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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 5247/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Parte_1
Errico;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento della pensione di inabilità, in subordine dell'assegno di invalidità civile, disciplinati dalla legge n. 118/71 - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4,
c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire delle prestazioni richieste a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…Considerazioni Medico-legali:
Valutazione percentuale delle affezioni trattate nella relazione depositata
Obesità trattata con bendaggio gastrico, altezza 149 cm peso Kg. 109, IMC: 49.10 (Obeso classe 3), la valutazione percentuale si effettua con il cod. 7105 (31-40%) tenuto conto anche delle complicanze artrosiche: Gonartrosi bilaterale deformante, la valutazione percentuale sarà del massimo del range→40%
1 Depressione endoreattiva media, non è presente agli atti alcuna documentazione sanitaria relativa a percorsi psichiatrici, né la paziente riferisce di essere seguita presso UOSM;
allo stato tale patologia non è valutabile medico-legalmente
Calcolosi renale dx, per tale patologia, la paziente è in attesa di intervento di “asportazione chirurgica” del calcolo, allo stato la valutazione percentuale si effettua con il cod. 6479→21%.
Valutazione percentuale delle affezioni rilevate dalla documentazione sanitaria aggiuntiva:
Dall'attento studio della documentazione sanitaria aggiuntiva si rileva che la paziente è stata ricoverata presso l'Ospedale A. Cardarelli di Napoli due volte, la prima: con data d'ingresso 25.3.24 e Data dimissione 28.3.24, la seconda con data d'ingresso 10.4.24 e Data dimissione 15.5.24; nel I ricovero, la paziente “è stata sottoposta in data 25.3.24 ad intervento di posizionamento di nefrostomia a destra per idronefrosi da calcolosi poi rimosso accidentalmente è stata dimessa in buone con indicazione ad intervento di nefrectomia destra che al momento del ricovero la paziente ha rifiutato”; è stata ricoverata successivamente in data 10.4.24 e dimessa in data 15.5.24, il motivo del ricovero è stato: “sepsi da ascesso retroperitoneale destro in rene pionefrosico, secondario a litiasi a stampo a sede pielica omolaterale con marcata ectasia caliceale, sottoposto a drenaggio percutaneo a livello pararenale destro con colturale positivo per escherichia coli esbl positivo, poi rimosso. Anemia multifattoriale Obesità severa Contaminazione intestinale da enterobatteri resistenti carbapenemi”; in entrambi i ricoveri i sanitari che l'hanno assistita hanno indicato l'intervento chirurgico di nefrectomia destra per calcolosi renale destra a stampo, ma la paziente in entrambi i casi ha rifiutato;
a tal proposito, con il conforto della letteratura si ricorda che: “Un calcolo a stampo è un calcolo che si estende in ampie sezioni della pelvi renale o in uno o più calici renali. I calcoli urinari sono concrezioni solide che si formano nel sistema urinario, in particolare:
i calcoli a stampo si formano spesso a causa di ripetute infezioni delle vie urinarie (IVU). Possono
2 crescere fino a raggiungere grandi dimensioni e possono non dare sintomi. Causano poco o nessun dolore. Un calcolo a stampo può peggiorare la funzione renale, anche senza bloccare il flusso di urina”. Da punto di vista medico-legale la valutazione percentuale si effettua considerando la calcolosi renale destra, tale patologia è tabellata al codice 6479→21%.
Nella documentazione sanitaria aggiuntiva non è presente alcun riferimento a patologie di tipo psichiatrico, né sono state effettuate consulenze in tal senso durante i ricoveri;
pertanto, come già detto nella relazione depositata relativamente a tale presunta patologia, allo stato tale patologia non
è valutabile medico-legalmente. Per ciò che concerne l'obesità è sostanzialmente invariata, pertanto, come già detto nella relazione depositata: Obesità trattata con bendaggio gastrico, altezza 149 cm peso Kg. 109, IMC: 49.10 (Obeso classe 3), la valutazione percentuale si effettua con il cod. 7105
(31-40%) tenuto conto anche delle complicanze artrosiche: Gonartrosi bilaterale deformante, la valutazione percentuale sarà del massimo del range→40%
In conclusione: Per quanto sin qui esposto, la documentazione sanitaria aggiuntiva non contiene elementi tecnico1scientifici e medico-legali per dover modificare l'elaborato depositato, che pertanto, va ritenuto definitivo.
Tali infermità, obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, previa applicazione della formula di calcolo prescritta dalla normativa vigente, determinano un danno a carico della ricorrente tale da comportare un'invalidità complessiva nella misura del Parte_1
53%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 2-07-2020 come si rileva anche dalla documentazione sanitaria allegata”.
2 Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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