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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 947/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente – relatore
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, nella causa civile iscritta al n. 947/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Lorella Didero del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Email_1
Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 18
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. e P. IVA e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2010, , nella Parte_1
1 qualità di socio receduto dalla ha proposto opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo n. 4221/2010 emesso dal Tribunale di Torino su ricorso della Controparte_1
con cui il Tribunale ha ingiunto all'opponente, nonché a (divenuta poi CP_3
, a e a il pagamento, nei confronti della CP_4 Controparte_5 CP_6
ricorrente, della complessiva somma di € 191.569,34, oltre interessi e spese, per effetto di rapporti contrattuali di conto corrente, mutui e affidamenti, chiedendo in principalità la revoca del predetto decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti quantomeno per l'importo di € 41.800,00.
Anche nella qualità di fideiussore, con autonomo atto di citazione Controparte_5
ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo,
formulando analoghe conclusioni.
Con sentenza n. 6320/2014, pubblicata in data 7 ottobre 2014, il Tribunale di Torino ha, per un verso, rigettato l'opposizione avanzata da e, per altro verso, Controparte_5
accolto l'opposizione proposta da , revocando l'ingiunzione emessa Parte_1
nei suoi confronti.
Ad avviso del Tribunale, infatti, il era stato liberato dalle obbligazioni precedenti Pt_1
alla trasformazione della società da s.n.c. in s.a.s., posto che l'istituto bancario CP_3
non si era opposto al mutamento societario nei 60 giorni successivi, nonostante fosse a conoscenza della trasformazione della società sin dal gennaio 2010 e ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 2500 quinquies c.c., quantomeno per il passaggio del da socio Pt_1
illimitatamente responsabile della s.n.c. a socio accomandate e, dunque, limitatamente responsabile.
II. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2015, la ha Controparte_1
proposto impugnazione avverso la predetta sentenza chiedendone la parziale riforma, al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione di ovvero la sua condanna al Parte_1
pagamento della somma oggetto del provvedimento monitorio.
Invero, l'Appellante, con il gravame, ha invocato l'erroneità della sentenza per violazione delle norme di legge, censurando la sentenza di prime cure in primis nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto di causa l'art. 2500 quinquies c.c. e soffermandosi,
2 poi, sulla questione di merito relativa all'opponibilità al del contratto di mutuo Pt_1
chirografario datato 5 febbraio 2009, non esaminata dal Tribunale perché assorbita.
La I Sezione di questa Corte d'Appello, con sentenza n. 1740/2016 del 6 ottobre 2016, ha accolto l'impugnazione, rigettando l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4221/2010 del Tribunale di Torino e condannando l'Appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell'Appellante.
La Corte, condividendo la tesi sostenuta dall'Appellante dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2500 quinquies c.c., ha evidenziato come la trasformazione “interna” di società di persone sia estranea sia alla lettera della stessa norma che alla sua ratio, attenendo questa al solo mutamento esterno del tipo societario, vale a dire l'ipotesi della trasformazione di società di persone in società di capitali prevista dall'art. 2500 ter c.c.
Il giudice dell'impugnazione, passando poi ad affrontare i profili di merito non esaminati dal Tribunale perché assorbiti, ha ritenuto responsabile delle Parte_1
obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario stipulato in data 5 febbraio 2009 tra e per l'importo di € 41.800,00, in virtù della Controparte_1 CP_3
qualifica del predetto, al momento della stipula del contratto, di socio illimitatamente responsabile.
aveva contestato di dovere la somma di € 41.800,00 relativa a Parte_1
tale contratto, esponendo che, nonostante l'art. 7 dell'atto costitutivo della società prevedesse che le operazioni di straordinaria amministrazione, tra cui il ricorso al credito, fossero sottoscritte da tutti i soci amministratori, il contratto di mutuo era stato sottoscritto solo dai soci e e che, per provare la ratifica del contratto, CP_5 CP_6 Controparte_1
avrebbe dovuto dimostrare di avere il personalmente utilizzato le somme mutuate. Pt_1
La Corte d'Appello, condividendo sul punto le argomentazioni dedotte dall'Appellante, ha evidenziato diversamente che, essendo il mutuo stato contratto in nome e per conto della società era dunque quest'ultima a dover ratificare il contratto inefficace CP_3
per la mancata sottoscrizione di uno dei soci e che, a tal fine, era sufficiente che essa avesse disposto della provvista tramite uno qualsiasi dei soci, la cui attività era riconducibile alla
3 società.
III. Avverso la sentenza di secondo grado, ha presentato ricorso Parte_1
innanzi alla Corte di Cassazione, articolando due motivi d'impugnazione con cui ha censurato la sentenza della Corte d'Appello:
1) da un lato, nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 2500 quinquies c.c.;
2) dall'altro, nella parte in cui ha ritenuto opponibile al ricorrente il contratto di mutuo chirografario stipulato dalla società in mancanza della sua CP_3
sottoscrizione, in data 5 febbraio 2009 per l'importo di € 41.800,00.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11040/2022, pubblicata in data 5 aprile 2022, ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando parzialmente la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.
IV. La causa è stata riassunta da con atto di citazione ex art. 392 Parte_1
c.p.c., notificato in data 1° luglio 2022.
non si è costituita nel giudizio di rinvio, rimanendo pertanto Controparte_1
contumace.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa l'udienza del 30 novembre 2022 si è svolta secondo la modalità della trattazione scritta, le restanti secondo le ordinarie modalità.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dal solo attore in riassunzione : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nel merito:
4 - in riforma dell'impugnata sentenza n. 1740/16 della Corte d'Appello di Torino, pubblicata in data 6/10/2016, revocare il decreto ingiuntivo n. 4221/10 emesso in data dal Tribunale di Torino;
- condannare il signor al pagamento nei confronti di della minor Parte_1 Controparte_1 somma portata dalle linee di credito azionate dall'istituto bancario (con esclusione del contratto di finanziamento n. 1434342).
- provvedere alla rideterminazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio tenendo conto delle reciproche ragioni di soccombenza delle parti;
”
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per lo scambio di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica, presentate dalla sola difesa di parte attrice in riassunzione, essendo la convenuta in riassunzione rimasta contumace.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
OGGETTO DEL GIUDIZIO IN SEDE DI RINVIO E DECISIONE
Nel presente giudizio in riassunzione, ha riproposto come unico Parte_1
punto esposto nell'atto di citazione in rinvio la questione relativa all'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 5 febbraio 2009 tra e per l'importo di € 41.800,00, essendo questo anche Controparte_1 CP_3
l'oggetto dell'unico motivo di ricorso ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione e dovendosi di conseguenza ritenere ormai coperto da giudicato il punto già oggetto di decisione nel corso del giudizio relativo all'applicabilità al caso di specie dell'art. 2500 quinquies c.c.
L'attore in riassunzione ha, dunque, domandato disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 4221/2010 emesso dal Tribunale di Torino, nonché la sua condanna al pagamento in favore di della minor somma determinata mediante l'esclusione dell'importo Controparte_1
oggetto del predetto contratto di mutuo chirografario.
A sostegno di tale domanda, l'esponente, richiamando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte in sede di legittimità in relazione alla ratifica del contratto per facta concludentia nell'ipotesi di persona giuridica ovvero di società, ha dedotto che, nonostante l'art. 7 dello statuto della società revedesse la sottoscrizione di tutti i soci CP_3
amministratori per l'accesso al credito, il contratto di finanziamento datato 5 febbraio 2009 era stato sottoscritto dai soli soci senza che fosse intervenuta, peraltro, CP_5 CP_6
alcuna ratifica nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
5 Il signor chiede altresì la rideterminazione delle spese di lite di tutti i gradi di Pt_1
giudizio.
Chiede che, nel compiere tale operazione, la Corte tenga conto dell'esito complessivo della controversia e, dunque, necessariamente, delle ragioni reciproche di soccombenza delle parti per ogni grado di giudizio.
Sostiene che nel giudizio di legittimità è risultato maggiormente vincitore il signor Pt_1
che ha ottenuto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, mentre nel presente giudizio di rinvio si dovrà tener conto del fatto che non è stata reiterata l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 2500 quinquies c.c. in ossequio alla pronuncia della Suprema Corte ma è stato riproposto il solo motivo relativo all'inefficacia del contratto di mutuo.
Rileva il Collegio che la Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, evidenziando che l'art. 2258 c.c. - disposizione applicabile alle società in nome collettivo in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c. - prevede che quando per il compimento di un atto è necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla stessa, e, in conformità ai principi già elaborati dalla Suprema Corte, in specie esposti dalle sentenze C. Cass. Sez. I, sent. 3501 del 2013; Sez. III, sent. 27335 del
2005; Sez. L., sent. 8276 del 1997; Sez. II, sent. n. 10745 del 1992, pur pacificamente ammettendo l'astratta possibilità di una ratifica del contratto per facta concludentia, con riguardo alla particolare ipotesi di un negozio concluso in nome e per conto di una società, ha enunciato il seguente principio di diritto “la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta concludentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome e per conto di una persona giuridica o una società, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa”.
Pertanto, in esecuzione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione appena consegnato, questa Corte ritiene che il contratto di mutuo oggetto di causa non sia opponibile a , atteso che la ratifica tacita di tale contratto, intervenuta mediante Parte_1
la disposizione materiale della relativa provvista, non avveniva con le medesime modalità
6 dell'atto da ratificare e non proveniva dall'organo competente a provvedere su di essa, in violazione dell'art. 7 dello statuto societario con cui si prevedeva, in relazione alle operazione di ricorso al credito, la firma congiunta di tutti i soci della società.
Alla luce di quanto innanzi, stante l'inopponibilità del contratto di mutuo a Parte_1
, la Corte ritiene debba revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4221/10 emesso nei
[...]
confronti di quest'ultimo dal Tribunale di Torino in data 26 aprile 2010 e, per l'effetto, tenuto conto delle diverse voci che compongono il decreto ingiuntivo opposto, la cui somma complessiva ammonta ad € 191.569,34, accogliendo l'opposizione in relazione al contratto di mutuo chirografario di cui al rapporto n. 1434342 per la somma di € 41.800,00, condannarsi lo stesso al pagamento in favore della ella minor somma di € 149.769,34, Controparte_1
oltre interessi legali al saldo del dovuto.
SPESE DEL GIUDIZIO
Giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, occorre provvedere all'attribuzione delle spese di lite in ordine a tutti i gradi del processo, tenendo conto del suo esito complessivo per la liquidazione di ogni fase di giudizio.
La parziale soccombenza reciproca delle parti (peraltro nella situazione in cui è CP_1
vittoriosa per quanto riguarda la gran parte dell'importo richiesto) giustifica una compensazione delle spese nella misura del 50 %. Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c.
alla soccombenza consegue la condanna alle spese.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 ), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in relazione a ciascun grado del giudizio si provvede alla liquidazione delle spese nei seguenti termini:
Primo grado
- per la fase di studio euro 2.552,00
7 - per la fase introduttiva euro 1.628,00
- per la fase istruttoria euro 5670,00
- per la fase decisoria euro 4.253,00
Totale: euro 14.103,00
Totale spese a carico nella euro 7.051,00 misura del 50%
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Secondo grado
- per la fase di studio euro 2.977,00
- per la fase introduttiva euro 1.911,00
- per la fase decisoria euro 5.103,00
Totale: euro 9.991,00
Totale spese a carico nella euro 4.995,00 misura del 50%
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Terzo grado
- per la fase di studio euro 3.402,00
- per la fase introduttiva euro 2.478,00
- per la fase decisoria euro 1.775,00
Totale: euro 7.655,00
Totale spese a carico nella euro 3.827,00 misura del 50%
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Infine, si ritiene non debbano liquidarsi spese relativamente al presente giudizio a seguito di rinvio, stante la contumacia della convenuta in riassunzione Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte
di Cassazione, visti gli artt. 394, 352, 359, 132 c.p.c., ogni altra istanza, eccezione e deduzione
8 respinta,
revoca il decreto ingiuntivo n. 4221/10 emesso nei confronti di Parte_1
dal Tribunale di Torino in data 26 aprile 2010;
condanna al pagamento in favore della ella Parte_1 Controparte_1
somma residua di € 149.769,00 oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo e, dichiara compensato il 50% delle spese di giudizio relative al giudizio di primo e secondo grado (1 giudizio) e del giudizio di Cassazione;
condanna a rimborsare a il restante 50% Parte_1 Controparte_1
delle spese di tutti i gradi del giudizio, escluso il presente giudizio di rinvio, liquidate in tale misura in:
- euro 7.051,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge relativamente al giudizio di primo grado;
- euro 4.995,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge relativamente al primo giudizio d'appello;
- euro 3.827,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
nulla sulle spese relativamente al presente grado di giudizio.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 947/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente – relatore
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, nella causa civile iscritta al n. 947/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Lorella Didero del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Email_1
Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 18
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. e P. IVA e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2010, , nella Parte_1
1 qualità di socio receduto dalla ha proposto opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo n. 4221/2010 emesso dal Tribunale di Torino su ricorso della Controparte_1
con cui il Tribunale ha ingiunto all'opponente, nonché a (divenuta poi CP_3
, a e a il pagamento, nei confronti della CP_4 Controparte_5 CP_6
ricorrente, della complessiva somma di € 191.569,34, oltre interessi e spese, per effetto di rapporti contrattuali di conto corrente, mutui e affidamenti, chiedendo in principalità la revoca del predetto decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti quantomeno per l'importo di € 41.800,00.
Anche nella qualità di fideiussore, con autonomo atto di citazione Controparte_5
ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo,
formulando analoghe conclusioni.
Con sentenza n. 6320/2014, pubblicata in data 7 ottobre 2014, il Tribunale di Torino ha, per un verso, rigettato l'opposizione avanzata da e, per altro verso, Controparte_5
accolto l'opposizione proposta da , revocando l'ingiunzione emessa Parte_1
nei suoi confronti.
Ad avviso del Tribunale, infatti, il era stato liberato dalle obbligazioni precedenti Pt_1
alla trasformazione della società da s.n.c. in s.a.s., posto che l'istituto bancario CP_3
non si era opposto al mutamento societario nei 60 giorni successivi, nonostante fosse a conoscenza della trasformazione della società sin dal gennaio 2010 e ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 2500 quinquies c.c., quantomeno per il passaggio del da socio Pt_1
illimitatamente responsabile della s.n.c. a socio accomandate e, dunque, limitatamente responsabile.
II. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2015, la ha Controparte_1
proposto impugnazione avverso la predetta sentenza chiedendone la parziale riforma, al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione di ovvero la sua condanna al Parte_1
pagamento della somma oggetto del provvedimento monitorio.
Invero, l'Appellante, con il gravame, ha invocato l'erroneità della sentenza per violazione delle norme di legge, censurando la sentenza di prime cure in primis nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto di causa l'art. 2500 quinquies c.c. e soffermandosi,
2 poi, sulla questione di merito relativa all'opponibilità al del contratto di mutuo Pt_1
chirografario datato 5 febbraio 2009, non esaminata dal Tribunale perché assorbita.
La I Sezione di questa Corte d'Appello, con sentenza n. 1740/2016 del 6 ottobre 2016, ha accolto l'impugnazione, rigettando l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4221/2010 del Tribunale di Torino e condannando l'Appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell'Appellante.
La Corte, condividendo la tesi sostenuta dall'Appellante dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2500 quinquies c.c., ha evidenziato come la trasformazione “interna” di società di persone sia estranea sia alla lettera della stessa norma che alla sua ratio, attenendo questa al solo mutamento esterno del tipo societario, vale a dire l'ipotesi della trasformazione di società di persone in società di capitali prevista dall'art. 2500 ter c.c.
Il giudice dell'impugnazione, passando poi ad affrontare i profili di merito non esaminati dal Tribunale perché assorbiti, ha ritenuto responsabile delle Parte_1
obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario stipulato in data 5 febbraio 2009 tra e per l'importo di € 41.800,00, in virtù della Controparte_1 CP_3
qualifica del predetto, al momento della stipula del contratto, di socio illimitatamente responsabile.
aveva contestato di dovere la somma di € 41.800,00 relativa a Parte_1
tale contratto, esponendo che, nonostante l'art. 7 dell'atto costitutivo della società prevedesse che le operazioni di straordinaria amministrazione, tra cui il ricorso al credito, fossero sottoscritte da tutti i soci amministratori, il contratto di mutuo era stato sottoscritto solo dai soci e e che, per provare la ratifica del contratto, CP_5 CP_6 Controparte_1
avrebbe dovuto dimostrare di avere il personalmente utilizzato le somme mutuate. Pt_1
La Corte d'Appello, condividendo sul punto le argomentazioni dedotte dall'Appellante, ha evidenziato diversamente che, essendo il mutuo stato contratto in nome e per conto della società era dunque quest'ultima a dover ratificare il contratto inefficace CP_3
per la mancata sottoscrizione di uno dei soci e che, a tal fine, era sufficiente che essa avesse disposto della provvista tramite uno qualsiasi dei soci, la cui attività era riconducibile alla
3 società.
III. Avverso la sentenza di secondo grado, ha presentato ricorso Parte_1
innanzi alla Corte di Cassazione, articolando due motivi d'impugnazione con cui ha censurato la sentenza della Corte d'Appello:
1) da un lato, nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 2500 quinquies c.c.;
2) dall'altro, nella parte in cui ha ritenuto opponibile al ricorrente il contratto di mutuo chirografario stipulato dalla società in mancanza della sua CP_3
sottoscrizione, in data 5 febbraio 2009 per l'importo di € 41.800,00.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11040/2022, pubblicata in data 5 aprile 2022, ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando parzialmente la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.
IV. La causa è stata riassunta da con atto di citazione ex art. 392 Parte_1
c.p.c., notificato in data 1° luglio 2022.
non si è costituita nel giudizio di rinvio, rimanendo pertanto Controparte_1
contumace.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa l'udienza del 30 novembre 2022 si è svolta secondo la modalità della trattazione scritta, le restanti secondo le ordinarie modalità.
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dal solo attore in riassunzione : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nel merito:
4 - in riforma dell'impugnata sentenza n. 1740/16 della Corte d'Appello di Torino, pubblicata in data 6/10/2016, revocare il decreto ingiuntivo n. 4221/10 emesso in data dal Tribunale di Torino;
- condannare il signor al pagamento nei confronti di della minor Parte_1 Controparte_1 somma portata dalle linee di credito azionate dall'istituto bancario (con esclusione del contratto di finanziamento n. 1434342).
- provvedere alla rideterminazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio tenendo conto delle reciproche ragioni di soccombenza delle parti;
”
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per lo scambio di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica, presentate dalla sola difesa di parte attrice in riassunzione, essendo la convenuta in riassunzione rimasta contumace.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
OGGETTO DEL GIUDIZIO IN SEDE DI RINVIO E DECISIONE
Nel presente giudizio in riassunzione, ha riproposto come unico Parte_1
punto esposto nell'atto di citazione in rinvio la questione relativa all'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 5 febbraio 2009 tra e per l'importo di € 41.800,00, essendo questo anche Controparte_1 CP_3
l'oggetto dell'unico motivo di ricorso ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione e dovendosi di conseguenza ritenere ormai coperto da giudicato il punto già oggetto di decisione nel corso del giudizio relativo all'applicabilità al caso di specie dell'art. 2500 quinquies c.c.
L'attore in riassunzione ha, dunque, domandato disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 4221/2010 emesso dal Tribunale di Torino, nonché la sua condanna al pagamento in favore di della minor somma determinata mediante l'esclusione dell'importo Controparte_1
oggetto del predetto contratto di mutuo chirografario.
A sostegno di tale domanda, l'esponente, richiamando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte in sede di legittimità in relazione alla ratifica del contratto per facta concludentia nell'ipotesi di persona giuridica ovvero di società, ha dedotto che, nonostante l'art. 7 dello statuto della società revedesse la sottoscrizione di tutti i soci CP_3
amministratori per l'accesso al credito, il contratto di finanziamento datato 5 febbraio 2009 era stato sottoscritto dai soli soci senza che fosse intervenuta, peraltro, CP_5 CP_6
alcuna ratifica nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
5 Il signor chiede altresì la rideterminazione delle spese di lite di tutti i gradi di Pt_1
giudizio.
Chiede che, nel compiere tale operazione, la Corte tenga conto dell'esito complessivo della controversia e, dunque, necessariamente, delle ragioni reciproche di soccombenza delle parti per ogni grado di giudizio.
Sostiene che nel giudizio di legittimità è risultato maggiormente vincitore il signor Pt_1
che ha ottenuto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, mentre nel presente giudizio di rinvio si dovrà tener conto del fatto che non è stata reiterata l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 2500 quinquies c.c. in ossequio alla pronuncia della Suprema Corte ma è stato riproposto il solo motivo relativo all'inefficacia del contratto di mutuo.
Rileva il Collegio che la Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, evidenziando che l'art. 2258 c.c. - disposizione applicabile alle società in nome collettivo in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c. - prevede che quando per il compimento di un atto è necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla stessa, e, in conformità ai principi già elaborati dalla Suprema Corte, in specie esposti dalle sentenze C. Cass. Sez. I, sent. 3501 del 2013; Sez. III, sent. 27335 del
2005; Sez. L., sent. 8276 del 1997; Sez. II, sent. n. 10745 del 1992, pur pacificamente ammettendo l'astratta possibilità di una ratifica del contratto per facta concludentia, con riguardo alla particolare ipotesi di un negozio concluso in nome e per conto di una società, ha enunciato il seguente principio di diritto “la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta concludentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome e per conto di una persona giuridica o una società, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa”.
Pertanto, in esecuzione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione appena consegnato, questa Corte ritiene che il contratto di mutuo oggetto di causa non sia opponibile a , atteso che la ratifica tacita di tale contratto, intervenuta mediante Parte_1
la disposizione materiale della relativa provvista, non avveniva con le medesime modalità
6 dell'atto da ratificare e non proveniva dall'organo competente a provvedere su di essa, in violazione dell'art. 7 dello statuto societario con cui si prevedeva, in relazione alle operazione di ricorso al credito, la firma congiunta di tutti i soci della società.
Alla luce di quanto innanzi, stante l'inopponibilità del contratto di mutuo a Parte_1
, la Corte ritiene debba revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4221/10 emesso nei
[...]
confronti di quest'ultimo dal Tribunale di Torino in data 26 aprile 2010 e, per l'effetto, tenuto conto delle diverse voci che compongono il decreto ingiuntivo opposto, la cui somma complessiva ammonta ad € 191.569,34, accogliendo l'opposizione in relazione al contratto di mutuo chirografario di cui al rapporto n. 1434342 per la somma di € 41.800,00, condannarsi lo stesso al pagamento in favore della ella minor somma di € 149.769,34, Controparte_1
oltre interessi legali al saldo del dovuto.
SPESE DEL GIUDIZIO
Giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, occorre provvedere all'attribuzione delle spese di lite in ordine a tutti i gradi del processo, tenendo conto del suo esito complessivo per la liquidazione di ogni fase di giudizio.
La parziale soccombenza reciproca delle parti (peraltro nella situazione in cui è CP_1
vittoriosa per quanto riguarda la gran parte dell'importo richiesto) giustifica una compensazione delle spese nella misura del 50 %. Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c.
alla soccombenza consegue la condanna alle spese.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 ), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in relazione a ciascun grado del giudizio si provvede alla liquidazione delle spese nei seguenti termini:
Primo grado
- per la fase di studio euro 2.552,00
7 - per la fase introduttiva euro 1.628,00
- per la fase istruttoria euro 5670,00
- per la fase decisoria euro 4.253,00
Totale: euro 14.103,00
Totale spese a carico nella euro 7.051,00 misura del 50%
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Secondo grado
- per la fase di studio euro 2.977,00
- per la fase introduttiva euro 1.911,00
- per la fase decisoria euro 5.103,00
Totale: euro 9.991,00
Totale spese a carico nella euro 4.995,00 misura del 50%
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Terzo grado
- per la fase di studio euro 3.402,00
- per la fase introduttiva euro 2.478,00
- per la fase decisoria euro 1.775,00
Totale: euro 7.655,00
Totale spese a carico nella euro 3.827,00 misura del 50%
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Infine, si ritiene non debbano liquidarsi spese relativamente al presente giudizio a seguito di rinvio, stante la contumacia della convenuta in riassunzione Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte
di Cassazione, visti gli artt. 394, 352, 359, 132 c.p.c., ogni altra istanza, eccezione e deduzione
8 respinta,
revoca il decreto ingiuntivo n. 4221/10 emesso nei confronti di Parte_1
dal Tribunale di Torino in data 26 aprile 2010;
condanna al pagamento in favore della ella Parte_1 Controparte_1
somma residua di € 149.769,00 oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo e, dichiara compensato il 50% delle spese di giudizio relative al giudizio di primo e secondo grado (1 giudizio) e del giudizio di Cassazione;
condanna a rimborsare a il restante 50% Parte_1 Controparte_1
delle spese di tutti i gradi del giudizio, escluso il presente giudizio di rinvio, liquidate in tale misura in:
- euro 7.051,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge relativamente al giudizio di primo grado;
- euro 4.995,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge relativamente al primo giudizio d'appello;
- euro 3.827,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
nulla sulle spese relativamente al presente grado di giudizio.
Così deciso il 15 gennaio 2025.
il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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