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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1695 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FORTUNATO LORELLA IOLANDA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
GIUSEPPE VERDI, 80 87028 PRAIA A MARE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. SABATUCCI SIMONA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA
CAIROLI, 37 00049 VELLETRI, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Tortora (CS) in data 25,6,2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, parte 2, serie A, uff. TOR, anno 2005.
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte in punto status.
Parte attrice non ha chiesto l'addebito della separazione al marito, invece, parte convenuta ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie a causa della di lei infedeltà. Poiché dal matrimonio è nato in data [...] un figlio, le parti hanno concordemente Per_1
chiesto l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre, con ampia facoltà di visita per il padre.
Tuttavia, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi a Praia a Mare (CS) ove potrebbe contare sul sostegno della famiglia d'origine e dove avrebbe possibilità lavorative.
Di contro, il resistente ha chiesto che la donna non sia autorizzata al trasferimento e che ad essa sia assegnata la casa familiare.
Infine, l'attrice ha chiesto che sia posto a carico del resistente un contributo mensile per sé di 500,00 euro ed un contributo mensile per il figlio di 800,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto ha, invece, chiesto che nessun contributo sia riconosciuto in favore della moglie stante l'addebito della separazione e, in subordine, che per moglie e figlio non sia comunque riconosciuto CP_ un contributo superiore ai 500,00 euro, tenuto conto che il è gravato da un canone di locazione di 585,00 euro e che moglie e figlio abitano nella ex casa familiare di sua proprietà esclusiva senza CP_ sopportare né spese alloggiative né spese per utenze, in quanto queste sono pagate dal e dalla di lui madre.
Sentite le parti all'udienza del 22.6.2023, con ordinanza presidenziale in pari data i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed è stato disposto l'affido condiviso del piccolo con Per_1
sua collocazione presso la madre, assegnazione alla stessa delle ex casa familiare, ampia facoltà di visita per il padre, contributo mensile a carico del convenuto per il mantenimento del figlio pari a
500,00 euro e per il mantenimento della moglie pari a 250,00 euro, 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Successivamente, depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 15.4.2024 sono state respinte le istanze istruttorie delle parti e la causa è stata istruita soltanto documentalmente.
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Per ciò che qui più interessa, nell'occasione parte attrice ha rinunciato alla domanda di autorizzazione al trasferimento in Calabria, sul rilievo che l'opportunità lavorativa a suo tempo profilatasi è ormai irrimediabilmente perduta e che il bambino ha una frequentazione pressoché quotidiana col padre.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi comprovato dal fatto che gli stessi vivono separati fin dal mese di marzo del 2022 e si sono affrontati nel presente giudizio con toni incompatibili rispetto a qualsiasi ipotesi di riconciliazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Controparte_1
Con riguardo alla domanda di addebito del convenuto, il Collegio osserva che è circostanza non contestata, in quanto ammessa da entrambe le parti, che la abbia intrattenuto una relazione Pt_1
extraconiugale.
Sentita in occasione dell'udienza del 22.6.2023, l'attrice ha affermato che avrebbe confessato al coniuge l'adulterio già nel 2017 e che la coppia avrebbe deciso di rimanere comunque insieme e di avere un figlio.
Il resistente ha, invece, riferito che la moglie gli confessava il tradimento nel 2022 e che in conseguenza la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile. CP_ Il ha versato in atti sub 2 una dichiarazione datata 23.3.2022 e sottoscritta da entrambe le parti CP_ nella quale la ed il danno atto: “di aver concordato che il Sig. si allontani Pt_1 Controparte_1
temporaneamente dalla casa coniugale, nella quale conserverà il proprio domicilio, poiché la convivenza è diventata insostenibile, stante la conflittualità insorta tra i coniugi, a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della Sig.ra ”. Parte_1
Nella memoria integrativa depositata in data 19.9.2023 la ricorrente ha impugnato, contestato e disconosciuto tale dichiarazione, “in quanto la ha sottoscritto la stessa, perché costretta dal Pt_1
marito che la minacciava di farle del male e di raccontare tutto alla sua famiglia”.
Dunque, l'attrice non ha negato di aver sottoscritto tale dichiarazione, ma piuttosto ha dedotto di averla sottoscritta non liberamente, ma in qualche modo costretta dal marito.
E d'altra parte tale “disconoscimento” non è neppure avvenuto nella prima udienza successiva alla produzione, ma soltanto nella memoria integrativa.
A ciò si aggiunga che non ha trovato alcun riscontro la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che anche CP_ il abbia intrattenuto una relazione extraconiugale e si sia allontanato dalla casa familiare proprio per questo.
La ricorrente nulla ha dedotto a tale riguardo in ricorso.
Ha allegato il tradimento asseritamente perpetrato dal coniuge soltanto all'udienza presidenziale del
22.6.2023 e ha sì ribadito dette allegazioni nella memoria integrativa, ma senza offrire prova alcuna a tale riguardo né nella memoria integrativa né nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Pertanto, considerato che non vi è prova alcuna in atti che la coppia fosse già in crisi da tempo ed CP_ anzi vi è prova del fatto che l'allontanamento del dalla casa familiare sia stata conseguenza dell'adulterio della moglie, il Collegio ritiene che la separazione vada addebitata a . Parte_1 Quanto alle domande accessorie, le parti concordano sulla domanda di affido condiviso ed il Collegio ritiene che in effetti non vi siano motivi ostativi all'applicazione di tale regime ordinario.
Le parti concordano altresì sulla domanda di collocazione del figlio minore alla madre ed Per_1
anche tale domanda va senz'altro accolta. D'altra parte, il minore, pur avendo goduto di un'ampia frequentazione col padre, è rimasto fin dalla disgregazione dell'unità familiare proprio con la genitrice.
La ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi a Praia a Mare, adducendo la necessità di ricevere un supporto dalla propria famiglia d'origine ed anche la possibilità di collocarsi lavorativamente. Il resistente si è opposto.
Come noto, il Collegio in conformità alla giurisprudenza più autorevole ritiene che ciascun genitore possa determinarsi in autonomia rispetto al luogo dove stabilire la propria residenza.
All'Autorità Giudiziaria non compete autorizzare il trasferimento del genitore, ma piuttosto accertare se, malgrado il trasferimento, esso resti il genitore più idoneo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di trasferirsi, ma allo stato non solo non si è trasferita ma, da ultimo, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla relativa domanda , sicché – considerato che il Collegio deve avere riguardo all'attuale situazione di fatto – va disposta la collocazione di presso la madre e l'assegnazione alla stessa della Per_1
ex casa familiare.
Con riguardo alle visite padre-figlio, il Collegio ritiene di confermare il regime attualmente vigente e, quindi, disporre che il padre abbia facoltà di vedere e tenere presso di sé il figlio tre pomeriggi a settimana che, in caso di mancato accordo fra i genitori sono da individuare nel lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle 10 alla domenica alle 20, con pernotto. Per i periodi di Natale e Pasqua il padre potrà tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni, un anno per una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'altro per una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre per le festività pasquali il padre potrà vedere il figlio un anno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di giugno.
Resta da affrontare la questione economica.
Stante l'addebito della separazione alla moglie, il Collegio osserva che non può riconoscersi in favore della ricorrente alcun contributo di mantenimento.
Per quanto, invece, riguarda il figlio, è noto che ciascun genitore deve concorrere al suo mantenimento in proporzione alla propria capacità economica ed è altresì noto che l'entità del contributo da porre a carico del genitore non collocatario dipende dall'età del minore, dal regime di frequentazione, dalla rispettiva posizione economica delle parti. Nella specie, inoltre sull'entità del contributo di mantenimento a carico del padre incide anche la disposta assegnazione della ex casa CP_ familiare – di proprietà del – alla , perché continui a viverci con il figlio. Nella specie, infine Pt_1
CP_ non può neppure ignorarsi che il e la di lui madre provvedono all'integrale pagamento delle spese per utenze della ex casa familiare.
La ricorrente risulta inoccupata e sprovvista di reddito. Non vanta una significativa esperienza lavorativa, avendo lavorato soltanto nel 2002 e nel 2003, peraltro, per periodi limitati.
Riceve aiuto economico della sua famiglia d'origine.
Ha 42 anni e, dunque, è piuttosto giovane e gode di buona salute, in difetto di evidenze di segno contrario, talché ben può svolgere anche lavori soltanto occasionali e saltuari per procacciarsi risorse da destinare al mantenimento del figlio.
Il resistente, per parte sua, ha prodotto: la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2019 da cui risulta un reddito complessivo netto di 35.997,00 euro (nel prospetto elaborato dalla difesa del resistente il reddito risulta inferiore perché dal reddito complessivo è stata detratta l'imposta lorda e non l'imposta al netto delle detrazioni); la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito complessivo netto di 38.889,00 euro (nel prospetto elaborato dalla difesa del resistente il reddito risulta inferiore perché dal reddito complessivo è stata detratta l'imposta lorda e non l'imposta al netto delle detrazioni); la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito complessivo netto di 43.877,00 euro nel prospetto elaborato dalla difesa del resistente il reddito risulta inferiore perché dal reddito complessivo è stata detratta l'imposta lorda e non l'imposta al netto delle detrazioni); prospetto degli investimenti al 31/3/2024 da cui risultano fondi comuni nonché azioni, certificates e strumenti assimilabili per 17 943,32€ euro e polizze per
70023,83 euro;
buste paga di aprile 2023 (1781,00 euro), marzo 2023 (2065,00 euro), febbraio 2023
(2399,00 euro), gennaio 2023 (2091,00 euro), dicembre 2022 (1944,00 euro), tredicesima 2022
(1715,00 euro), novembre 2022 (1987,00 euro); contratti di locazione da cui risulta percepire canoni per 500, 460 e 400,00 euro mensili;
contratto di locazione da cui risulta onerato da un canone di
520,00 euro mensili;
finanziamento contratto ad aprile 2022 con rata mensile di 199,00 euro e scadenza nel 2030.
Si segnala che dagli estratti del conto personale acceso dal resistente presso la , Controparte_2
risultano reiterati versamenti di denaro contante, anche di importo significativo: 800,00 euro in data 17.10.2022, 900,00 euro in data 28.11.2022, 1250,00 euro in data 30.12.2022, 350,00 euro in data
29.6.2022. Versamenti che sembrano suggestivi del fatto che il convenuto possa avere la disponibilità di risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Alla stregua di tutto quanto precede, il Collegio ritiene di porre a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dalla presente decisione, pari a Per_1
600,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , oltre all'80% delle spese straordinarie individuate come dal Parte_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate per metà e, per la restante metà poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di e con addebito alla moglie;
Parte_1 Controparte_1
• dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
• stabilisce che il predetto minore resti collocato in via prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo presso di sé secondo il regime meglio specificato in parte motiva;
• assegna alla ricorrente la casa familiare affinché continui a viverci insieme al figlio;
• respinge la domanda attorea di contributo per la moglie;
• pone a carico di con decorrenza dalla presente sentenza, un contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio pari a 600,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_1
Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , oltre all'80% delle Parte_1
spese straordinarie individuate come dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
• compensa le spese di lite per metà. Per la restante parte, condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite che liquida in 1904,50 euro per compensi, oltre spese Parte_2
generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1695 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FORTUNATO LORELLA IOLANDA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
GIUSEPPE VERDI, 80 87028 PRAIA A MARE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. SABATUCCI SIMONA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA
CAIROLI, 37 00049 VELLETRI, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Tortora (CS) in data 25,6,2005 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, parte 2, serie A, uff. TOR, anno 2005.
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte in punto status.
Parte attrice non ha chiesto l'addebito della separazione al marito, invece, parte convenuta ha chiesto che la separazione sia addebitata alla moglie a causa della di lei infedeltà. Poiché dal matrimonio è nato in data [...] un figlio, le parti hanno concordemente Per_1
chiesto l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre, con ampia facoltà di visita per il padre.
Tuttavia, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi a Praia a Mare (CS) ove potrebbe contare sul sostegno della famiglia d'origine e dove avrebbe possibilità lavorative.
Di contro, il resistente ha chiesto che la donna non sia autorizzata al trasferimento e che ad essa sia assegnata la casa familiare.
Infine, l'attrice ha chiesto che sia posto a carico del resistente un contributo mensile per sé di 500,00 euro ed un contributo mensile per il figlio di 800,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto ha, invece, chiesto che nessun contributo sia riconosciuto in favore della moglie stante l'addebito della separazione e, in subordine, che per moglie e figlio non sia comunque riconosciuto CP_ un contributo superiore ai 500,00 euro, tenuto conto che il è gravato da un canone di locazione di 585,00 euro e che moglie e figlio abitano nella ex casa familiare di sua proprietà esclusiva senza CP_ sopportare né spese alloggiative né spese per utenze, in quanto queste sono pagate dal e dalla di lui madre.
Sentite le parti all'udienza del 22.6.2023, con ordinanza presidenziale in pari data i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed è stato disposto l'affido condiviso del piccolo con Per_1
sua collocazione presso la madre, assegnazione alla stessa delle ex casa familiare, ampia facoltà di visita per il padre, contributo mensile a carico del convenuto per il mantenimento del figlio pari a
500,00 euro e per il mantenimento della moglie pari a 250,00 euro, 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Successivamente, depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 15.4.2024 sono state respinte le istanze istruttorie delle parti e la causa è stata istruita soltanto documentalmente.
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Per ciò che qui più interessa, nell'occasione parte attrice ha rinunciato alla domanda di autorizzazione al trasferimento in Calabria, sul rilievo che l'opportunità lavorativa a suo tempo profilatasi è ormai irrimediabilmente perduta e che il bambino ha una frequentazione pressoché quotidiana col padre.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi comprovato dal fatto che gli stessi vivono separati fin dal mese di marzo del 2022 e si sono affrontati nel presente giudizio con toni incompatibili rispetto a qualsiasi ipotesi di riconciliazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Controparte_1
Con riguardo alla domanda di addebito del convenuto, il Collegio osserva che è circostanza non contestata, in quanto ammessa da entrambe le parti, che la abbia intrattenuto una relazione Pt_1
extraconiugale.
Sentita in occasione dell'udienza del 22.6.2023, l'attrice ha affermato che avrebbe confessato al coniuge l'adulterio già nel 2017 e che la coppia avrebbe deciso di rimanere comunque insieme e di avere un figlio.
Il resistente ha, invece, riferito che la moglie gli confessava il tradimento nel 2022 e che in conseguenza la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile. CP_ Il ha versato in atti sub 2 una dichiarazione datata 23.3.2022 e sottoscritta da entrambe le parti CP_ nella quale la ed il danno atto: “di aver concordato che il Sig. si allontani Pt_1 Controparte_1
temporaneamente dalla casa coniugale, nella quale conserverà il proprio domicilio, poiché la convivenza è diventata insostenibile, stante la conflittualità insorta tra i coniugi, a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della Sig.ra ”. Parte_1
Nella memoria integrativa depositata in data 19.9.2023 la ricorrente ha impugnato, contestato e disconosciuto tale dichiarazione, “in quanto la ha sottoscritto la stessa, perché costretta dal Pt_1
marito che la minacciava di farle del male e di raccontare tutto alla sua famiglia”.
Dunque, l'attrice non ha negato di aver sottoscritto tale dichiarazione, ma piuttosto ha dedotto di averla sottoscritta non liberamente, ma in qualche modo costretta dal marito.
E d'altra parte tale “disconoscimento” non è neppure avvenuto nella prima udienza successiva alla produzione, ma soltanto nella memoria integrativa.
A ciò si aggiunga che non ha trovato alcun riscontro la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che anche CP_ il abbia intrattenuto una relazione extraconiugale e si sia allontanato dalla casa familiare proprio per questo.
La ricorrente nulla ha dedotto a tale riguardo in ricorso.
Ha allegato il tradimento asseritamente perpetrato dal coniuge soltanto all'udienza presidenziale del
22.6.2023 e ha sì ribadito dette allegazioni nella memoria integrativa, ma senza offrire prova alcuna a tale riguardo né nella memoria integrativa né nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Pertanto, considerato che non vi è prova alcuna in atti che la coppia fosse già in crisi da tempo ed CP_ anzi vi è prova del fatto che l'allontanamento del dalla casa familiare sia stata conseguenza dell'adulterio della moglie, il Collegio ritiene che la separazione vada addebitata a . Parte_1 Quanto alle domande accessorie, le parti concordano sulla domanda di affido condiviso ed il Collegio ritiene che in effetti non vi siano motivi ostativi all'applicazione di tale regime ordinario.
Le parti concordano altresì sulla domanda di collocazione del figlio minore alla madre ed Per_1
anche tale domanda va senz'altro accolta. D'altra parte, il minore, pur avendo goduto di un'ampia frequentazione col padre, è rimasto fin dalla disgregazione dell'unità familiare proprio con la genitrice.
La ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi a Praia a Mare, adducendo la necessità di ricevere un supporto dalla propria famiglia d'origine ed anche la possibilità di collocarsi lavorativamente. Il resistente si è opposto.
Come noto, il Collegio in conformità alla giurisprudenza più autorevole ritiene che ciascun genitore possa determinarsi in autonomia rispetto al luogo dove stabilire la propria residenza.
All'Autorità Giudiziaria non compete autorizzare il trasferimento del genitore, ma piuttosto accertare se, malgrado il trasferimento, esso resti il genitore più idoneo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di trasferirsi, ma allo stato non solo non si è trasferita ma, da ultimo, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla relativa domanda , sicché – considerato che il Collegio deve avere riguardo all'attuale situazione di fatto – va disposta la collocazione di presso la madre e l'assegnazione alla stessa della Per_1
ex casa familiare.
Con riguardo alle visite padre-figlio, il Collegio ritiene di confermare il regime attualmente vigente e, quindi, disporre che il padre abbia facoltà di vedere e tenere presso di sé il figlio tre pomeriggi a settimana che, in caso di mancato accordo fra i genitori sono da individuare nel lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle 10 alla domenica alle 20, con pernotto. Per i periodi di Natale e Pasqua il padre potrà tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni, un anno per una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'altro per una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre per le festività pasquali il padre potrà vedere il figlio un anno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di giugno.
Resta da affrontare la questione economica.
Stante l'addebito della separazione alla moglie, il Collegio osserva che non può riconoscersi in favore della ricorrente alcun contributo di mantenimento.
Per quanto, invece, riguarda il figlio, è noto che ciascun genitore deve concorrere al suo mantenimento in proporzione alla propria capacità economica ed è altresì noto che l'entità del contributo da porre a carico del genitore non collocatario dipende dall'età del minore, dal regime di frequentazione, dalla rispettiva posizione economica delle parti. Nella specie, inoltre sull'entità del contributo di mantenimento a carico del padre incide anche la disposta assegnazione della ex casa CP_ familiare – di proprietà del – alla , perché continui a viverci con il figlio. Nella specie, infine Pt_1
CP_ non può neppure ignorarsi che il e la di lui madre provvedono all'integrale pagamento delle spese per utenze della ex casa familiare.
La ricorrente risulta inoccupata e sprovvista di reddito. Non vanta una significativa esperienza lavorativa, avendo lavorato soltanto nel 2002 e nel 2003, peraltro, per periodi limitati.
Riceve aiuto economico della sua famiglia d'origine.
Ha 42 anni e, dunque, è piuttosto giovane e gode di buona salute, in difetto di evidenze di segno contrario, talché ben può svolgere anche lavori soltanto occasionali e saltuari per procacciarsi risorse da destinare al mantenimento del figlio.
Il resistente, per parte sua, ha prodotto: la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2019 da cui risulta un reddito complessivo netto di 35.997,00 euro (nel prospetto elaborato dalla difesa del resistente il reddito risulta inferiore perché dal reddito complessivo è stata detratta l'imposta lorda e non l'imposta al netto delle detrazioni); la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2020 da cui risulta un reddito complessivo netto di 38.889,00 euro (nel prospetto elaborato dalla difesa del resistente il reddito risulta inferiore perché dal reddito complessivo è stata detratta l'imposta lorda e non l'imposta al netto delle detrazioni); la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito complessivo netto di 43.877,00 euro nel prospetto elaborato dalla difesa del resistente il reddito risulta inferiore perché dal reddito complessivo è stata detratta l'imposta lorda e non l'imposta al netto delle detrazioni); prospetto degli investimenti al 31/3/2024 da cui risultano fondi comuni nonché azioni, certificates e strumenti assimilabili per 17 943,32€ euro e polizze per
70023,83 euro;
buste paga di aprile 2023 (1781,00 euro), marzo 2023 (2065,00 euro), febbraio 2023
(2399,00 euro), gennaio 2023 (2091,00 euro), dicembre 2022 (1944,00 euro), tredicesima 2022
(1715,00 euro), novembre 2022 (1987,00 euro); contratti di locazione da cui risulta percepire canoni per 500, 460 e 400,00 euro mensili;
contratto di locazione da cui risulta onerato da un canone di
520,00 euro mensili;
finanziamento contratto ad aprile 2022 con rata mensile di 199,00 euro e scadenza nel 2030.
Si segnala che dagli estratti del conto personale acceso dal resistente presso la , Controparte_2
risultano reiterati versamenti di denaro contante, anche di importo significativo: 800,00 euro in data 17.10.2022, 900,00 euro in data 28.11.2022, 1250,00 euro in data 30.12.2022, 350,00 euro in data
29.6.2022. Versamenti che sembrano suggestivi del fatto che il convenuto possa avere la disponibilità di risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Alla stregua di tutto quanto precede, il Collegio ritiene di porre a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dalla presente decisione, pari a Per_1
600,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , oltre all'80% delle spese straordinarie individuate come dal Parte_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate per metà e, per la restante metà poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di e con addebito alla moglie;
Parte_1 Controparte_1
• dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
• stabilisce che il predetto minore resti collocato in via prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo presso di sé secondo il regime meglio specificato in parte motiva;
• assegna alla ricorrente la casa familiare affinché continui a viverci insieme al figlio;
• respinge la domanda attorea di contributo per la moglie;
• pone a carico di con decorrenza dalla presente sentenza, un contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio pari a 600,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_1
Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , oltre all'80% delle Parte_1
spese straordinarie individuate come dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
• compensa le spese di lite per metà. Per la restante parte, condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite che liquida in 1904,50 euro per compensi, oltre spese Parte_2
generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera