Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 370/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CARACALLA Parte_1 C.F._1
N. 5 09042 MONSERRATO presso lo studio dell'Avv. DEPLANO FRANCESCO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2
citazione
-ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
elett.te dom.to alla CF esidente in Via CP_2 CP_2 C.F._3
Degli Alpini, 8 a Castellafiume (AQ) elettivamente presso lo studio dell'Avv. GIANLUIGI
CASABONE (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine C.F._4
della comparsa di costituzione e riposta
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio il signor Parte_1
e la dinnanzi all'intestato Tribunale onde sentir accogliere le CP_2 Controparte_1 seguenti conclusioni: “ Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, rejecta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione a) accertare il grado di responsabilità del proprietario della Fiat Bravo targata AL 215
b) per l'effetto, accertata la CP_2
responsabilità, condannare in solido tra loro la Compagnia convenuta ed il sig. al CP_2 risarcimento nella misura accertata dell'Ill.mo Giudice adito di tutti i danni biologici, patrimoniali e non, subiti dalla parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa;
c) per l'ulteriore effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni biologici e non patrimoniali subiti dal sig. nella misura di € 69.513,00 (ipotesi 3 come da tabella sopra Parte_1 riportata) se si considera la personalizzazione massima, ovvero di € 53.929,00 (ipotesi 2 come da tabella sopra riportata ) se si considera il solo incremento del 25% per la sofferenza, o di € 43.540,00
(ipotesi 1 come da tabella sopra riportata ) se si considera il solo danno biologico e la temporanea, ciò che l'Ill.mo Giudice adito saprà meglio valutare anche secondo equità, ovvero nella misura minore che dovesse risultare in corso di causa;
d) condannare altresì i convenuti in solido al risarcimento dei danni emergenti in conseguenza del sinistro e direttamente conseguenti ad esso e precisamente: € 458,61 per cure mediche, visite, fisioterapia, medicinali (Doc. n.16), € 600,00 per le spese di perizia medico legale (Doc. n. 18), € 500,00 per le spese di relazione psicologica clinica
(Doc. n. 19) quelle per le competenze legali calcolate relative all'assistenza stragiudiziale dell'Avv.
Francesco Deplano da quantificarsi in € 4.000,00 (Doc. 20). Con rivalutazione ed interessi dal dì del fatto fino alla notifica dell'atto e di quelli ex 1284 cc dalla notifica dell'atto fino all'effettivo pagamento;
Con vittoria di spese ed onorari”
Radicato il giudizio si costituiva il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni: “ Piaccia aIll.mo Tribunale adito, rejecta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione
In via principale 1) condannare la Compagnia Assicurativa (C.F. Controparte_1
, P.IVA , VIA MAROCCHESA N. 14, MOGLIANO VENETO (TV) - CAP P.IVA_1 P.IVA_2
31021 in persona dell'amministratore pro tempore, quale compagnia assicurativa del veicolo del Sig.
, proprietario del veicolo de quo, a risarcire il danno subito da parte attrice, e CP_2
manlevare in toto il Sig. da ogni responsabilità ed effetto pregiudizievole che possa derivare CP_2 dalla sentenza che verrà resa all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge”.
La convenuta rimaneva invece contumace. Controparte_3
Escussi alcuni testimoni e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'odierno attore ha dedotto che “il giorno 24.07.2020 intorno alle ore 10.30 circa, il sig. Parte_1
si trovava a Castellafiume (AQ) nella Via Di San Benedetto Località Cannaviva dove si era recato con il sig. a bordo della Fiat Bravo targata AL 215 AC assicurata CP_2 Controparte_1 . 2) Giunto nella suddetta Località, il conducente ( ) e l'attore uscivano
[...] CP_2
dall'autovettura per scaricare n 5 sacchi di mangime del peso ciascuno di 20 kg circa. 3) In tale occasione l'odierno attore e il sig. provvedevano a scaricare dal cofano dell'auto, CP_2
parcheggiata in leggerissima pendenza con il muso a valle, i predetti sacchi per riporli all'interno della casetta degli attrezzi posizionata nella proprietà del convenuto. 4) L'ultimo sacco veniva scaricato dal sig. che, successivamente, si recava a recuperare altro materiale davanti Parte_1
all'autovettura. Superata la Fiat Bravo, posteggiata, senza conducente e con il motore spento, veniva investito e travolto dalla stessa che aveva iniziato a muoversi, probabilmente perchè non frenata, o frenata male, e senza marcia inserita. 5) Il sig. trovandosi nella traiettoria dell'autovettura, Parte_1
non poteva scostarsi in tempo e finiva sotto la stessa che gli passava sopra la gamba sinistra con la parte anteriore sinistra ( lato guida). 6) Sul posto interveniva l'autoambulanza che trasportava il sig. all'ospedale SS Filippo e Nicola di Avezzano dove gli veniva riscontrata la frattura di tibia Parte_1
e perone come meglio specificata nella cartella clinica. Qualche minuto dopo sopraggiungeva anche la pattuglia dei Carabinieri della stazione di Morino”.
Si legge inoltre nella comparsa di costituzione del signor “Il convenuto in questa sede non CP_2 può che confermare la dinamica del sinistro come rappresentato in atto di citazione”.
Inoltre sono stati depositati in atti il verbale dei Carabinieri e le foto della vettura dopo il sinistro.
Deve quindi ritenersi accertata e non contestata la dinamica dei fatti come descritta dall'attore con conseguente responsabilità per il sinistro per cui è causa del signor quale proprietario CP_2
del veicolo tg veicolo Fiat Bravo tg AL 215 AC.
Pertanto il convenuto e la , compagnia assicuratrice del predetto CP_2 Controparte_4 veicolo devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni patiti dall'attore sono stati depositati dall'attore la cartella clinica., i documenti medici, la relazione peritale del Dott. (oltre alla Persona_1
fattura per l'attività svolta) e la relazione della Dott.ssa (con la fattura per l'attività svolta). Per_2
I testi escussi e hanno riconosciuto e confermato le relazioni Testimone_1 Persona_1
mediche dagli stessi redatti e le relative fatture confermandone integralmente il convenuto.
Il teste ha confermato che le società calcistiche UG CI e Cavese 1919 avevano Tes_2 manifestato nell'anno 2020 interesse per l'odierno attore quale giocatore di calcio Parte_1
ma a causa e dei danni dallo stesso riportati, lo stesso ha dovuto rinunciare a giocare per tali società.
Inoltre il convenuto non ha comunque in alcun modo contestato la sussistenza e la CP_2
quantificazione di tali danni in conseguenza del sinistro per cui è causa. Deve quindi ritenersi accertato che, a seguito dei fatti per cui è causa, l'odierno attore ha subito danni non patrimoniali quantificabili nella misura del 14% per danno biologico, gg.60 per invalidità temporanea assoluta e gg. 60 per invalidità temporanea parziale (50%).
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni il Tribunale ritiene di applicare i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano.
Pertanto, tenuto conto, dell'età dell'attore all'epoca dell'evento dannoso (15 anni), considerata la documentazione in atti ed in assenza di contestazioni sul punto dai parte del convenuto tali CP_2
danni possono essere quantificati, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, nella misura complessiva di €. 43.540,00 (€. 34.630,00 per danno biologico, €. 5.940,00 per invalidità totale, €.
2.970,00 per invalidità parziale) oltre interessi legali come per legge.
Non può invece essere riconosciuta l'aumento del danno per personalizzazione e per sofferenza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che soltanto in presenza “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( ex plurimis Cass. 23778/2014; Cass. n. 24471/2014).
Nel caso in esame l'attore non ha fornito idonea prova in tal senso.
Inoltre devono riconosciute all'attore le spese mediche, per la fisioterapia e per le relazioni mediche di parte, per complessive €. 1.558,61.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non posso invece riconosciuti gli onorari per l'attività stragiudiziale precedente al giudizio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ai sensi dell'art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento.Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta (Cass. 4411/1979; Cass. 6214/1992, Cass. 6214/1992;
Cass. 14770/2007; Cass. 14443/2008) (Cass. 21565/2020). Non vi è dubbio che nel caso di specie l'attività stragiudiziale sia connessa a quella successiva giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità del signor quale proprietario del veicolo Fi\at Bravo CP_2
tg AL 215 AC per il sinistro occorsi in data 24.7.2020; condanna e in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_2 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro del 24.7.2020 che liquida in complessivi €.43.540,00 oltre spese mediche sostenute. per €. 1. 558,61 ed oltre interessi legali come per legge;
condanna e in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_2 Controparte_3
in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 7.616,00 oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge ed oltre spese anticipate per
€. 545,00.
Avezzano 19.6.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza