Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6502/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Solza;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 18.3.2025 i ricorrenti, alla luce della richiesta di chiarimenti
1
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2) pronunciare la separazione personale dei IGg.ri ordinando al Parte_3
competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) assegnare la casa coniugale sita in Genova (GE), in Via Sergio Piombelli nr.26 /B int.3, in comproprietà tra i coniugi, alla IG.ra con relativi arredi e corredi;
Pt_1
4) dare atto che il IG. ha già trasferito la propria residenza in Rapallo, corso Parte_2
Goffredo Mameli 239/3;
5) considerata l'età della FI , maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, nulla disporre in ordine al regime di frequentazione con i genitori e, in punto economico, porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della FI, entro il giorno 10 (dieci) di Parte_1
ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, fino a quando la FI non sarà Per_1
economicamente autosufficiente;
6) quanto alle spese straordinarie per la FI, per la cui individuazione si rimanda al Verbale della sezione IV famiglia del Tribunale di Genova del 15/09/2016, disporre che siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) porre in capo al IG. l'obbligo di corrispondere la cifra di euro 900,00 Parte_2
(novecento/00) a titolo di mantenimento per la moglie, da corrispondere alla IG.ra Pt_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT, e ciò fino al mese di giugno 2029 quando terminerà il contratto di mutuo relativo alla casa coniugale stipulato con Banca Intesa San Paolo s.p.a. ed avente rata di euro 3714,92 semestrali;
8) a seguito della cessazione del mutuo e dunque a partire dal mese di luglio 2029, disporre che il IG. dovrà versare la somma di euro 700,00 (settecento/00) a titolo di Parte_2
mantenimento per la moglie, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 10 Parte_1
(dieci) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 9) a definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, stabilire che:
- il IG. si impegni a trasferire a titolo definitivo la propria quota di Parte_2
proprietà, pari alla metà, alla IG.ra , che accetta e si impegna a acquisire, Parte_1
divenendone piena ed esclusiva proprietaria, del seguente bene immobile:
- appartamento sito in Genova, in Via Sergio Piombelli nr.26 /B int.3, al piano primo, avente accesso da scala a servizio esclusivo dell'appartamento in oggetto e che si diparte dal piano della strada, composto da tre vani utili oltre accessori, con annesso sottoscala censito al
Catasto Fabbricati di Genova: Sezione RIV, Foglio 36, particella 666, Sub. 2, Z.C. 4, Cat. A/4, classe 4, Vani 5, rendita euro 309,87, avente confini: vano scale, muri perimetrali su distacco a tre lati;
- la parte promittente cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto degli immobili, come parte promissaria acquirente attesta e conferma;
- La parte promittente cedente dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente atto è di sua assoluta ed esclusiva proprietà e libera disponibilità in forza del seguente titolo:
- atto di compravendita del 02.04.2004 a Rogito Notaio R.G. n. 15452, R.P. n. Persona_2
9121, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Genova- Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 07.04.2004 – al n. 2616, serie 17, con riferimento all'appartamento sito in Via Sergio Piombelli nr.26 /B int.3;
- l'immobile è libero da trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche ad eccezione di quella iscritta a garanzia del mutuo di cui in appresso stipulato per l'acquisto dell'appartamento sito in Via
Sergio Piombelli nr.26 /B int.3, ipoteca che si lascia sussistere;
Il mutuo che grava sull'immobile di cui sopra sarà onorato fino a scadenza dalla IG.ra ; Pt_1
- quanto sopra descritto verrà rispettivamente ceduto ed acquisito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze, accessioni, passi ed accessi, servitù attive e passive;
- si dichiara che il presente accordo di impegno al trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale al fine di regolare tutti i rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi, altresì le parti dichiarano che intendono avvalersi del beneficio dell'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e di ogni altra tassa, di cui all'art. 19, L. 6 marzo
3 1987, n. 74 e successive integrazioni e modificazioni;
anche in applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/5/1999. In ogni caso invocano fin d'ora l'applicazione di tutte le agevolazioni di legge, ivi comprese le agevolazioni prima casa;
10) i IGg.ri si impegnano a recarsi da un Notaio, da loro scelto Parte_3
congiuntamente, per procedere al trasferimento immobiliare, entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'omologa di separazione con accollo dei relativi oneri metà ciascuno;
11) qualora, anche a seguito del trasferimento dell'immobile, la IG.ra decidesse di Pt_1
vendere la casa coniugale sita in Via Sergio Piombelli 26B/int. 3, il ricavato della vendita sarà suddiviso equamente tra la IG.ra , il IG. e la FI Pt_1 Parte_2 Persona_3
nella misura di 1/3 ciascuno;
12) autorizzare i coniugi al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altri titoli equipollenti validi per l'espatrio;
13) compensare interamente le spese di giudizio tra le parti”;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi – dalla cui unione è nata la FI il 1.12.2001 – hanno contratto Per_1
matrimonio in Genova (GE) il 12.9.1998 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni richieste;
4
considerato che
deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate, nei termini sopra riportati.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 553, parte II, serie A, anno 1998), e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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