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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 555/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), UA (Ve) il 18.7.1985, residente in Parte_1 C.F._1
Lecco, via Cairoli n. 53, con il patrocinio dell'avv. ALICE MAURO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Lecco, via Corti n. 22, con il patrocinio dell'avv. ALICE MAURO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1. il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre, nella sua abitazione sita a Lecco in via Cairoli n. 53, ove è stata fissata anche la residenza anagrafica del minore. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione,
i Ricorrenti potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Salvo diversa modalità da concordarsi di volta in volta tra i genitori, il collocamento del minore è stabilito come segue:
Settimana 1: - dalle ore 8 alle ore 13 del lunedì il minore starà con il padre;
- dalle ore 13 del lunedì sino alle ore 13 del mercoledì il minore starà con la madre;
- dalle ore 13 del mercoledì sino alle ore
13 del venerdì il minore starà con il padre;
- dalle ore 13 del venerdì sino alle ore 13 del martedì successivo il minore starà con la madre;
Settimana 2: - dalle ore 8 del lunedì alle ore 13 del martedì il minore starà con la madre;
- dalle ore
13 del martedì sino alle ore 13 del mercoledì il minore starà con il padre;
- dalle ore 13 del mercoledì sino alle ore 13 del venerdì il minore starà con la madre;
- dalle ore 13 del venerdì sino alle ore 13 del lunedì successivo il minore starà con il padre.
Terminata la seconda settimana, il calendario riprenderà come previsto dalla prima setti-mana.
In caso di necessità di variazione del calendario, i signori e si impegnano ad Pt_1 CP_1 accordarsi circa i cambiamenti o integrazioni di programma, in tempi congrui e rispettosi dell'altro genitore. I Ricorrenti concordano di verificare preventivamente la disponibilità ad essere sostituiti dall'altro genitore, prima di rivolgersi ad altri familiari o figure terze.
Il minore trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e Pasquali e di tutte le altre festività scolastiche
(alternando Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta) con ciascuno dei genitori, concordate tra gli stessi con un mese di anticipo sulle vacanze stesse. Anche le altre festività previste dal calendario scolastico saranno suddivise alternativamente tra i genitori.
Nel periodo estivo verrà rispettato il calendario sopra indicato, ferma restando la possibilità per ciascun genitore di programmare un periodo di 15 giorni anche continuativi di ferie con il minore, concordate con l'altro genitore con un mese di anticipo sulle ferie.
Resta inteso che nel periodo di vacanza che il figlio trascorrerà con un genitore, le visite settimanali dell'altro genitore saranno sospese e riprenderanno la settimana immediata-mente successiva.
Ulteriori visite e permanenze saranno concordate di volta in volta dai genitori previo avviso di almeno un giorno e tenendo conto delle esigenze del minore.
Resta salvo ogni diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori.
3. Il Signor si impegna a versare alla signora a titolo di mantenimento ordinario di CP_1 Pt_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore, € 400,00 (quattrocento/00), Per_1 per dodici mesi l'anno, annualmente rivalutato come per legge, entro il giorno due di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla signora già noto al sig. tale somma Pt_1 CP_1
verrà rivalutata annualmente come per legge, con prima rivalutazione al 1.1.2026. Le spese straordinarie in favore del figlio verranno sostenute al 50% tra i genitori. Come da “Protocollo Per_1 per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indi-pendenti nella cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” il rimborso pro quota al geni-tore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ri-chiesta documentata dell'altro genitore, e verrà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note alle parti;
salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno.
L'assegno unico e universale (o altra prestazione previdenziale, contributo o detrazione in favore del figlio) verrà richiesto dalla signora che tratterrà la sua metà. La signora tratterà Pt_1 Pt_1
Euro 50,00 (cinquanta/00), per dodici mesi l'anno, della metà spettante al signor mentre il CP_1
restante importo verrà versato dalla signora mensilmente al sig. tramite bonifico Pt_1 CP_1
da accreditarsi alle coordinate bancarie già note alle parti. Nel caso in cui l'assegno familiare venisse eliminato ex lege o risultasse complessivamente inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), i Ricorrenti si impegnano a rivedere l'accordo economico raggiunto.
4. La signora ha lasciato la casa familiare, trasferendosi a vivere in un immobile locato, sito Pt_1
in via Cairoli n. 53 a Lecco. Il signor a titolo di contributo per le spese di affitto, verserà alla CP_1
signora la somma di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), per dodici mesi l'anno, entro Pt_1
il giorno due di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla signora e già Pt_1
noto al sig. Ai fini della formalizzazione del contratto di locazione, il signor ha CP_1 CP_1
garantito personalmente le obbligazioni contrattuali assunte dalla sig.ra Pt_1
Il signor continua a vivere presso la casa familiare, a lui intestata e gravata da mu-tuo CP_1
ipotecario a suo carico, sita in via Corti n. 22 a Lecco.
5. L'autovettura modello KIA SPORTAGE targata FJ615SW è stata ceduta a titolo gratuito alla signora con conseguente passaggio di proprietà avvenuto entro il 31.1.2025. Gli accessori Pt_1 dell'autovettura (portasci e portabici) sono rimasti nella proprietà del signor mentre il CP_1
seggiolino per bambini è rimasto alla signora Pt_1
6. I Ricorrenti prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio anche per il figlio fermo restando che eventuali viaggi all'estero Per_1
del minore andranno concordati tra i genitori. I Ricorrenti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dal trasferimento, con la precisa-zione che tali modifiche non dovranno aggravare il diritto di visita dell'altro genitore.
7. Le spese e le competenze relative alla presente procedura restano a carico di entrambe le parti senza vincolo di solidarietà.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla Parte_1 CP_1
quale è nato il [...] in [...], minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 3 giugno 2025 Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 555/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), UA (Ve) il 18.7.1985, residente in Parte_1 C.F._1
Lecco, via Cairoli n. 53, con il patrocinio dell'avv. ALICE MAURO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Lecco, via Corti n. 22, con il patrocinio dell'avv. ALICE MAURO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1. il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre, nella sua abitazione sita a Lecco in via Cairoli n. 53, ove è stata fissata anche la residenza anagrafica del minore. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione,
i Ricorrenti potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Salvo diversa modalità da concordarsi di volta in volta tra i genitori, il collocamento del minore è stabilito come segue:
Settimana 1: - dalle ore 8 alle ore 13 del lunedì il minore starà con il padre;
- dalle ore 13 del lunedì sino alle ore 13 del mercoledì il minore starà con la madre;
- dalle ore 13 del mercoledì sino alle ore
13 del venerdì il minore starà con il padre;
- dalle ore 13 del venerdì sino alle ore 13 del martedì successivo il minore starà con la madre;
Settimana 2: - dalle ore 8 del lunedì alle ore 13 del martedì il minore starà con la madre;
- dalle ore
13 del martedì sino alle ore 13 del mercoledì il minore starà con il padre;
- dalle ore 13 del mercoledì sino alle ore 13 del venerdì il minore starà con la madre;
- dalle ore 13 del venerdì sino alle ore 13 del lunedì successivo il minore starà con il padre.
Terminata la seconda settimana, il calendario riprenderà come previsto dalla prima setti-mana.
In caso di necessità di variazione del calendario, i signori e si impegnano ad Pt_1 CP_1 accordarsi circa i cambiamenti o integrazioni di programma, in tempi congrui e rispettosi dell'altro genitore. I Ricorrenti concordano di verificare preventivamente la disponibilità ad essere sostituiti dall'altro genitore, prima di rivolgersi ad altri familiari o figure terze.
Il minore trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e Pasquali e di tutte le altre festività scolastiche
(alternando Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta) con ciascuno dei genitori, concordate tra gli stessi con un mese di anticipo sulle vacanze stesse. Anche le altre festività previste dal calendario scolastico saranno suddivise alternativamente tra i genitori.
Nel periodo estivo verrà rispettato il calendario sopra indicato, ferma restando la possibilità per ciascun genitore di programmare un periodo di 15 giorni anche continuativi di ferie con il minore, concordate con l'altro genitore con un mese di anticipo sulle ferie.
Resta inteso che nel periodo di vacanza che il figlio trascorrerà con un genitore, le visite settimanali dell'altro genitore saranno sospese e riprenderanno la settimana immediata-mente successiva.
Ulteriori visite e permanenze saranno concordate di volta in volta dai genitori previo avviso di almeno un giorno e tenendo conto delle esigenze del minore.
Resta salvo ogni diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori.
3. Il Signor si impegna a versare alla signora a titolo di mantenimento ordinario di CP_1 Pt_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore, € 400,00 (quattrocento/00), Per_1 per dodici mesi l'anno, annualmente rivalutato come per legge, entro il giorno due di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla signora già noto al sig. tale somma Pt_1 CP_1
verrà rivalutata annualmente come per legge, con prima rivalutazione al 1.1.2026. Le spese straordinarie in favore del figlio verranno sostenute al 50% tra i genitori. Come da “Protocollo Per_1 per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indi-pendenti nella cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” il rimborso pro quota al geni-tore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ri-chiesta documentata dell'altro genitore, e verrà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note alle parti;
salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno.
L'assegno unico e universale (o altra prestazione previdenziale, contributo o detrazione in favore del figlio) verrà richiesto dalla signora che tratterrà la sua metà. La signora tratterà Pt_1 Pt_1
Euro 50,00 (cinquanta/00), per dodici mesi l'anno, della metà spettante al signor mentre il CP_1
restante importo verrà versato dalla signora mensilmente al sig. tramite bonifico Pt_1 CP_1
da accreditarsi alle coordinate bancarie già note alle parti. Nel caso in cui l'assegno familiare venisse eliminato ex lege o risultasse complessivamente inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), i Ricorrenti si impegnano a rivedere l'accordo economico raggiunto.
4. La signora ha lasciato la casa familiare, trasferendosi a vivere in un immobile locato, sito Pt_1
in via Cairoli n. 53 a Lecco. Il signor a titolo di contributo per le spese di affitto, verserà alla CP_1
signora la somma di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), per dodici mesi l'anno, entro Pt_1
il giorno due di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla signora e già Pt_1
noto al sig. Ai fini della formalizzazione del contratto di locazione, il signor ha CP_1 CP_1
garantito personalmente le obbligazioni contrattuali assunte dalla sig.ra Pt_1
Il signor continua a vivere presso la casa familiare, a lui intestata e gravata da mu-tuo CP_1
ipotecario a suo carico, sita in via Corti n. 22 a Lecco.
5. L'autovettura modello KIA SPORTAGE targata FJ615SW è stata ceduta a titolo gratuito alla signora con conseguente passaggio di proprietà avvenuto entro il 31.1.2025. Gli accessori Pt_1 dell'autovettura (portasci e portabici) sono rimasti nella proprietà del signor mentre il CP_1
seggiolino per bambini è rimasto alla signora Pt_1
6. I Ricorrenti prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio anche per il figlio fermo restando che eventuali viaggi all'estero Per_1
del minore andranno concordati tra i genitori. I Ricorrenti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dal trasferimento, con la precisa-zione che tali modifiche non dovranno aggravare il diritto di visita dell'altro genitore.
7. Le spese e le competenze relative alla presente procedura restano a carico di entrambe le parti senza vincolo di solidarietà.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla Parte_1 CP_1
quale è nato il [...] in [...], minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 09/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 3 giugno 2025 Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada