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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1298/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1298/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LANZARA OLINDA e presso il suo studio Parte_1 iciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO GIUSEPPE e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19/09/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore s avendo contratto matrimonio in IS (Sa) il 24/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 31), deducendo che dal matrimonio era nata la figlia , in Avellino il 15.06.2013. Per_1
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coni venuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, hanno previsto l'affido esclusivo di alla madre, un mantenimento di euro Per_1
200,00 mensile, posto a carico del padre, oltre elle spese straordinarie (mediche e scolastiche) e, infine, la previsione di un diritto di visita calibrato, dapprima tramite videochiamate, poi tramite incontri protetti, gradualmente e con gli accorgimenti più opportuni. Tra le ulteriori condizioni economiche, in estrema sintesi, inoltre, è altresì prevista l'assegnazione della casa coniugale al padre e la cessione, da parte della , del 50% CP_1 dell'unità immobiliare, meglio descritta nel ricorso, al (il quale rterà, per Pt_1 intero, la rata di mutuo), da effettuarsi sotto la forma dell'impegno a trasferire (punto n. 11 dell'accordo), all'uopo recandosi presso un notaio dopo l'omologa, qualora non fosse possibile effettuare la cessione con il presente provvedimento.
Medio tempore, pervenuta d'ufficio la relazione del Servizio Sociale di BARONISSI del 24.03.2025, il Giudice delegato ha compiuto ulteriori accertamenti tramite l'indicato Servizio e, all'esito, all'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione
– tuttavia con le precisazioni che seguono in ordine al regime di visite ed al trasferimento immobiliare – in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né, allo stato, all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è anche garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche). In relazione, poi, agli esiti degli accertamenti come effettuati dal Servizio Sociale di IS, è emerso come sia molto attaccata alla figura materna, a cui il Servizio ha, peraltro, Per_1 suggerito di rec aiori, presso la sorella della , ove sarebbe anche presente la CP_1 figlia, coetanea di , figura di riferimento senz'altro positiva (relazione del 2304.2025), Per_1 per ivi trovare un e favorevole alla serenità del nucleo familiare materno. Il Servizio, pertanto, ha anche precisato come appaia, allo stato, disfunzionale la ripresa dei rapporti con la figura paterna e che, invece, pur valorizzando il legame con quella materna, si suggerisce un sostegno familiare, all'uopo predisponendo misure di sostegno del nucleo familiare e della minore stessa (la quale, peraltro, pare anche rifiutare gli incontri con la figura paterna). Dalla suddetta relazione, invero, è altresì emerso come il padre abbia avuto, in passato, problematiche di tossicodipendenza e di abuso di sostanze alcoliche e che sia in cura presso il SERD di Cava De' Tirreni (Sa), peraltro il Servizio Sociale rappresentando come si stia adoperando per convincerlo a scegliere il percorso comunitario che, per l'effetto, possa aiutarlo ad uscire dalla situazione di tossicodipendenza, circostanza che, allo stato, farebbe presumere come dette problematiche siano ancora attuali. Dalla relazione, poi, è altresì emerso come la madre – secondo quanto riferito al Servizio – pur non volendo recidere i rapporti della figlia con il padre, ritiene che sia imprescindibile un completo recupero riabilitativo, tanto più che, quando è sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti, il diventerebbe anche violento, avendo costei anche formulato denunce Pt_1 per violenze e bite in passato.
Infine, dagli esiti dell'ultima relazione del 03.10.2025, i Servizi Sociali hanno dato atto di aver attivato i percorsi di sostegno alla genitorialità della madre e di psicoterapia della bambina che, peraltro, procedono positivamente, avendo elaborato il distacco dalla figura paterna Per_1 che, peraltro, non vede dal mese di luglio de rrente. Sennonché, precisano di non essere più riusciti a contrattare il padre di che, a fronte Per_1 della propria dichiarazione di intenti, dal mese di luglio dell'anno corrente, oltre a non vedere la figlia, si è rifiutato di sottoporsi ai percorsi di recupero presso il SERD, ove i Servizi Sociali lo avevano accompagnato.
Conclusivamente, pur recependo l'accordo raggiunto dalle parti in ordine ai punti n.ri 13, (ovvero l'affido esclusivo di alla madre, ) con impegno di Per_1 Controparte_1 questa a comunicare al pad ite cellulare, rilevanza assunte nell'interesse della figlia ed il mantenimento mensile di euro 200,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della peculiare situazione familiare accertata, il Tribunale ritiene, altresì, nel superiore e prevalente interesse della minore di dovere: Per_1
- disporre (e, pertanto, proseguire) un supporto individuale, di psic et similia a favore di , affinché la si aiuti ad elaborare i vissuti traumatici, anche nei confronti Per_1 della figura paterna, all'uopo conferendo la delega al Servizio Sociale di IS (con facoltà di sub-delega al Servizio territorialmente competente, laddove la madre si trasferisca altrove con ), Per_1
- disporre un servizio d va domiciliare e sostegno alla genitorialità per il nucleo familiare materno, supportandolo nell'attuazione delle scelte da assumere nell'interesse della minore , tenuto conto dell'affido esclusivo di lei alla madre, come in tal Per_1 sede concord ccettato dalle parti e disposto;
- invitare e a sottoporsi a percorsi di sostegno Parte_1 Controparte_1 alla geni c ale di IS, con facoltà di sub- delega al Servizio Sociale territorialmente competente;
- invitare, altresì, a sottoporsi a percorsi di recupero dall'abuso di Parte_1 sostanze alcolich sso il SERD competente ove già è in cura, posto che solo il completo recupero da tali problematiche (in uno, peraltro, anche all'esito positivo dell'eventuale andamento degli incontri che il Servizio Sociale vorrà prevedere) potrà gettare le basi per l'esercizio di una genitorialità paterna effettiva e responsabile;
- un monitoraggio costante del nucleo familiare, con relazioni periodiche da comunicare al Giudice Tutelare ed al PM in sede (giacché ricorrente ex lege ai sensi dell'art. 473 bis n. 13 c.p.c. ove ritenuto, nel superiore e prevalente interesse dei minori) e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
- inizialmente:
1. sospendere gli incontri padre/figlia (salvo l'obbligo informativo della madre vero il padre) tenuto conto di come anche i Servizi Sociali li hanno ritenuti, allo stato, dannosi, dovendo, invero, prima il superare le proprie problematiche di dipendenza Pt_1 dall'alcool e dagli stupefac superare, positivamente, i percorsi di sostegno Per_1 individuale ai quali si sta sottop
2. valutare, avendo sul punto il Servizio Sociale di IS (o il Servizio Sociale sub- delegato, laddove la madre si trasferisca altrove con ), in uno a proprie figure Per_1 professionali di riferimento, l'opportunità di comincia ntri protetti con il padre, conferendo, altresì, la più ampia delega in ordine al quomodo (se, inizialmente, tramite solo videochiamata e, poi, di persona, gradualmente, anche per il tramite di incontri all'esterno degli Ufficio, ma con la presenza dei Servizi Sociali);
3. valutare, infine, all'esito del positivo superamento di tutti percorsi suddetti e del concreto accertamento circa l'assenza di ragioni di pregiudizio per la prole minore, se prevedere un calendario di incontri liberi, anche sul punto riservando al Servizio ampio mandato
4. fermo restando l'obbligo di monitorare e relazionare alle Autorità competenti e sopra indicate ogni situazione eventualmente pregiudizievole per e, comunque, Per_1
l'andamento dei percorsi sopra indicati;
- mandare, infine, il presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede, ex art. 337 c.c., ai fini della vigilanza attiva;
In relazione, poi, alle residue condizioni concordate (punti dal numero 3 al numero 10) e relative alla cessione gratuita del 50% della quota della relativa alla casa coniugale, sita in CP_1
IS, alla via Rossini Gioacchino n. 58, con i l di pagare, per l'intero, la Pt_1 rata del mutuo insistente sull'immobile (nonché alle u ndizioni accessorie ivi analiticamente indicate), delle stesse il Tribunale si limiterà a prenderne atto, giacché, in astratto e per come documentate, non sono affatto suscettibili di contenuto dispositivo. Al ricorso, infatti, non sono stati allegati i titoli di proprietà, né, invero, la documentazione di cui all'art. 567 c.c., nonché l'eventuale ed alternativa relazione notarile (certificazione ipocatastale attestante la proprietà nel ventennio) e l'ulteriore documentazione tecnica, comprovante l'assenza di abusi sull'immobile da trasferire (eventuale perizia giurata attestante l'assenza di abusi e la conformità dell'immobile ai titoli edilizi rilasciati dall'Ente amministrativo competente), nonché l'eventuale ed ulteriore documentazione, ex lege, idonea allo scopo. D'altronde le parti stesse accettano, per l'ipotesi in cui il trasferimento non possa in tal sede avvenire (tenuto conto dell'omesso deposito documentale suddetto), di ritenere l'accordo valido quale “impegno a trasferire” (punto n. 11), con riserva di recarsi presso il Notaio per la formalizzazione dell'atto traslativo e degli obblighi conseguenziali. Per questo motivi, in relazione alle precitate statuizioni, il Tribunale si limiterà a prendere atto di quanto sopra esposto, valendo, per l'effetto, la pattuizione di cui agli artt. 3-10 quale impegno a trasferire la quota immobiliare, ivi indicata (con il correlato impegno di corrispondere le rate di mutuo afferenti all'immobile), di cui al successivo punto n. 11 che detto impegno, invero, espressamente indicata, prendendo, infine, atto anche delle ulteriori e residuali condizioni accessorie, in tal ultimo punto indicate.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in IS (Sa) il 24/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 31);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e, per l'effetto:
affida in forma esclusiva , nata ad [...] il [...], alla madre, Persona_2
, prevalente presso di lei;
Controparte_1 la madre informerà il padre circa le decisioni di massima importanza assunte nell'interesse della figlia, con le modalità di cui al punto n. 13 del ricorso congiunto;
- dispone che il Servizio Sociale di IS, o il Servizio Sociale sub-delegato territorialmente competente, adempia agli incombenti in conformità e nei termini di cui in parte motiva, in tal sede richiamati per relationem ed a cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- invita le parti a sottoporsi a percorsi di sostegno alla genitorialità e, quanto ad Pt_1
, a sottoporsi a percorsi di recupero dall'abuso di sostanze alcoliche o di
[...] nti presso il SERD competente, ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- manda la Cancelleria per la Comunicazione al Giudice Tutelare in sede, ai fini della vigilanza attiva ex art. 337 c.c.;
- pone a carico di la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia, da corrispondere ad entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 rivalutabile come di Legge sulla
- pone, nella misura del 50%, le spese straordinarie (scolastiche e mediche) sostenute per a carico di , restando la restante parte a carico della Per_1 Parte_1 ma - pone l'importo dell'Assegno Unico, attualmente quantificato nella misura di euro 189,00 al 100% a beneficio della madre, domiciliataria della prole.
- Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di cui ai punti dal n.ro 3 al n. 12 e, per l'effetto,
prende atto dell'impegno a trasferire gratuitamente – di ed a Controparte_1 favore di – la quota del 50% della con ui al Parte_1 ricorso, s a via Gioacchino Rossini n. 58 con correlato impegno del ad assumersi il pagamento dell'intera rata di mutuo accesso sull'immobile; Pt_1
- prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e di mantenimento;
- prende atto che entrambi i coniugi esprimono consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
- accordi qui tutti richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, con deliber 18.06.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1298/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LANZARA OLINDA e presso il suo studio Parte_1 iciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO GIUSEPPE e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19/09/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore s avendo contratto matrimonio in IS (Sa) il 24/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 31), deducendo che dal matrimonio era nata la figlia , in Avellino il 15.06.2013. Per_1
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coni venuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, hanno previsto l'affido esclusivo di alla madre, un mantenimento di euro Per_1
200,00 mensile, posto a carico del padre, oltre elle spese straordinarie (mediche e scolastiche) e, infine, la previsione di un diritto di visita calibrato, dapprima tramite videochiamate, poi tramite incontri protetti, gradualmente e con gli accorgimenti più opportuni. Tra le ulteriori condizioni economiche, in estrema sintesi, inoltre, è altresì prevista l'assegnazione della casa coniugale al padre e la cessione, da parte della , del 50% CP_1 dell'unità immobiliare, meglio descritta nel ricorso, al (il quale rterà, per Pt_1 intero, la rata di mutuo), da effettuarsi sotto la forma dell'impegno a trasferire (punto n. 11 dell'accordo), all'uopo recandosi presso un notaio dopo l'omologa, qualora non fosse possibile effettuare la cessione con il presente provvedimento.
Medio tempore, pervenuta d'ufficio la relazione del Servizio Sociale di BARONISSI del 24.03.2025, il Giudice delegato ha compiuto ulteriori accertamenti tramite l'indicato Servizio e, all'esito, all'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione
– tuttavia con le precisazioni che seguono in ordine al regime di visite ed al trasferimento immobiliare – in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né, allo stato, all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è anche garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche). In relazione, poi, agli esiti degli accertamenti come effettuati dal Servizio Sociale di IS, è emerso come sia molto attaccata alla figura materna, a cui il Servizio ha, peraltro, Per_1 suggerito di rec aiori, presso la sorella della , ove sarebbe anche presente la CP_1 figlia, coetanea di , figura di riferimento senz'altro positiva (relazione del 2304.2025), Per_1 per ivi trovare un e favorevole alla serenità del nucleo familiare materno. Il Servizio, pertanto, ha anche precisato come appaia, allo stato, disfunzionale la ripresa dei rapporti con la figura paterna e che, invece, pur valorizzando il legame con quella materna, si suggerisce un sostegno familiare, all'uopo predisponendo misure di sostegno del nucleo familiare e della minore stessa (la quale, peraltro, pare anche rifiutare gli incontri con la figura paterna). Dalla suddetta relazione, invero, è altresì emerso come il padre abbia avuto, in passato, problematiche di tossicodipendenza e di abuso di sostanze alcoliche e che sia in cura presso il SERD di Cava De' Tirreni (Sa), peraltro il Servizio Sociale rappresentando come si stia adoperando per convincerlo a scegliere il percorso comunitario che, per l'effetto, possa aiutarlo ad uscire dalla situazione di tossicodipendenza, circostanza che, allo stato, farebbe presumere come dette problematiche siano ancora attuali. Dalla relazione, poi, è altresì emerso come la madre – secondo quanto riferito al Servizio – pur non volendo recidere i rapporti della figlia con il padre, ritiene che sia imprescindibile un completo recupero riabilitativo, tanto più che, quando è sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti, il diventerebbe anche violento, avendo costei anche formulato denunce Pt_1 per violenze e bite in passato.
Infine, dagli esiti dell'ultima relazione del 03.10.2025, i Servizi Sociali hanno dato atto di aver attivato i percorsi di sostegno alla genitorialità della madre e di psicoterapia della bambina che, peraltro, procedono positivamente, avendo elaborato il distacco dalla figura paterna Per_1 che, peraltro, non vede dal mese di luglio de rrente. Sennonché, precisano di non essere più riusciti a contrattare il padre di che, a fronte Per_1 della propria dichiarazione di intenti, dal mese di luglio dell'anno corrente, oltre a non vedere la figlia, si è rifiutato di sottoporsi ai percorsi di recupero presso il SERD, ove i Servizi Sociali lo avevano accompagnato.
Conclusivamente, pur recependo l'accordo raggiunto dalle parti in ordine ai punti n.ri 13, (ovvero l'affido esclusivo di alla madre, ) con impegno di Per_1 Controparte_1 questa a comunicare al pad ite cellulare, rilevanza assunte nell'interesse della figlia ed il mantenimento mensile di euro 200,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della peculiare situazione familiare accertata, il Tribunale ritiene, altresì, nel superiore e prevalente interesse della minore di dovere: Per_1
- disporre (e, pertanto, proseguire) un supporto individuale, di psic et similia a favore di , affinché la si aiuti ad elaborare i vissuti traumatici, anche nei confronti Per_1 della figura paterna, all'uopo conferendo la delega al Servizio Sociale di IS (con facoltà di sub-delega al Servizio territorialmente competente, laddove la madre si trasferisca altrove con ), Per_1
- disporre un servizio d va domiciliare e sostegno alla genitorialità per il nucleo familiare materno, supportandolo nell'attuazione delle scelte da assumere nell'interesse della minore , tenuto conto dell'affido esclusivo di lei alla madre, come in tal Per_1 sede concord ccettato dalle parti e disposto;
- invitare e a sottoporsi a percorsi di sostegno Parte_1 Controparte_1 alla geni c ale di IS, con facoltà di sub- delega al Servizio Sociale territorialmente competente;
- invitare, altresì, a sottoporsi a percorsi di recupero dall'abuso di Parte_1 sostanze alcolich sso il SERD competente ove già è in cura, posto che solo il completo recupero da tali problematiche (in uno, peraltro, anche all'esito positivo dell'eventuale andamento degli incontri che il Servizio Sociale vorrà prevedere) potrà gettare le basi per l'esercizio di una genitorialità paterna effettiva e responsabile;
- un monitoraggio costante del nucleo familiare, con relazioni periodiche da comunicare al Giudice Tutelare ed al PM in sede (giacché ricorrente ex lege ai sensi dell'art. 473 bis n. 13 c.p.c. ove ritenuto, nel superiore e prevalente interesse dei minori) e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
- inizialmente:
1. sospendere gli incontri padre/figlia (salvo l'obbligo informativo della madre vero il padre) tenuto conto di come anche i Servizi Sociali li hanno ritenuti, allo stato, dannosi, dovendo, invero, prima il superare le proprie problematiche di dipendenza Pt_1 dall'alcool e dagli stupefac superare, positivamente, i percorsi di sostegno Per_1 individuale ai quali si sta sottop
2. valutare, avendo sul punto il Servizio Sociale di IS (o il Servizio Sociale sub- delegato, laddove la madre si trasferisca altrove con ), in uno a proprie figure Per_1 professionali di riferimento, l'opportunità di comincia ntri protetti con il padre, conferendo, altresì, la più ampia delega in ordine al quomodo (se, inizialmente, tramite solo videochiamata e, poi, di persona, gradualmente, anche per il tramite di incontri all'esterno degli Ufficio, ma con la presenza dei Servizi Sociali);
3. valutare, infine, all'esito del positivo superamento di tutti percorsi suddetti e del concreto accertamento circa l'assenza di ragioni di pregiudizio per la prole minore, se prevedere un calendario di incontri liberi, anche sul punto riservando al Servizio ampio mandato
4. fermo restando l'obbligo di monitorare e relazionare alle Autorità competenti e sopra indicate ogni situazione eventualmente pregiudizievole per e, comunque, Per_1
l'andamento dei percorsi sopra indicati;
- mandare, infine, il presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede, ex art. 337 c.c., ai fini della vigilanza attiva;
In relazione, poi, alle residue condizioni concordate (punti dal numero 3 al numero 10) e relative alla cessione gratuita del 50% della quota della relativa alla casa coniugale, sita in CP_1
IS, alla via Rossini Gioacchino n. 58, con i l di pagare, per l'intero, la Pt_1 rata del mutuo insistente sull'immobile (nonché alle u ndizioni accessorie ivi analiticamente indicate), delle stesse il Tribunale si limiterà a prenderne atto, giacché, in astratto e per come documentate, non sono affatto suscettibili di contenuto dispositivo. Al ricorso, infatti, non sono stati allegati i titoli di proprietà, né, invero, la documentazione di cui all'art. 567 c.c., nonché l'eventuale ed alternativa relazione notarile (certificazione ipocatastale attestante la proprietà nel ventennio) e l'ulteriore documentazione tecnica, comprovante l'assenza di abusi sull'immobile da trasferire (eventuale perizia giurata attestante l'assenza di abusi e la conformità dell'immobile ai titoli edilizi rilasciati dall'Ente amministrativo competente), nonché l'eventuale ed ulteriore documentazione, ex lege, idonea allo scopo. D'altronde le parti stesse accettano, per l'ipotesi in cui il trasferimento non possa in tal sede avvenire (tenuto conto dell'omesso deposito documentale suddetto), di ritenere l'accordo valido quale “impegno a trasferire” (punto n. 11), con riserva di recarsi presso il Notaio per la formalizzazione dell'atto traslativo e degli obblighi conseguenziali. Per questo motivi, in relazione alle precitate statuizioni, il Tribunale si limiterà a prendere atto di quanto sopra esposto, valendo, per l'effetto, la pattuizione di cui agli artt. 3-10 quale impegno a trasferire la quota immobiliare, ivi indicata (con il correlato impegno di corrispondere le rate di mutuo afferenti all'immobile), di cui al successivo punto n. 11 che detto impegno, invero, espressamente indicata, prendendo, infine, atto anche delle ulteriori e residuali condizioni accessorie, in tal ultimo punto indicate.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in IS (Sa) il 24/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 31);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e, per l'effetto:
affida in forma esclusiva , nata ad [...] il [...], alla madre, Persona_2
, prevalente presso di lei;
Controparte_1 la madre informerà il padre circa le decisioni di massima importanza assunte nell'interesse della figlia, con le modalità di cui al punto n. 13 del ricorso congiunto;
- dispone che il Servizio Sociale di IS, o il Servizio Sociale sub-delegato territorialmente competente, adempia agli incombenti in conformità e nei termini di cui in parte motiva, in tal sede richiamati per relationem ed a cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- invita le parti a sottoporsi a percorsi di sostegno alla genitorialità e, quanto ad Pt_1
, a sottoporsi a percorsi di recupero dall'abuso di sostanze alcoliche o di
[...] nti presso il SERD competente, ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- manda la Cancelleria per la Comunicazione al Giudice Tutelare in sede, ai fini della vigilanza attiva ex art. 337 c.c.;
- pone a carico di la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia, da corrispondere ad entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 rivalutabile come di Legge sulla
- pone, nella misura del 50%, le spese straordinarie (scolastiche e mediche) sostenute per a carico di , restando la restante parte a carico della Per_1 Parte_1 ma - pone l'importo dell'Assegno Unico, attualmente quantificato nella misura di euro 189,00 al 100% a beneficio della madre, domiciliataria della prole.
- Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di cui ai punti dal n.ro 3 al n. 12 e, per l'effetto,
prende atto dell'impegno a trasferire gratuitamente – di ed a Controparte_1 favore di – la quota del 50% della con ui al Parte_1 ricorso, s a via Gioacchino Rossini n. 58 con correlato impegno del ad assumersi il pagamento dell'intera rata di mutuo accesso sull'immobile; Pt_1
- prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e di mantenimento;
- prende atto che entrambi i coniugi esprimono consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
- accordi qui tutti richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, con deliber 18.06.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire