Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 06.05.2025, la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nr. 4661/2023, 4687/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Biondi Pasquale Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dal Dirigente
[...]
Dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.08.2023, cui veniva assegnato nr. RG
4661/2023, la ricorrente in epigrafe premetteva: di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo pieno, in virtù di reiterati incarichi di Controparte_1
supplenza annuali, negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; di aver ricevuto incarichi, nello specifico: nell'anno scolastico 2019/2020, per un posto di sostegno minorati psicofisici, presso l'Istituto Statale Comprensivo “Via Volsinio” di Roma per 24 ore settimanali;
nell'anno scolastico
2021/2022, per un posto di sostegno minorati psicofisici, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Carlo
Alberto dalla Chiesa” di Roma per 24 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2022/2023, per un posto di sostegno minorati psicofisici, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Giancarlo Siani” di
Marigliano per 8 ore settimanali, nonché, sempre per un posto di sostegno minorati psicofisici, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Milani Aliperti” di Marigliano, per 12 ore settimanali;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus
Argomentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3,
11, 35, 97 e 117 Cost.
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, il , per far accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire Controparte_1
del beneficio economico di 500,00 euro annui, mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione della l. 107/2015, dei successivi DPCM 23.09.2015 e DPCM 28.11.2016, e, per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500,00 per gli anni Controparte_1
scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, il , in persona Controparte_1
del rimaneva contumace. CP_2
Con distinto ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.08.2023, cui veniva assegnato nr
RG 4687/2023, la parte ricorrente premetteva: di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente, in virtù di un incarico di supplenza temporanea Controparte_1 nell'anno scolastico 2020/2021; di non aver percepito la “retribuzione professionale docenti”, nonostante avesse svolto una funzione sostanzialmente sovrapponibile a quella dei docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, essendo a ciò ostativo l'art. 7
CCNl del 15.03.2001 che ne limita la corresponsione esclusivamente ai docenti di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze cd annuali, ossia fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto.
Argomentava che simile disciplina fosse contraria al principio di non discriminazione di matrice europea in quanto determinante una irragionevole diversificazione di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima funzione, ancorché in virtù di contratti di non eguale durata, e, pertanto, meritevoli di pari valorizzazione dal punto di vista professionale. Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro,
Cont il , per far accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNl 2001 in relazione all'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, Cont condannare il al pagamento, per i predetti titoli della somma di euro 1.401,92, oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, in persona del il quale deduceva l'infondatezza in diritto degli assunti
[...] CP_2
attorei, insistendo per il rigetto del ricorso.
Ritenute le cause mature per la decisione, attesa la loro natura documentale, il GL, all'udienza del 06.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., disposta la riunione dei procedimenti, decideva le cause con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato due distinti ricorsi, di cui è stata disposta la riunione all'udienza del 08.10.2024 stante la sussistenza di una connessione soggettiva. Appare tuttavia opportuno un esame distinto delle questioni prospettate in ciascuno di giudizio
Ebbene, con il ricorso depositato in data 21.08.2023, nr. RG 4661/2023, la ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto all'accreditamento sulla carta docenti della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di bonus “carta docente”, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023.
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di cui si darà conto.
Ebbene, i commi 121 e ss dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, così dispongono:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria.”
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma 122, prevedono poi, ad integrazione delle disposizioni sopra riportate, che:
“1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).” La normativa suddetta impone, quindi, al un preciso obbligo, cui Controparte_1
corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE). Sul punto, la Corte ha affermato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il dato che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e
1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività, costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sul piano del diritto interno è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023 chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. sull'erogazione dell'importo di euro 500,00 per finalità di formazione e aggiornamento (cd. Carta del docente) per il personale addetto all'insegnamento non di ruolo.
La Suprema Corte ha enucleato i seguenti principi di diritto: 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”; 2) “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; 3) “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. 4) “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, la Cassazione si sofferma sulla destinazione della somma a specifici acquisti che devono conformarsi allo scopo perseguito dalla legge e che si sostanziano nell'aggiornamento e nella formazione professionale del docente: “L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Inoltre: si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
Con riferimento alla cessazione dell'attività del personale scolastico e alle modalità di adempimento, la Cassazione specifica che: “nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la
Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza poc'anzi richiamata la domanda attorea va accolta, avendo la parte ricorrente dimostrato di aver stipulato contratti a tempo determinato per supplenze annuali negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. Con riguardo alla attuale permanenza nel sistema delle graduatorie scolastiche ovvero in servizio alle dipendenze del la ricorrente, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, ha CP_6
depositato contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, con decorrenza giuridica del 01.09.2023, presso l'Istituto Comprensivo ''Via
Salvatore Pincherle'' di Roma, per 25 ore settimanali.
Ne discende, pertanto, il diritto della parte ricorrente all'adempimento in forma specifica.
Cont Il va dunque condannato alla corresponsione – mediante accredito sulla carta docente - della complessiva somma di euro 1.500,00 in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'accredito e fino al soddisfo.
Con ricorso depositato in data 28.08.2023, RG nr. 4687/2023, la ricorrente ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla liquidazione dell'emolumento “retribuzione Cont professionale docente”, relativa all'anno scolastico 2020/2021, con conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 1.401,92.
Ebbene, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti della motivazione.
È pacifico che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro, in virtù di un contratto a tempo determinato con cui è stata conferito un incarico di supplenza temporanea per l'anno scolastico 2020/2021, dal 09.10.2020 al 08.06.2021 (cfr. contratto di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Sinopoli-Ferrini di Roma;
cedolini paga anno 2020/2021).
La questione controversa concerne la spettanza della “retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art 7 CCNl 2001, anche ai docenti a tempo determinato impiegati per cd. supplenze temporanee.
Invero, l'art 7 CCNl 15.03.2001 ha istituito l'emolumento in parola “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Nei commi successivi, l'art. 7 CCNl disciplina le modalità di calcolo della “retribuzione professionale docenti”, stabilendo che la stessa debba essere corrisposta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Con riferimento all'ambito soggettivo, l'art 7 CCNl 2001 richiama, per le modalità applicative, l'art 25 CCNl 31.08.1999, il quale individua i destinatari del compenso accessorio nelle seguenti categorie: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Ebbene, dalla disposizione emerge che si sia voluto far riferimento al personale docente in generale, senza alcuna differenziazione in ordine alla durata indeterminata o meno ed al tenore temporale delle supplenze (annuali o temporanee) in caso di contratti a tempo determinato. Tale assunto, invero, può essere tratto dalla lettera c) laddove, evidentemente, prende in considerazione la posizione dei docenti destinatari di incarichi di supplenze non annuali, posto che individua un limite massimo di 10 mesi per ciascun incarico, prescindendo dalla estensione temporale effettiva dello stesso.
Dirimente, pertanto, risulta il dato normativo citato, interpretato letteralmente, senza necessità di ricorrere al richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
In ogni caso, giova sul punto richiamare il contenuto dell'ordinanza nr. 20015 del 2018 della Cassazione, di recente dalla stessa ribadito nella sentenza nr. 12309 del 2024, secondo cui: “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ». La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
DE CE;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11
e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
Orbene, in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione, e ribaditi, altresì, da questo Tribunale in via consolidata (cfr. sentenza nr. 60/2024 RG 594/2023 Dott.ssa Fucci), nella presente fattispecie, non è stata dedotta alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dal ricorrente rispetto a quella dei docenti a tempo indeterminato o determinato con incarichi di supplenza annuali, con conseguente spettanza del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti relativamente al periodo in cui ha prestato la propria attività, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente e unionalmente orientata del quadro normativo- contrattualcollettivo innanzi delineato.
Tanto premesso, in merito alla quantificazione delle somme dovute, si ritiene di condividere il conteggio rielaborato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, sulla scorta dei chiarimenti richiesti dal Gl con ordinanza del 14.01.2025.
Nel dettaglio, - per i due periodi dal 25/01/2021 al 29/01/2021 (5 gg.) e dal 24/05/2021 al
26/05/2021 (3 gg.) la ricorrente risulta che ha fruito di “Congedo per la malattia del figlio di età non superiore a tre anni”, indicata nello stato matricolare come “Assenza con detrazione economica al 100%” (totale 8 gg.); - per i tre periodi dal 01/03/2021 al 31/03/2021 (31 gg.) , dal 19/04/2021 al 07/05/2021 (19 gg.) e dal 20/05/2021 al 21/05/2021 (2 gg.), ha fruito di
“Congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino”, indicata nello stato matricolare come “Assenza suscettibile di detrazione economica” (totale 52 gg.).
Quanto ai giorni di congedo fruiti “per la malattia del figlio di età non superiore a tre anni”, pari ad 8 gg., la parte ricorrente ha dimostrato che nello stato matricolare è indicata erroneamente tale tipologia di assenza come “Assenza con detrazione economica al 100%”, mentre in realtà dalle buste paga relative ai mesi di gennaio e di maggio 2021 in atti, risulta che la ricorrente percepito la retribuzione al 100% anche per tali giorni, in linea con la previsione dell'art. 47
dLvo n. 151/2001
Quanto ai giorni di congedo fruiti “Congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino”, pari ad 52 gg., lo stato matricolare li indica, genericamente, quali giorni di “assenza suscettibile di detrazione economica”.
Tuttavia, per i primi 30 giorni, la ricorrente ha percepito la retribuzione integrale al 100%, per i restanti 22 giorni al 30 %, come del resto è previsto dalle disposizioni di cui al capo V artt. 32
- 38 del Testo Unico sulla maternità e paternità (D. Lgs 151/2001), del D.lgs. n. 80/2015 e degli artt. 34 e 35 del CCNL Scuola 2019/2021. Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, periodo che si eleva ad 11 a favore del c.d. “genitore solo”, ipotesi che ricorre nei casi di morte dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo e, come nel caso di specie, in caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Atteso che, ai sensi del CCNL 19/09/2018, a decorrere dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2022,
l'importo giornaliero della RPD è pari ad € 5,82, il conteggio di cui è al ricorso è errato nella parte in cui richiede a titolo di RPD maturata per gli ultimi 22 giorni dei predetti 52 giorni l'importo di € 128,04, essendo dovuto solo il relativo 30 %.
Ne consegue che dall'importo complessivo a titolo di RPD richiesto nel conteggio di cui al ricorso, pari ad €1.401,92, va detratto l'importo di €89,62 (pari al 70% di € 128,04), sicchè la somma dovuta alla ricorrente a titolo di RPD maturata nell'anno scolastico 2020/2021 è pari ad euro €1.312,30 Cont Ne discende che il va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di euro 1312,30 a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNl 2001 in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato prodotto in allegato al ricorso e riferito all'anno scolastico 2020/2021.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez.
L. n 13624/2020).
Tenuto conto dell'esistenza, all'epoca della proposizione del ricorso, del contrasto giurisprudenziale circa la spettanza del bonus “carta docente” anche ai docenti a tempo determinato nonché della possibilità di incardinare un unico giudizio avente ad oggetto entrambe le domande, le spese di lite sono compensate per la metà e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore da euro 1.101 ad euro 5.200,
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede: Cont a. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il all'accreditamento sulla Carta Docente in dotazione della parte ricorrente la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Cont b. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.312,30 a titolo di “retribuzione professionale docente” per l'anno scolastico 2020/2021, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
c. Compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 657,00, comprensiva di IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Nola, il 06.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola