre 1991, n. 415”.
Il predetto principio è stato recepito dal Legislatore;
infatti, l'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di CP_1
0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell' . CP_1
L' ha allegato agli atti la Circolare n. 22/2022, a cui si rinvia per l'indicazione specifica CP_1
delle aliquote contributive.
Tornando al caso in esame, l'intera contribuzione richiesta dall' è dovuta, sia perché la CP_1 contribuzione richiesta riguarda il periodo da aprile ad ottobre 2022, quando l'azienda di cui era titolare il ricorrente era ancora iscritta presso la Camera di Commercio quale Azienda
Artigiana, sia perché l' – che non era tenuto a notificare alcunchè prima dell'avviso di CP_1
addebito - ha correttamente calcolato le somme dovute sulla base della contribuzione minima, indicando nello stesso tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010.
Il comma 2 del suddetto articolo così prevede: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e
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interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.
L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo,
a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”.
Anche in relazione al calcolo delle sanzioni è indicata l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art.116, comma 8, lett.a) della L. n. 388/2000. Dunque il ricorrente aveva tutti gli elementi per verificare la correttezza dei conteggi effettuati dall' , essendo priva di CP_1
fondamento la sua eccezione circa la genericità delle sanzioni applicate.
Si osserva, da ultimo, che la copia dell'avviso di addebito depositata dall'opponente è priva della pag. 2/14, contenente proprio il dettaglio specifico delle somme dovute, ma l' ha CP_1 fornito la prova di aver notificato all'opponente a mezzo pec l'intero provvedimento, compresa la pagina in questione.
In definitiva e per tutte le ragioni indicate, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto dei parametri fissati nel D.M. n. 55/2014
e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19/12/2023 da nei confronti dell' e della rigettata Parte_1 CP_1 CP_2
ogni diversa istanza, così provvede:
1) dà atto che l'opponente ha rinunciato alla domanda nei confronti della CP_2
2) rigetta l'opposizione proposta;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' , che liquida in € CP_1
886,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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