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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 806/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 806/2024
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 10.00, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi:
Per la parte opponente, nessuno;
Per la parte opposta, L'Avv. Laura Storto, in sost. degli Avv.ti Barbaro e Tinuzzo, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discute oralmente la causa, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
15 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Zoccolo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via de Attellis
n. 6/a;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Luigi Tinuzzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Storto, sito in Campobasso, piazzale Marcello Scarano n.
16;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 convenendo in giudizio ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 81/2024, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 28.3.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 12.782,35, oltre interessi e spese, quale saldo debitorio di un finanziamento per prestito personale nonchè di un'apertura di una linea di credito rateale connessa con l'uso di carta di credito
Visa, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la nullità dello stesso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite nonchè per lite temeraria.
Ha premesso la parte attrice di aver sottoscritto, in data 21.3.2022, con la parte convenuta, il contratto di mutuo n. 2556307, per l'importo di euro 10.393,36, da rimborsare in 48 rate mensili di euro 275,74 ciascuna.
A sostegno della domanda ha dedotto: la mancanza di prova delle ragioni creditorie, sotto il profilo sia dell'an che del quantum, in ragione dell'insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
di non aver mai ricevuto documentazione contabile;
la contestazione integrale dell'estratto conto;
l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB;
la mancanza di prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aver introdotto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, conclusa con esito negativo;
la piena prova del credito ingiunto, sulla scorta della documentazione in atti;
di aver depositato la prova della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, a mezzo due raccomandate a/r in atti;
la legittimità delle condizioni economiche del contratto e la genericità delle doglianze di parte opponente.
Con provvedimento del 10.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata formulata alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente, letterale tenore: “la parte opponente rinuncia all'opposizione, corrisponde alla parte opposta l'importo di euro 1.100,00, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute”.
All'udienza del 18.3.2025 la parte opposta ha accettato la predetta proposta, mentre la parte opponente ha rifiutato, senza tuttavia depositare la documentazione richiesta (prova documentale dell'avvenuta comunicazione alla parte assistita del provvedimento recante proposta conciliativa del Giudice), neanche in vista dell'udienza di discussione.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa oralmente, come da antescritto verbale di udienza.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
In altri termini, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca convenuta, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, nonché gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti;
il debitore che contesta l'avversa pretesa, non può limitarsi a generiche affermazioni di principio, posto che, ancor prima dell'onere della prova, risulta gravato dall'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese: l'opponente ha, dunque, l'onere di specificare nel dettaglio le proprie doglianze, non limitandosi a generiche affermazioni teoriche, ma rapportando direttamente le stesse al caso concreto.
Nel caso che occupa, la parte creditrice opposta ha depositato: il contratto di finanziamento, il contratto di apertura di credito e utilizzo carta, l'estratto conto ex art. 50 TUB e l'estratto conto analitico integrale per ciascun contratto, il piano di ammortamento, due lettere contenenti la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
La parte debitrice opponente, invece, si è limitata alla mera contestazione teorica della non debenza del credito e dell'illegittimità delle condizioni contrattuali sub specie di determinazione dell'interesse ultralegale – senza specificare le doglianze riferite al finanziamento e le doglianze riferite all'apertura di credito, senza specificare i tassi di interesse pattuiti ed effettivamente applicati - , oltre ad evidenziare la mancanza di prova delle pretese creditorie, senza alcuna puntuale allegazione né documentazione.
Posto, allora, che nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto riveste la parte di attore sostanziale, avendo quest'ultimo agito, nella sostanza, per ottenere l'adempimento del proprio credito, spettava alla parte debitrice odierna opponente la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dell'avversa pretesa.
Ciò che non è stato, in quanto la parte opponente si è limitata a generiche affermazioni di principio: la parte opponente avrebbe dovuto contestare nello specifico le singole poste addebitate ovvero le singole condizioni contrattuali ritenute illegittime, venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica gravante sulla parte opponente stessa e, in generale, su chiunque voglia far valere un diritto in giudizio ex art. 2697 c.c..
Ne consegue il rigetto della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
2. Sulla temerarietà della lite
Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., avuto riguardo non solo e non tanto all'estrema genericità della domanda, ma anche – e soprattutto – al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c..
Ed invero, a seguito della formulazione della proposta conciliativa a verbale di udienza del 10.12.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.3.2025, per la verifica delle determinazioni delle parti in merito, con specifico onere, posto a carico di ciascuna parte, per il caso di mancata accettazione, di depositare documentazione attestante l'avvenuta comunicazione della proposta medesima, ad opera del difensore, a ciascuna parte assistita. All'udienza così fissata, la parte opponente nulla ha dedotto, né ha dato prova di aver comunicato il provvedimento recante la proposta in commento alla parte rappresentata
[...]
, limitandosi a chiedere la fissazione di udienza di Parte_1 discussione. Il mancato deposito della predetta documentazione è stato individuato come circostanza di particolare gravità anche nel provvedimento del
25.3.2025, con il quale è stata fissata per la discussione l'udienza odierna, in vista della quale nulla è stato depositato.
Si osserva che le parti hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art. 185 bis c.p.c. e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e, in caso di non raggiungo accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo (cfr.
Tribunale di Roma, 30.10.2014).
Nel caso di specie, allora, l'opponente è condannato al pagamento di una somma maggiore (con riferimento alle spese di lite) rispetto a quella offerta in sede di proposta conciliativa, di tal che il rifiuto deve considerarsi ingiustificato e deve essere qualificato come sintomatico di una condotta pretestuosa della difesa, valutabile come abuso del processo.
Si ritiene equo, allora, liquidare il risarcimento del danno in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisionale
(avuto riguardo alla natura prettamente documentale della causa, al deposito di una sola memoria istruttoria ad opera della parte convenuta e dell'assenza di ulteriore attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
81/2024, già dichiarato esecutivo;
- Condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di euro 1.698,50, Controparte_1 oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna , alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente Controparte_1 in euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento dell'importo di euro Parte_1
500,00 in favore della ex art. 96 co. 4 c.p.c.. Parte_2
Così deciso in Campobasso, il 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 806/2024
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 10.00, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi:
Per la parte opponente, nessuno;
Per la parte opposta, L'Avv. Laura Storto, in sost. degli Avv.ti Barbaro e Tinuzzo, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discute oralmente la causa, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del
15 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Zoccolo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via de Attellis
n. 6/a;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Luigi Tinuzzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Storto, sito in Campobasso, piazzale Marcello Scarano n.
16;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 convenendo in giudizio ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 81/2024, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 28.3.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 12.782,35, oltre interessi e spese, quale saldo debitorio di un finanziamento per prestito personale nonchè di un'apertura di una linea di credito rateale connessa con l'uso di carta di credito
Visa, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la nullità dello stesso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite nonchè per lite temeraria.
Ha premesso la parte attrice di aver sottoscritto, in data 21.3.2022, con la parte convenuta, il contratto di mutuo n. 2556307, per l'importo di euro 10.393,36, da rimborsare in 48 rate mensili di euro 275,74 ciascuna.
A sostegno della domanda ha dedotto: la mancanza di prova delle ragioni creditorie, sotto il profilo sia dell'an che del quantum, in ragione dell'insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
di non aver mai ricevuto documentazione contabile;
la contestazione integrale dell'estratto conto;
l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB;
la mancanza di prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aver introdotto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, conclusa con esito negativo;
la piena prova del credito ingiunto, sulla scorta della documentazione in atti;
di aver depositato la prova della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, a mezzo due raccomandate a/r in atti;
la legittimità delle condizioni economiche del contratto e la genericità delle doglianze di parte opponente.
Con provvedimento del 10.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata formulata alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente, letterale tenore: “la parte opponente rinuncia all'opposizione, corrisponde alla parte opposta l'importo di euro 1.100,00, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute”.
All'udienza del 18.3.2025 la parte opposta ha accettato la predetta proposta, mentre la parte opponente ha rifiutato, senza tuttavia depositare la documentazione richiesta (prova documentale dell'avvenuta comunicazione alla parte assistita del provvedimento recante proposta conciliativa del Giudice), neanche in vista dell'udienza di discussione.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa oralmente, come da antescritto verbale di udienza.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
In altri termini, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca convenuta, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, nonché gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti;
il debitore che contesta l'avversa pretesa, non può limitarsi a generiche affermazioni di principio, posto che, ancor prima dell'onere della prova, risulta gravato dall'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese: l'opponente ha, dunque, l'onere di specificare nel dettaglio le proprie doglianze, non limitandosi a generiche affermazioni teoriche, ma rapportando direttamente le stesse al caso concreto.
Nel caso che occupa, la parte creditrice opposta ha depositato: il contratto di finanziamento, il contratto di apertura di credito e utilizzo carta, l'estratto conto ex art. 50 TUB e l'estratto conto analitico integrale per ciascun contratto, il piano di ammortamento, due lettere contenenti la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
La parte debitrice opponente, invece, si è limitata alla mera contestazione teorica della non debenza del credito e dell'illegittimità delle condizioni contrattuali sub specie di determinazione dell'interesse ultralegale – senza specificare le doglianze riferite al finanziamento e le doglianze riferite all'apertura di credito, senza specificare i tassi di interesse pattuiti ed effettivamente applicati - , oltre ad evidenziare la mancanza di prova delle pretese creditorie, senza alcuna puntuale allegazione né documentazione.
Posto, allora, che nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto riveste la parte di attore sostanziale, avendo quest'ultimo agito, nella sostanza, per ottenere l'adempimento del proprio credito, spettava alla parte debitrice odierna opponente la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dell'avversa pretesa.
Ciò che non è stato, in quanto la parte opponente si è limitata a generiche affermazioni di principio: la parte opponente avrebbe dovuto contestare nello specifico le singole poste addebitate ovvero le singole condizioni contrattuali ritenute illegittime, venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica gravante sulla parte opponente stessa e, in generale, su chiunque voglia far valere un diritto in giudizio ex art. 2697 c.c..
Ne consegue il rigetto della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
2. Sulla temerarietà della lite
Ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., avuto riguardo non solo e non tanto all'estrema genericità della domanda, ma anche – e soprattutto – al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c..
Ed invero, a seguito della formulazione della proposta conciliativa a verbale di udienza del 10.12.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.3.2025, per la verifica delle determinazioni delle parti in merito, con specifico onere, posto a carico di ciascuna parte, per il caso di mancata accettazione, di depositare documentazione attestante l'avvenuta comunicazione della proposta medesima, ad opera del difensore, a ciascuna parte assistita. All'udienza così fissata, la parte opponente nulla ha dedotto, né ha dato prova di aver comunicato il provvedimento recante la proposta in commento alla parte rappresentata
[...]
, limitandosi a chiedere la fissazione di udienza di Parte_1 discussione. Il mancato deposito della predetta documentazione è stato individuato come circostanza di particolare gravità anche nel provvedimento del
25.3.2025, con il quale è stata fissata per la discussione l'udienza odierna, in vista della quale nulla è stato depositato.
Si osserva che le parti hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art. 185 bis c.p.c. e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa e, in caso di non raggiungo accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo (cfr.
Tribunale di Roma, 30.10.2014).
Nel caso di specie, allora, l'opponente è condannato al pagamento di una somma maggiore (con riferimento alle spese di lite) rispetto a quella offerta in sede di proposta conciliativa, di tal che il rifiuto deve considerarsi ingiustificato e deve essere qualificato come sintomatico di una condotta pretestuosa della difesa, valutabile come abuso del processo.
Si ritiene equo, allora, liquidare il risarcimento del danno in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisionale
(avuto riguardo alla natura prettamente documentale della causa, al deposito di una sola memoria istruttoria ad opera della parte convenuta e dell'assenza di ulteriore attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
81/2024, già dichiarato esecutivo;
- Condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
ex art. 96 co. 3 c.p.c., dell'importo di euro 1.698,50, Controparte_1 oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna , alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente Controparte_1 in euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento dell'importo di euro Parte_1
500,00 in favore della ex art. 96 co. 4 c.p.c.. Parte_2
Così deciso in Campobasso, il 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi