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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR di AL
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sospensione indennità accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2025, e notificato il successivo 5.2.2025, Parte_1
– premesso di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n. 077999374, nonché di
[...] indennità di accompagnamento, essendo stata riconosciuta quale invalida ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (oltre che in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo che, con due missive ricevute in data CP_ 7.12.2024, l' le aveva comunicato la “sospensione della prestazione di Invalidità civile per mancata presenza a visita di revisione”, a decorrere da dicembre del 2024, e lamentando di non essersi mai vista recapitare l'invito a sottoporsi alla visita di revisione.
Deduceva la ricorrente che la missiva datata 12.11.2024, con cui era stata invitata a presentarsi a visita di revisione per il giorno 4.12.2024, in realtà non era mai pervenuta nella propria sfera di conoscenza e/o conoscibilità, poiché asseritamente “sconosciuta” presso il luogo di residenza anagrafica.
Denunciata, pertanto, l'illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dall'Ente, non essendo a sè imputabile il mancato recapito della missiva, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della sospensione della prestazione Cat. INVCIV n. 077999374 di indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2024 per tutti i motivi esposti in premessa e per l'effetto, condannare l' – Sede di Andria al ripristino della prestazione Cat. INVCIV n. CP_1
077999374 in favore della sig.ra , sino alla nuova convocazione a visita di Parte_1 revisione;
2) Condannare l' al pagamento delle spese di lite e competenze professionali CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, risulta per tabulas che l' abbia riliquidato la prestazione CP_2 assistenziale, ricalcolandola a decorrere dall'1.1.2025 e quantificando un credito per l'assistita
– fino al 30.9.2025 – complessivamente pari ad euro 4.878.18 (si veda la comunicazione di riliquidazione datata 8.8.2025, allegata alle note di trattazione depositate dalla ricorrente il
3.10.2025).
2 2.3. Quanto precede non esaurisce, tuttavia, la materia del contendere, posto che – come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente – la comunicazione di riliquidazione reca, quale data di ripristino, quella dell'1.1.2025, laddove la prestazione veniva sospesa con missiva del 7.12.2024.
Nel prospetto accluso alla nota di riliquidazione si fa, poi, menzione di una trattenuta di euro
542,02, quale operata sugli arretrati a titolo di “recupero indebito”.
E', pertanto, del tutto plausibile, in difetto di ulteriori specificazioni (invero, non fornite dall' , rimasto – come detto – contumace), che la predetta trattenuta, effettuata per un CP_2 importo corrispondente al rateo mensile dell'indennità di accompagnamento, sia imputabile al rateo di dicembre 2024.
Sennonchè, detta somma deve essere corrisposta alla parte ricorrente, non risultando imputabile all'assistita l'omessa presentazione alla visita di revisione.
Difatti, il certificato anagrafico versato in atti indica, quale luogo di residenza della l'indirizzo di via Giuseppe Di Vagno n. 2 – Trinitapoli (doc. 7), coincidente, Parte_1 peraltro, con quello riportato nell'intestazione della lettera di sospensione. CP_ Del resto, l' ha riliquidato – ancorchè parzialmente ed in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo – la prestazione assistenziale in questione, con ciò riconoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
Ne consegue la condanna dell'Ente alla restituzione, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 542,02, quale trattenuta sugli arretrati corrisposti con modello TE08 dell'8.8.2025, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'Avv. FR di AL, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 527/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, nei limiti di cui in motivazione;
CP_ b) condanna l' alla restituzione, in favore di della somma di euro Parte_1
542,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3 CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. FR di AL, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025
Il Giudice
VA TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR di AL
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sospensione indennità accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2025, e notificato il successivo 5.2.2025, Parte_1
– premesso di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n. 077999374, nonché di
[...] indennità di accompagnamento, essendo stata riconosciuta quale invalida ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (oltre che in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo che, con due missive ricevute in data CP_ 7.12.2024, l' le aveva comunicato la “sospensione della prestazione di Invalidità civile per mancata presenza a visita di revisione”, a decorrere da dicembre del 2024, e lamentando di non essersi mai vista recapitare l'invito a sottoporsi alla visita di revisione.
Deduceva la ricorrente che la missiva datata 12.11.2024, con cui era stata invitata a presentarsi a visita di revisione per il giorno 4.12.2024, in realtà non era mai pervenuta nella propria sfera di conoscenza e/o conoscibilità, poiché asseritamente “sconosciuta” presso il luogo di residenza anagrafica.
Denunciata, pertanto, l'illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dall'Ente, non essendo a sè imputabile il mancato recapito della missiva, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della sospensione della prestazione Cat. INVCIV n. 077999374 di indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2024 per tutti i motivi esposti in premessa e per l'effetto, condannare l' – Sede di Andria al ripristino della prestazione Cat. INVCIV n. CP_1
077999374 in favore della sig.ra , sino alla nuova convocazione a visita di Parte_1 revisione;
2) Condannare l' al pagamento delle spese di lite e competenze professionali CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati
(collegamento ipertestuale)”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, risulta per tabulas che l' abbia riliquidato la prestazione CP_2 assistenziale, ricalcolandola a decorrere dall'1.1.2025 e quantificando un credito per l'assistita
– fino al 30.9.2025 – complessivamente pari ad euro 4.878.18 (si veda la comunicazione di riliquidazione datata 8.8.2025, allegata alle note di trattazione depositate dalla ricorrente il
3.10.2025).
2 2.3. Quanto precede non esaurisce, tuttavia, la materia del contendere, posto che – come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente – la comunicazione di riliquidazione reca, quale data di ripristino, quella dell'1.1.2025, laddove la prestazione veniva sospesa con missiva del 7.12.2024.
Nel prospetto accluso alla nota di riliquidazione si fa, poi, menzione di una trattenuta di euro
542,02, quale operata sugli arretrati a titolo di “recupero indebito”.
E', pertanto, del tutto plausibile, in difetto di ulteriori specificazioni (invero, non fornite dall' , rimasto – come detto – contumace), che la predetta trattenuta, effettuata per un CP_2 importo corrispondente al rateo mensile dell'indennità di accompagnamento, sia imputabile al rateo di dicembre 2024.
Sennonchè, detta somma deve essere corrisposta alla parte ricorrente, non risultando imputabile all'assistita l'omessa presentazione alla visita di revisione.
Difatti, il certificato anagrafico versato in atti indica, quale luogo di residenza della l'indirizzo di via Giuseppe Di Vagno n. 2 – Trinitapoli (doc. 7), coincidente, Parte_1 peraltro, con quello riportato nell'intestazione della lettera di sospensione. CP_ Del resto, l' ha riliquidato – ancorchè parzialmente ed in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo – la prestazione assistenziale in questione, con ciò riconoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
Ne consegue la condanna dell'Ente alla restituzione, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 542,02, quale trattenuta sugli arretrati corrisposti con modello TE08 dell'8.8.2025, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'Avv. FR di AL, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 527/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, nei limiti di cui in motivazione;
CP_ b) condanna l' alla restituzione, in favore di della somma di euro Parte_1
542,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3 CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. FR di AL, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del giorno 08/10/2025
Il Giudice
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