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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1186/2025
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata per la data del 9 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 1186/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
- C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Paolo Maggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia, 66 (indirizzo di PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: adempimento del contratto
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre
2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 15.01.2025, , Parte_1 evocando in giudizio chiedeva al Tribunale di Napoli di: 1) Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento dell'ing. all'obbligazione di cui all'art. 1, ultimi due commi, del contratto di Controparte_1 compravendita per notar del 23 settembre 1992 e, per l'effetto, condannarlo a rendere, a sua cura e spese, in Per_1 luci ingredienti le aperture indicate nella planimetria allegata al detto contratto con le lettere B e C, dotandole delle caratteristiche di cui all'art. 901 c.c. Vinte le spese di lite.
Disposta la comparizione delle parti, il resistente pur ritualmente evocato in giudizio con notifica a mezzo pec ( in atti) non si costituiva.
Di tale parte va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da parte ricorrente delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 decies e terdecies c.p.c
Il ricorso è infondato
Ed invero, è principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie la richiesta della ricorrente pretende di trovare il suo titolo nel contratto di compravendita del 23 settembre 1992 ( v. all n. 3 prod. parte attrice), con il quale la stessa vendeva al convenuto una porzione dell'appartamento di sua proprietà, sito in Napoli al viale
Calascione n. 16.
Emerge da tale atto che il convenuto espressamente assumeva l'obbligazione di provvedere a sua cura e spese a trasformare in luce ingrediente l'apertura indicata nell'allegata planimetria con la lettera A.
Ancora nel medesimo contratto, con riguardo alle luci ingredienti di cui alla lett B e C ( oggetto della presente domanda), si prevedeva, invece, che queste sarebbero dovute restare nella situazione attuale.
Pertanto, la pretesa della ricorrente di ordinare al convenuto di rendere, a sua cura e spese, in luci ingredienti le aperture indicate nella planimetria allegata al detto contratto con le lettere B e C, dotandole delle caratteristiche di cui all'art. 901 c.c., in quanto basata sul contratto di cui sopra, risulta infondata, non avendo il convento assunto in quella sede nessun obbligo al riguardo.
Anzi con il contratto in parola le parti assumevano l'obbligo di mantenere dette luci nello stato attuale ( ossia nello stato in cui esse si trovavano al momento della stipula dell'atto): pertanto la pretesa dell'attrice, ad oggi, di veder modificate dette aperture, in linea, pare, con quanto previsto con precedente sentenza di questo Tribunale passata in giudicato, ma con riguardo alla sola apertura indicata dalla lettera A, in relazione alle quale gli impegni negoziali delle parti risultano diversi, è infondata ( v, sentenza del Tribunale di Napoli in atti).
Emerge, infatti, che l'attrice ha di fatto anche rinunciato ad una diversa regolamentazione della disposizione delle aperture di cui alle lett. B e C , e tanto proprio con la previsione del contratto che la stessa erroneamente richiama a fondamento dell'odierna domanda.
Pertanto, essendosi entrambe le parti impegnate a lasciare le aperture indicate alle lett. B e
C della planimetria allegata all'atto di vendita nella situazione attuale ( e quindi in quella in cui esse si trovavano) parte attrice non può pretenderne alcuna modifica a spese del convenuto.
Tanto viepiù tenuto conto che non è stata allegata e tantomeno offerta prova di una attività del convenuto che abbia modificato lo stato dei luoghi, rispetto a quanto previsto in contratto.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, 13/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1186/2025
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata per la data del 9 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 1186/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
- C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Paolo Maggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia, 66 (indirizzo di PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: adempimento del contratto
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre
2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 15.01.2025, , Parte_1 evocando in giudizio chiedeva al Tribunale di Napoli di: 1) Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento dell'ing. all'obbligazione di cui all'art. 1, ultimi due commi, del contratto di Controparte_1 compravendita per notar del 23 settembre 1992 e, per l'effetto, condannarlo a rendere, a sua cura e spese, in Per_1 luci ingredienti le aperture indicate nella planimetria allegata al detto contratto con le lettere B e C, dotandole delle caratteristiche di cui all'art. 901 c.c. Vinte le spese di lite.
Disposta la comparizione delle parti, il resistente pur ritualmente evocato in giudizio con notifica a mezzo pec ( in atti) non si costituiva.
Di tale parte va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, non necessitando di ulteriore istruttoria, viene, all'esito del deposito da parte ricorrente delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione, direttamente decisa con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 decies e terdecies c.p.c
Il ricorso è infondato
Ed invero, è principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie la richiesta della ricorrente pretende di trovare il suo titolo nel contratto di compravendita del 23 settembre 1992 ( v. all n. 3 prod. parte attrice), con il quale la stessa vendeva al convenuto una porzione dell'appartamento di sua proprietà, sito in Napoli al viale
Calascione n. 16.
Emerge da tale atto che il convenuto espressamente assumeva l'obbligazione di provvedere a sua cura e spese a trasformare in luce ingrediente l'apertura indicata nell'allegata planimetria con la lettera A.
Ancora nel medesimo contratto, con riguardo alle luci ingredienti di cui alla lett B e C ( oggetto della presente domanda), si prevedeva, invece, che queste sarebbero dovute restare nella situazione attuale.
Pertanto, la pretesa della ricorrente di ordinare al convenuto di rendere, a sua cura e spese, in luci ingredienti le aperture indicate nella planimetria allegata al detto contratto con le lettere B e C, dotandole delle caratteristiche di cui all'art. 901 c.c., in quanto basata sul contratto di cui sopra, risulta infondata, non avendo il convento assunto in quella sede nessun obbligo al riguardo.
Anzi con il contratto in parola le parti assumevano l'obbligo di mantenere dette luci nello stato attuale ( ossia nello stato in cui esse si trovavano al momento della stipula dell'atto): pertanto la pretesa dell'attrice, ad oggi, di veder modificate dette aperture, in linea, pare, con quanto previsto con precedente sentenza di questo Tribunale passata in giudicato, ma con riguardo alla sola apertura indicata dalla lettera A, in relazione alle quale gli impegni negoziali delle parti risultano diversi, è infondata ( v, sentenza del Tribunale di Napoli in atti).
Emerge, infatti, che l'attrice ha di fatto anche rinunciato ad una diversa regolamentazione della disposizione delle aperture di cui alle lett. B e C , e tanto proprio con la previsione del contratto che la stessa erroneamente richiama a fondamento dell'odierna domanda.
Pertanto, essendosi entrambe le parti impegnate a lasciare le aperture indicate alle lett. B e
C della planimetria allegata all'atto di vendita nella situazione attuale ( e quindi in quella in cui esse si trovavano) parte attrice non può pretenderne alcuna modifica a spese del convenuto.
Tanto viepiù tenuto conto che non è stata allegata e tantomeno offerta prova di una attività del convenuto che abbia modificato lo stato dei luoghi, rispetto a quanto previsto in contratto.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, 13/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero