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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 459/2020,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Nunziata Aniello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro
soc. RE UT SS.NI S.P.A , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'
Avv.to Lucio Cacciapuoti, che la rappresenta e difende giuta procura in atti
Convenuta
Nonché
Controparte_1
convenuta/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 22/10/2024 e relative note difensive . MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
26/05/2017 in Nola, alle ore 17,30 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del motoveicolo Piaggio tg CD 35097 , di proprietà di . Controparte_2
Nell'occasione , il prefato motociclo veniva attinto da una autovettura Citroen C 3 tg
CN 457 PZ , di proprietà di , il cui conducente, nel percorrere Controparte_1
via San Gennaro con direzione PA PA , in direzione opposta a quella dell'attore processuale, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un luogo privato, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclista ed invadeva l'opposta corsia di marcia, omettendo altresì di concedere la dovuta precedenza.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una compromissione fisica scaturente in danno biologico personalizzabile, oltre che un danno morale .
SI , Reale Mutua s.p.a quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza della domanda attorea stante l'incongruità della descrizione dell'evento lesivo e le conseguenze sulla persona dell'infortunato.
Svolta ua attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, acquisite le prove documentali, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate al soggetto giuridico coobligato in solido, in data 22 1 2019 con modalità telematica alla impresa assicuratrice, e con lettea raccomdata a/r alla legittimata passiva , tanto a fronte di un giudizio incoato il 16 01 2020 con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Si consideri, poi, che va dichiarata la contumacia di , Controparte_1
raggiunta da notifica ex art. 139 cpc in data 16 01 2019.
Circa, poi, la procedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura ben superiore al limite di € 50.000,00 disposto dalla norma , evincendosi un quantum debeatur individuato in € in un range tra € 52.000,00 e 260.000,00, conseguendone il rigetto della eccezione.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 29/11/2022 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi indifferente) . Tes_1
Dalla sintesi delle deposizioni rese si riporta quanto segue:..” ero a bordo della mia autovettura in qualità di conducente e , provenendo da S. Gennaro Vesuviano, mi recavo verso Nola.
ADR: si trattava di una strada che percorreva un centro abitato ed era a doppio senso di circolazione.
ADR: dinanzi a me vi era un motorino con due persone a bordo a pochi metri di distanza, allorchè ho visto una autovettura che percorreva il senso opposto di marcia effettuare una svolta a sinistra ed impattare il motoveicolo con il proprio lato anteriore, precisando che lo scooter veniva danneggiato sul lato anteriore sinistro;
ADR: mi sono fermato ed ho accertato la presenza di un uomo e di una donna a terra caduti dal motorino;
ADR: i malcapitati presentavano escoriazioni sul corpo e lamentavano dolenza;
ADR: tanto accadeva alcuni anni fa, di certo prima dell'anno 2020, di pomeriggio ed era bel tempo;
ADR: era, se non erro, la stagione primaverile;
ADR: ho notato che alcuni astanti si adoperavano a chiamare i soccorsi tant'è che dopo un pò ho visto arrivare l'ambulanza.
ADR: ho provveduto a lasciare i miei dati ad uno dei malcapitati, ovvero, all'uomo che si era infortunato rendendoni disponibile a testimoniare se necessario.
ADR: è la prima volta che mi capita di testimoniare in un processo per risarcimento danni da sinistro stradale.
ADR: esibito un rilievo fotografico in copia estratto dal verbale Autorità il teste conferma la collocazione ove accadde il sinistro in questione.
ADR: a bordo del veicolo antagonista vi era una donna la quale , scesa dall'auto, mi è parsa schioccata per l'evento, e ripeteva tra ..” che cosa ho combinato..!”
ADR: preciso che l'impatto ebbe a verificarsi esattamente nella medesima carreggiata che percorrevo io, ovvero, anche lo scooter
ADR: entrambi gli occupanti del motoveicolo indossavano il caso protettivo…”
Contestualmente, veniva ascoltato il secondo teste ammesso, dichiaratosi Tes_2
Testi indifferente, dalle cui deposizione si evince quanto trascritto..” ricordo che nell'anno 2017, di pomeriggio, probabilmente nel periodo primaverile, mi trovavo a correre a piedi da S.Gennaro in direzione NOLA, in quanto effettuavo training.
ADR: percorrevo una strada trafficata che intersecava un centro abitato, allorchè mi sono accorto di una autovettura che svoltava nei pressi di una abitazione privata , intersecando l'ingresso privato svoltando a sinistra;
ADR;il mio punto di vista era tale da consentirmi la visuale dell'accaduto e , all'uopo, preciso che dinanzi a me vi era un motorino con due persone a bordo e che veniva impattato con la parte anteriore della vettura sulla fiancata sinistra del motoveicolo.
ADR: a seguito dell'impatto i due sullo scoter cadevano a terra , precisando che gli stessi indossavano un casco protettivo. ADR: mi sono avvicinato per accertarmi delle conseguenze, ed ho constatato che i mentovati si lamentavano per dolori al corpo.
ADR: alla guida della autovettura antagonista vi era una donna che, scesa dal veicolo, ammetteva le proprie responsabilità dell'accaduto.
ADR: non mi sono trattenuto sino al mento dell'arrivo di soccorsi che comunque qualcuno ha chiamato.
ADR: invero conoscevo di vista i coniugi e la signora , pertanto non è Pt_1 Per_1
stato difficile per loro giungere a me per chiedermi di prestare testimonianza nel processo.
ADR: non è la prima volte che faccio testimonianza in un sinistro stradale ma sono di certo passati molti anni da allora;
ADR: l'incidente è accaduto in presenza di astanti di cui non conosco l'identità.
ADR: il punto di impatto del sinistro avvenne nella corsia di marcia dello scooter…”
Orbene a prescindere dalla coincidenza speculare delle due deposizioni le quali, di fatto, confermano la descrizione dei fatti esposti in libello introduttivo, appare evidente che il conducente della autovettura che era impegnata nella svolta a sinistra tenesse una condotta di guida non conforme al disposto del Codice della Strada.
A mente di quanto regolamentato dall'art. 154 , infatti, …” art1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare….”
..”b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale...”
L'omissione delle plurime prescrizioni, dunque, postula una ipotetica responsabiltà a carico esclusivo del veicolo di parte convenuta , mancando la prova contraria che il conducente di quest'ultimo abbia effettivamente intrapreso tutte le precauzioni del caso.
Di contro, dalle sommarie informazioni rese a seguito dell'intervento della pattuglia dei Carabinieri chiamati sul posto a seguito del sinistro si desume che alcuna collisione vi sia stata tra i veicoli coinvolti, tanto tenuto conto che lo stesso conducente del motociclo descrive la dinamica evidenziando che la perdita di equilibrio sia stata indotta dalla manovra di svolta a sinistra e che la collisione con lo stesso sia avvenuta solo a seguito della manovra eversiva .
Come è noto il verbale delle Autorità intervenute sul luogo di un incidente fa fede sino a querela di falso , stante la natura fidefacente del documento stilato dai verbalizzanti, conseguendone che le stesse possano adiuvare il quadro istruttorio emerso in corso di interpello per testi , confluendo nella sintesi del libero convicimento del giudice.
Ciò posto, appare altamente probabile, secondo il noto principio del “ ..più probabile che non.. “ ( ex multis, Cass. 25885 del 2022) ,che il sinistro sia stato ingenerato da una turbativa prodotta dalla svolta a sinistra della autovettura in spregio alle disposizioni di cui all'art .154 del CDS , tenuto conto della contestuale probabilità di una condotta di guida non commisurata alle condizioni descritte dall'art. 141 della medesima fonte normativa, con particolare riferimento agli artt. 1,2 e 3.
Ne consegue che non possa escludersi l'applicazione pedissequa delle conseguenze previste dall'art 2054 c.c. comma II.
Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che la mancata precedenza ai veicoli che circolano sull'asse viario, sì come descritto dall'art. 154 del CDS, imponga un criterio di maggior severità a carico di chi abbia violato tal obbligo, conseguendone una responsabilità gradata in misura del 70% ad onere della autovettura tg. CN 457PZ.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU alla dott.ssa alla quale venivano posti i quesiti Persona_2
attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee
, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno. Dalla disamina delle conclusioni rese, inoltre dal cosulente non si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, precisando di non aver reso usurante quello già esercitato.
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 14 % ; temporanea assoluta giorni 30; temporanea parziale al 75 % gg 30; temporanea parziale al 50% di gg 30;temporanea parziale al 25% gg 30.
Nulla per le spese mediche .
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 48 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 33.108,00 ( valore punto danno biologico € 3.091,34 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024 ).
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,00 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 2.587,50 ;per la temporanea parziale di gg 30 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 1.725,00; per la temporanea parziale di gg 30 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di €. 862,50.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 41.733,00.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essre riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
In sintesi, la domanda attorea , tuttavia, va accolta nella misura sopra indicata ma opportunamente ridotta del 30% in virtù della corresponsabilità non paritaria
, dando un totale di € 29.211,00, stante la responsabilità in ordine al 70% della parte convenuta che va dichiarata contumace, posta la Controparte_1
notifica ex art .139 cpc perfezionatasi il 16 01 2020.
Le spese e competenze di giudizio seguono la parziale soccombenza e, per lo effetto, vanno liquidate sulla minor somma riconosciuta.
Restano a carico esclusivo dei convenuti in solido le spese di CTU.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la responsabilità in misura del 70% di quest'ultima nella causazione del sinistro;
per lo effetto condanna quest'ultima, in una con la al Controparte_3
pagamento , infavore dell'attore, della somma di € 29.211,00 oltre interessi di legge dal dì della domanda giudiziale, oltre rivalutazione monetaria da calcolare sulla somma originaria devalutata dagli interessi;
condanna, altresì, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre € 7.616,00 per compensi parametrati, oltre accessori di legge con attribuzione.
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Nola 14 febbraio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata