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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Carari, all'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n°2424/2025
VERTENTE TRA
c.f. nella sua qualità di Amministratrice di Parte_1 C.F._1
sostegno della figlia c.f. , rapp.ta e Persona_1 C.F._2
difesa giusta mandato allegato al ricorso dagli Avv.ti Raffaele De Girolamo e Silvia Morini
(i procuratori dichiarano, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni di rito al n. ro di fax 0775-1543740 e all'indirizzo di PEC:
;
- RICORRENTE -
Email_1
NEI CONFONTI DI
, in persona del Controparte_1
Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli;
- RESISTENTE -
oggetto: accertamento insussistenza diritto a ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata lamentava l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con lettera del 4.7.2024 per il recupero CP_1
di un ammontare di €2.804,00 erroneamente versato dal 1.2021 su pensione invalidi civili n.044-700107090900 in godimento alla figlia. Sosteneva la ricorrente, allegando la propria buona fede, l'irripetibilità delle somme percepite antecedentemente alla comunicazione . CP_1
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ricorda l'Ufficio come in materia di indebito assistenziale non si applichi nè la disciplina dell'art.13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, né il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art.2033 c.c. dovendo applicarsi i principi di settore per come ricostruiti dal giudice di legittimità che con numerose concordi pronunce ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, al difetto di quelli sanitari, oppure di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o, infine, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
La Corte ha da tempo precisato (fin da sent. n. 1446/2008 per come confermata da n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sull'esistenza di questo principio si è pronunciata anche la giurisprudenza della Corte Cost. con ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 che hanno affermato come operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" evidenziando come “il canone dell'art. 38 Cost., appresti al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In ipotesi, come il caso all'esame, di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di Cassazione ha affermato (da ultimo Sent. 13223/2020 conforme a Sez.
L - , Sent. n. 26036 del 15/10/2019 e in linea con Cass. Sez. L., Sent. n. 28771 del
09/11/2018) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Se l'art. 42 D.L. 269/2003 ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e CP_1
quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Dopo il 2 ottobre 2003 la ripetizione è invece consentito il recupero solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo dolo comprovato.
Per quanto concerne l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Cass.
n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha precisato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Con la precisazione che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Concetto ulteriormente esplicitato dall'art.15 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari. Principio ribadito e rafforzato dall'art.13, D.L. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Ne consegue che i beneficiari dei trattamenti-prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma esclusivamente i dati reddituali che non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ).
Infine, secondo pronunciamento della medesima Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valido sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019).
Nel caso di specie titolare di prestazione di invalidità civile dal Parte_1
settembre 1999 è divenuta titolare di prestazione per sordomuti dal maggio 2023. Tenuto
CP_ conto di tale nuova prestazione, l' provvedeva alla rideterminazione della maggiorazione sociale e alla rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001, da cui un indebito per complessivi €2.804,00.
Ebbene, già dalla comunicazione del 4 luglio 2024 emerge che il ricalcolo del dovuto CP_1
per prestazione invalidi civili è stato originato dall'ammontare dei redditi anno 2021 dichiarati dalla stessa ricorrente, il che esclude in nuce la configurabilità di dolo in capo alla parte istante e, viceversa, individua quale unico responsabile dell'erroneo versamento il medesimo Istituto che non ebbe ad adeguare il rateo al dato reddituale correttamente fornito.
D'altronde, trattandosi di redditi tutti erogati dall , di certo l' non può invocare CP_1 CP_1
errore altrui o la mancata conoscenza del dato reddituale. Nè è stato fornito in giudizio alcun altro elemento atto a ritenere la mala fede dell'accipiens.
Nulla di quanto oggetto di domanda di restituzione deve quindi ritenersi dovuto trattandosi di ratei maturati precedenti la citata comunicazione. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara che nulla è dovuto in restituzione da all' con riferimento Persona_1 CP_1
al maturato da gennaio 2021 a luglio 2024; condanna l' alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.100,00, da CP_1
distrarsi.
Roma, il 2.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Carari, all'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n°2424/2025
VERTENTE TRA
c.f. nella sua qualità di Amministratrice di Parte_1 C.F._1
sostegno della figlia c.f. , rapp.ta e Persona_1 C.F._2
difesa giusta mandato allegato al ricorso dagli Avv.ti Raffaele De Girolamo e Silvia Morini
(i procuratori dichiarano, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni di rito al n. ro di fax 0775-1543740 e all'indirizzo di PEC:
;
- RICORRENTE -
Email_1
NEI CONFONTI DI
, in persona del Controparte_1
Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli;
- RESISTENTE -
oggetto: accertamento insussistenza diritto a ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata lamentava l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con lettera del 4.7.2024 per il recupero CP_1
di un ammontare di €2.804,00 erroneamente versato dal 1.2021 su pensione invalidi civili n.044-700107090900 in godimento alla figlia. Sosteneva la ricorrente, allegando la propria buona fede, l'irripetibilità delle somme percepite antecedentemente alla comunicazione . CP_1
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ricorda l'Ufficio come in materia di indebito assistenziale non si applichi nè la disciplina dell'art.13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, né il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art.2033 c.c. dovendo applicarsi i principi di settore per come ricostruiti dal giudice di legittimità che con numerose concordi pronunce ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, al difetto di quelli sanitari, oppure di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o, infine, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
La Corte ha da tempo precisato (fin da sent. n. 1446/2008 per come confermata da n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sull'esistenza di questo principio si è pronunciata anche la giurisprudenza della Corte Cost. con ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 che hanno affermato come operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" evidenziando come “il canone dell'art. 38 Cost., appresti al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In ipotesi, come il caso all'esame, di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di Cassazione ha affermato (da ultimo Sent. 13223/2020 conforme a Sez.
L - , Sent. n. 26036 del 15/10/2019 e in linea con Cass. Sez. L., Sent. n. 28771 del
09/11/2018) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Se l'art. 42 D.L. 269/2003 ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e CP_1
quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Dopo il 2 ottobre 2003 la ripetizione è invece consentito il recupero solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo dolo comprovato.
Per quanto concerne l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Cass.
n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha precisato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Con la precisazione che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Concetto ulteriormente esplicitato dall'art.15 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari. Principio ribadito e rafforzato dall'art.13, D.L. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Ne consegue che i beneficiari dei trattamenti-prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma esclusivamente i dati reddituali che non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ).
Infine, secondo pronunciamento della medesima Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valido sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019).
Nel caso di specie titolare di prestazione di invalidità civile dal Parte_1
settembre 1999 è divenuta titolare di prestazione per sordomuti dal maggio 2023. Tenuto
CP_ conto di tale nuova prestazione, l' provvedeva alla rideterminazione della maggiorazione sociale e alla rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001, da cui un indebito per complessivi €2.804,00.
Ebbene, già dalla comunicazione del 4 luglio 2024 emerge che il ricalcolo del dovuto CP_1
per prestazione invalidi civili è stato originato dall'ammontare dei redditi anno 2021 dichiarati dalla stessa ricorrente, il che esclude in nuce la configurabilità di dolo in capo alla parte istante e, viceversa, individua quale unico responsabile dell'erroneo versamento il medesimo Istituto che non ebbe ad adeguare il rateo al dato reddituale correttamente fornito.
D'altronde, trattandosi di redditi tutti erogati dall , di certo l' non può invocare CP_1 CP_1
errore altrui o la mancata conoscenza del dato reddituale. Nè è stato fornito in giudizio alcun altro elemento atto a ritenere la mala fede dell'accipiens.
Nulla di quanto oggetto di domanda di restituzione deve quindi ritenersi dovuto trattandosi di ratei maturati precedenti la citata comunicazione. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara che nulla è dovuto in restituzione da all' con riferimento Persona_1 CP_1
al maturato da gennaio 2021 a luglio 2024; condanna l' alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.100,00, da CP_1
distrarsi.
Roma, il 2.4.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari