TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/11/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4217/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4217/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Michela Izzo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e Controparte_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Lumaca e Marina Ragozzino, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: applicazione art. 29 CCNL 2016-2018- art. 106 comma 5 CCNL 2019-2021
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere dipendente dell' con qualifica di Collaboratore Professionale D, Fascia 1, Parte_2 Parte_3 in servizio presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa (CE), ha dedotto che nel rispetto della normativa contrattuale nonché delle disposizioni vigenti in materia, aveva svolto la propria attività lavorativa su turni (diurni e notturni) settimanali prestando servizio nei giorni festivi infrasettimanali, risultanti dai fogli di servizio allegati ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
che non aveva goduto del riposo compensativo né percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” per il periodo dal l gennaio 2012 al dicembre 2022.
Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “accogliere il ricorso de quo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. oggi art. 29 CCNL 2016-2018 e art. 106 comma 5 CCNL 2019-2021 e già art. 9 ccnl accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed - per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro
2.936,76 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Con espressa riserva di agire per le prestazioni lavorative in più rese in futuro e che non dovessero essere liquidate in forza di eventuale integrazione dei conteggi allegati”. Parte L' resistente si è costituita in giudizio e sulla base di varie argomentazioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di accoglimento del Tribunale di Napoli, nonché di questa sezione del Tribunale di Napoli
Nord.
Il ricorrente appartiene alla categoria del personale turnista e vi è prova documentale della percezione, per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricadesse in un giorno festivo , dell'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995. L'istante lamenta che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non viene ulteriormente remunerato anche con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 29 CCNL 2016-2018, né gli è stato consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto vantato dal lavoratore alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già percepita. La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea. In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021: “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999,
l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' , CP_1 fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità
e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Anche recentemente la Suprema Corte ha affermato che: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023,
n.20743).
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui risulta assegnato il ricorrente, nonché delle stampe dei cartellini marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui costui era di turno ed ha prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio. Parte Quanto alla mancanza di una istanza entro i termini previsti dal CCNL eccepita dall' si condivide quanto argomentato sul punto dalla Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 3886/2024 pubbl. il
08/01/2025 RG n. 626/2024 e Sentenza n. 93/2024 secondo cui: “…….Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.”
È, inoltre, pacifico che con riferimento a tali giorni il ricorrente non ha goduto di riposo compensativo così come dallo stesso allegato e non avendo la resistente provato il riconoscimento in favore dell'istante del riposo fruito connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata. In relazione a tali giornate festive infrasettimanali, pertanto, spetta al ricorrente il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, nel periodo indicato in ricorso.
Venendo poi all'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente Part dall' esistente, la stessa deve essere accolta con riguardo ai crediti che sarebbero maturati fino ad aprile 2019, laddove il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è rappresentato dal ricorso introduttivo del 22.04.2024.
Ed invero, i benefici economici richiesti in questa sede sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; atteso che il rapporto di lavoro in oggetto è assistito dalla garanzia della stabilità, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere in corso di rapporto di lavoro.
Per i crediti rivendicati è stata versata in atti lettera di diffida con valore di atto interruttivo della prescrizione da parte del sindacato Nursing up a cui però non ha aderito il ricorrente, non risultando nell'elenco degli iscritti.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato dal ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051). Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati. La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare l'importo di € 2.936,76, in favore del ricorrente, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella Paesano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso di cui all'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso;
Parte b) per l'effetto, condanna l' convenuta a pagare in favore del ricorrente l'importo di € 2.936,76, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
c) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €
1.314,00 oltre € 49,00 per spese di contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15 %,
IVA E CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 1/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4217/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Michela Izzo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e Controparte_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Lumaca e Marina Ragozzino, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: applicazione art. 29 CCNL 2016-2018- art. 106 comma 5 CCNL 2019-2021
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere dipendente dell' con qualifica di Collaboratore Professionale D, Fascia 1, Parte_2 Parte_3 in servizio presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa (CE), ha dedotto che nel rispetto della normativa contrattuale nonché delle disposizioni vigenti in materia, aveva svolto la propria attività lavorativa su turni (diurni e notturni) settimanali prestando servizio nei giorni festivi infrasettimanali, risultanti dai fogli di servizio allegati ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
che non aveva goduto del riposo compensativo né percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” per il periodo dal l gennaio 2012 al dicembre 2022.
Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “accogliere il ricorso de quo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. oggi art. 29 CCNL 2016-2018 e art. 106 comma 5 CCNL 2019-2021 e già art. 9 ccnl accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed - per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro
2.936,76 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Con espressa riserva di agire per le prestazioni lavorative in più rese in futuro e che non dovessero essere liquidate in forza di eventuale integrazione dei conteggi allegati”. Parte L' resistente si è costituita in giudizio e sulla base di varie argomentazioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di accoglimento del Tribunale di Napoli, nonché di questa sezione del Tribunale di Napoli
Nord.
Il ricorrente appartiene alla categoria del personale turnista e vi è prova documentale della percezione, per il lavoro prestato nel caso in cui il turno ricadesse in un giorno festivo , dell'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995. L'istante lamenta che, nel caso di lavoro prestato in coincidenza di una festività infrasettimanale, non viene ulteriormente remunerato anche con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 29 CCNL 2016-2018, né gli è stato consentito di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale.
Oggetto della presente controversia è, quindi, il diritto vantato dal lavoratore alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già percepita. La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea. In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021: “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999,
l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' , CP_1 fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità
e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Anche recentemente la Suprema Corte ha affermato che: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023,
n.20743).
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza in ragione dell'attività cui risulta assegnato il ricorrente, nonché delle stampe dei cartellini marcatempo versate in atti che riportano le giornate festive infrasettimanali in cui costui era di turno ed ha prestato attività lavorativa per l'arco temporale dedotto in giudizio. Parte Quanto alla mancanza di una istanza entro i termini previsti dal CCNL eccepita dall' si condivide quanto argomentato sul punto dalla Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 3886/2024 pubbl. il
08/01/2025 RG n. 626/2024 e Sentenza n. 93/2024 secondo cui: “…….Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.”
È, inoltre, pacifico che con riferimento a tali giorni il ricorrente non ha goduto di riposo compensativo così come dallo stesso allegato e non avendo la resistente provato il riconoscimento in favore dell'istante del riposo fruito connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata. In relazione a tali giornate festive infrasettimanali, pertanto, spetta al ricorrente il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, nel periodo indicato in ricorso.
Venendo poi all'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente Part dall' esistente, la stessa deve essere accolta con riguardo ai crediti che sarebbero maturati fino ad aprile 2019, laddove il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è rappresentato dal ricorso introduttivo del 22.04.2024.
Ed invero, i benefici economici richiesti in questa sede sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; atteso che il rapporto di lavoro in oggetto è assistito dalla garanzia della stabilità, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere in corso di rapporto di lavoro.
Per i crediti rivendicati è stata versata in atti lettera di diffida con valore di atto interruttivo della prescrizione da parte del sindacato Nursing up a cui però non ha aderito il ricorrente, non risultando nell'elenco degli iscritti.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato dal ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051). Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati. La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare l'importo di € 2.936,76, in favore del ricorrente, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella Paesano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso di cui all'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso;
Parte b) per l'effetto, condanna l' convenuta a pagare in favore del ricorrente l'importo di € 2.936,76, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
c) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €
1.314,00 oltre € 49,00 per spese di contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15 %,
IVA E CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 1/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano