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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.3.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Elia Parte_1
Ricorrente
O Parte_2
rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_1 dall'Avv. A. Alfiero
-ITL di Brindisi rappresentato e difeso dai funzionari, Dott.sse L. Picarella, D. Maiorano
e S. Sibilio
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.5.2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella n. 02420200007787009000, notificata in data 3.5.2022, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 7860,33 a titolo di sanzioni amministrative dell'ITL relative all'anno 2018.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- l'inesistenza della notifica della cartella in quanto effettuata in violazione dell'art. 26 dpr 602/73;
- l'omessa allegazione di copia dell'atto presupposto;
- l'omessa notifica degli atti presupposti;
- la prescrizione del credito.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che eccepiva l'incompetenza per materia Controparte_1 del giudice adito. Rilevava l'infondatezza dei motivi di opposizioni concernenti l'asserita nullità della notifica della cartella, evidenziando in ogni caso l'operatività della sanatoria di cui agli art. 160 e 156 comma 2 c.p.c., per raggiungimento dello scopo.
Contestava poi gli ulteriori motivi di doglianza, invocando la proroga dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 dl 18/2021.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
In occasione dell'udienza del 14.12.2023, tenuto conto dell'eccepita omessa notifica degli atti presupposti, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ITL che, regolarmente costituitosi in giudizio, contestava gli avversi assunti, evidenziando di aver proceduto dapprima alla notifica, in data 19.7.2016, del verbale ispettivo e poi alla notifica, in data 17.10.2018, dell'ordinanza ingiunzione n. 508/2018. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, atteso che la cartella di pagamento è stata emessa per il pagamento di sanzioni amministrative irrogate, in materia di lavoro, dall'ITL.
Ciò posto, risulta fondato ed assorbente rispetto ad ogni altra eccezione il motivo di censura concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Appare a tale scopo opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: "Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981".
Nel caso di specie, parte ricorrente ha tempestivamente eccepito l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo.
ITL – costituendosi in giudizio- ha prodotto documentazione dalla quale si evince che il messo comunale, incaricato di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c, ha attestato di aver “depositato l'originale del presente atto nella Casa Comunale”, di “aver affisso avviso del deposito alla porta dell'abitazione del contribuente, dandogliene notizia per raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Tuttavia, in atti, non consta prova dell'avvenuta notifica di tale raccomandata informativa, né dell'invio della stessa (cfr. Cass. 27446/2022).
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto, prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso (cfr.Cass.n.2868/2017).
Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, poi espressamente ritenendo che '.... Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale di questa
Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso
l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014' – cfr. Cass. n. 2868/2017”. (Cass. Civ.
17235/2018 e successive conformi).
D'altronde, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, mentre "nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8, (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Alla luce dei rilievi che precedono non può ritenersi provata la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione, con l'effetto che deve ritenersi illegittima l'iscrizione a ruolo del relativo credito.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori questioni formulate dalle parti.
Non essendo emersi profili di illegittimità addebitabili ad le spese tra quest'ultima CP_2
ed il ricorrente si compensano integralmente.
Le spese di lite - liquidate in considerazione del valore della controversia e di questioni giuridiche complesse- vanno poste a carico dell'ITL secondo il principio della soccombenza, avendo l'ente creditore attivato la procedura di riscossione del credito in assenza di prova circa la regolare notifica della presupposta ordinanza ingiunzione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ed così provvede: CP_3 Controparte_1
annulla la cartella di pagamento opposta;
condanna ITL al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00 – somma già decurtata ai sensi dell'art. 130 TUSG - oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge in favore dello Stato;
compensa le spese tra e il ricorrente. CP_2
Brindisi, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere