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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3029/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IN Di IO Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3029/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
PERRUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAVIA DI CP_1 C.F._2
MARZIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.10.2024 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario contratto dalle parti il 29.12.1984 in PE e che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 600,00 mensili.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.12.2024 nella quale ha aderito alla domanda di divorzio del ricorrente, chiedendo tuttavia che venisse confermato quanto stabilito nell'omologa della separazione in merito all'assegno di mantenimento.
All'udienza del 3.4.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“- il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento, dal corrente mese, entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese a mezzo ordine di bonifico periodico e costante intestato alla sig.ra , la CP_1
somma di euro 1.000,00 (mille/00);
-il sig. trasferirà la residenza in Cepagatti alla Via Gran Sasso n. 74 presso l'immobile di Pt_1
proprietà della figlia;
Persona_1
-a titolo transattivo e quindi a tacitazione definitiva di ogni reciproca pretesa di ordine patrimoniale le parti concordano che:
-alla sig.ra è assegnato in via esclusiva il diritto di uso e godimento, quale diritto CP_1
personale, per l'intera vita della casa coniugale, sita in Cepagatti alla Via S. Agata n. 75 (piano primo), in proprietà al 50% tra i coniugi;
-il sig. provvederà a prelevare ed asportare entro 15 giorni dalla data odierna, in quanto di Pt_1
sua proprietà, il seguente mobilio: due poltroncine dalla camera da letto, lume in soggiorno, due sedie realizzate dal padre, impianto alta fedeltà nello studio con tutti i dischi e cd, nonché tutti i libri universitari;
-il sig. provvederà ad estinguere anticipatamente, entro sessanta giorni dal deposito della Pt_1
Sentenza, il mutuo insistente sulla casa coniugale, cointestato ai coniugi, acceso con la Bper Banca di
Cepagatti (finanziamento n. 717/03819968);
-successivamente all'estinzione del mutuo, il conto corrente n. 000002370567 acceso presso la Bper di
Cepagatti, attualmente cointestato ai coniugi, dovrà essere intestato esclusivamente alla sig.ra CP_1
ovvero in subordine, laddove non fosse possibile, estinto;
[...]
pagina 2 di 4 -la sig.ra percepirà in via esclusiva i compensi, benefit, con ogni onere, dell'impianto CP_1
fotovoltaico installato presso la casa coniugale ed inerente il contratto alla stessa intestato;
- in ordine all'importo percepito dal sig. (e/o ancora da maturare/percepire) a titolo di Pt_1
trattamento di fine servizio (TFS), la sig.ra dichiara di accettare, a titolo transattivo e di una CP_1
tantum, la minor somma (rispetto a quella spettante per Legge) di euro 25.000,00
(venticinquemila/00), che verranno versati in unica soluzione a mezzo bonifico intestato alla sig.ra entro sessanta giorni dal deposito della Sentenza: ricevuto il predetto pagamento, la CP_1
sig.ra rinuncia pertanto ad ogni diritto, pretesa ed azione inerente il TFS;
CP_1
-eseguite le obbligazioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere nient'altro a pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo e/o causa presenti e futuri, avendo già regolato integralmente i reciproci rapporti di natura patrimoniale.”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di separazione tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di PE del 23.3.2023, pubblicato il 4.4.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
29.12.1984 in PE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PE al n. 9, parte II, serie A, anno 1985) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 PE 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
IN Di IO
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IN Di IO Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3029/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
PERRUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAVIA DI CP_1 C.F._2
MARZIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.10.2024 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio concordatario contratto dalle parti il 29.12.1984 in PE e che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 600,00 mensili.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.12.2024 nella quale ha aderito alla domanda di divorzio del ricorrente, chiedendo tuttavia che venisse confermato quanto stabilito nell'omologa della separazione in merito all'assegno di mantenimento.
All'udienza del 3.4.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“- il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento, dal corrente mese, entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese a mezzo ordine di bonifico periodico e costante intestato alla sig.ra , la CP_1
somma di euro 1.000,00 (mille/00);
-il sig. trasferirà la residenza in Cepagatti alla Via Gran Sasso n. 74 presso l'immobile di Pt_1
proprietà della figlia;
Persona_1
-a titolo transattivo e quindi a tacitazione definitiva di ogni reciproca pretesa di ordine patrimoniale le parti concordano che:
-alla sig.ra è assegnato in via esclusiva il diritto di uso e godimento, quale diritto CP_1
personale, per l'intera vita della casa coniugale, sita in Cepagatti alla Via S. Agata n. 75 (piano primo), in proprietà al 50% tra i coniugi;
-il sig. provvederà a prelevare ed asportare entro 15 giorni dalla data odierna, in quanto di Pt_1
sua proprietà, il seguente mobilio: due poltroncine dalla camera da letto, lume in soggiorno, due sedie realizzate dal padre, impianto alta fedeltà nello studio con tutti i dischi e cd, nonché tutti i libri universitari;
-il sig. provvederà ad estinguere anticipatamente, entro sessanta giorni dal deposito della Pt_1
Sentenza, il mutuo insistente sulla casa coniugale, cointestato ai coniugi, acceso con la Bper Banca di
Cepagatti (finanziamento n. 717/03819968);
-successivamente all'estinzione del mutuo, il conto corrente n. 000002370567 acceso presso la Bper di
Cepagatti, attualmente cointestato ai coniugi, dovrà essere intestato esclusivamente alla sig.ra CP_1
ovvero in subordine, laddove non fosse possibile, estinto;
[...]
pagina 2 di 4 -la sig.ra percepirà in via esclusiva i compensi, benefit, con ogni onere, dell'impianto CP_1
fotovoltaico installato presso la casa coniugale ed inerente il contratto alla stessa intestato;
- in ordine all'importo percepito dal sig. (e/o ancora da maturare/percepire) a titolo di Pt_1
trattamento di fine servizio (TFS), la sig.ra dichiara di accettare, a titolo transattivo e di una CP_1
tantum, la minor somma (rispetto a quella spettante per Legge) di euro 25.000,00
(venticinquemila/00), che verranno versati in unica soluzione a mezzo bonifico intestato alla sig.ra entro sessanta giorni dal deposito della Sentenza: ricevuto il predetto pagamento, la CP_1
sig.ra rinuncia pertanto ad ogni diritto, pretesa ed azione inerente il TFS;
CP_1
-eseguite le obbligazioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere nient'altro a pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo e/o causa presenti e futuri, avendo già regolato integralmente i reciproci rapporti di natura patrimoniale.”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di separazione tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di PE del 23.3.2023, pubblicato il 4.4.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
29.12.1984 in PE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PE al n. 9, parte II, serie A, anno 1985) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 PE 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
IN Di IO
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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