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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa IO
Campanile, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 11837/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Sante Daniele Carucci e Donato Nicola
Miccolis
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta: Parte_1 con nota pec del 22.01.2024 l gli comunicava il seguente CP_1 messaggio "a seguito di odierna verifica, si è provveduto a trasferire
l'impresa in questione nel settore Industria della classe dell'Edilizia, con decorrenza 01.01.2019, nei limiti della prescrizione quinquennale, per superamento del limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della Legge n. 443/1995" con contestuale invito a regolarizzare i flussi contributivi relativi a gennaio 2019 e successivi (doc. 1);
con nota pec del 26.01.2024 l comunicava il seguente CP_1 messaggio “a seguito di odierna verifica (…), si rettifica la data di decorrenza del trasferimento dell'impresa in questione da 01.01.2019
a 01.03.2018 per superamento del limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della Legge n. 443/1995”, con contestuale invito a regolarizzare i flussi contributivi relativi a marzo 2018 e successivi
(doc. 2);
con nota pec del 17.06.2024 l inviava invito a regolarizzare CP_1 la posizione contributiva con il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni, per un importo complessivo di € 101.436,76 (doc. 3);
che, al solo fine di poter conservare la propria attestazione di regolarità contributiva e poter quindi continuare a lavorare con le amministrazioni pubbliche e partecipare alle relative gare d'appalto, ma senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, chiedeva all e otteneva la rateizzazione del pagamento della CP_1 contribuzione richiesta per un importo complessivo di €. 113.622,00 comprensivo di sanzioni, interessi per la dilazione e spese (doc. 4);
che, con istanza di riesame inviata a mezzo canale bidirezionale del 22.07.2024, contestava integralmente sia nel merito che nel quantum le avverse pretese chiedendo il riesame del provvedimento da parte dell , che rigettava tale richiesta (doc. 5). CP_1 Pertanto, chiede:
“A. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento di variazione notificato in data 22.01.2024 e rettificato in data 26.01.2024, per i motivi di fatto e di diritto e motivi esposti, nonché ogni altro atto e/o provvedimento ad esso inerente, connesso e/o consequenziale;
B. Per l'effetto e comunque per le motivazioni in atti, accertare
e dichiarare non dovuta la somma di euro 101.436,76 di cui all'invito
a regolarizzare del 17.06.2024, rideterminata in esito alla rateizzazione nel maggior importo di euro 113.662,00, secondo le causali richieste dall anche a titolo di sanzioni ed interessi e CP_1 condannare l'Istituto alla restituzione di quanto già eventualmente versato;
C. in ogni caso, accertare e dichiarare che la decorrenza nel diverso inquadramento deve decorrere dal 26.01.2024, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o nullità del credito richiesto dall'Ente con l'invito a regolarizzare del 17/06/2024, e rideterminazione di tutti gli importi richiesti per le ragioni esposte in narrativa”.
L convenuto, costituitosi in giudizio, sostiene: CP_1
l'inammissibilità dell'avversa azione giudiziale formulata poiché l'istanza di dilazione, è stata presentata dal ricorrente per regolarizzare l'inadempienza, senza alcuna riserva di ripetizione in caso di successivo accertamento negativo del credito (all.ti 7, 8, 9
e 10 di parte resistente);
che nell'istanza di dilazione si dichiara espressamente che il credito dell'istituto viene accettato in maniera incondizionata e senza alcuna contestazione (all. 6) sicché non può non ritenersi che con essa la società abbia prestato acquiescenza al pagamento della contribuzione richiestale, in forza del diverso inquadramento applicato;
dunque, insiste per il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, si rileva che con “DOMANDA E ATTO DI IMPEGNO PER
IL PAGAMENTO DILAZIONATO DI CONTRIBUTI IN FASE AMMINISTRATIVA)” (all.6 parte resistente) presentata dalla ricorrente direttamente all CP_1 la medesima società dichiarava di aver riconosciuto “in modo esplicito
e incondizionato il debito contributivo indicato” nonché “di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell , nonché agli eventuali giudizi CP_1 di opposizione proposti in sede civile“;
inoltre, “l'istanza di riesame a mezzo canale bidirezionale del
22.07.2024” (all.5 parte ricorrente) è successiva al pagamento della prima rata della dilazione (all.10 parte resistente).
Dunque, tali dichiarazioni rappresentano il riconoscimento del debito contributivo de quo nonché l'espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare da parte della ricorrente.
Conseguentemente la domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell che si liquidano nella misura CP_1 di € 2.100,00 oltre oneri riflessi.
Bari, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
IO Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa IO
Campanile, all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 11837/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Sante Daniele Carucci e Donato Nicola
Miccolis
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta: Parte_1 con nota pec del 22.01.2024 l gli comunicava il seguente CP_1 messaggio "a seguito di odierna verifica, si è provveduto a trasferire
l'impresa in questione nel settore Industria della classe dell'Edilizia, con decorrenza 01.01.2019, nei limiti della prescrizione quinquennale, per superamento del limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della Legge n. 443/1995" con contestuale invito a regolarizzare i flussi contributivi relativi a gennaio 2019 e successivi (doc. 1);
con nota pec del 26.01.2024 l comunicava il seguente CP_1 messaggio “a seguito di odierna verifica (…), si rettifica la data di decorrenza del trasferimento dell'impresa in questione da 01.01.2019
a 01.03.2018 per superamento del limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della Legge n. 443/1995”, con contestuale invito a regolarizzare i flussi contributivi relativi a marzo 2018 e successivi
(doc. 2);
con nota pec del 17.06.2024 l inviava invito a regolarizzare CP_1 la posizione contributiva con il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni, per un importo complessivo di € 101.436,76 (doc. 3);
che, al solo fine di poter conservare la propria attestazione di regolarità contributiva e poter quindi continuare a lavorare con le amministrazioni pubbliche e partecipare alle relative gare d'appalto, ma senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, chiedeva all e otteneva la rateizzazione del pagamento della CP_1 contribuzione richiesta per un importo complessivo di €. 113.622,00 comprensivo di sanzioni, interessi per la dilazione e spese (doc. 4);
che, con istanza di riesame inviata a mezzo canale bidirezionale del 22.07.2024, contestava integralmente sia nel merito che nel quantum le avverse pretese chiedendo il riesame del provvedimento da parte dell , che rigettava tale richiesta (doc. 5). CP_1 Pertanto, chiede:
“A. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento di variazione notificato in data 22.01.2024 e rettificato in data 26.01.2024, per i motivi di fatto e di diritto e motivi esposti, nonché ogni altro atto e/o provvedimento ad esso inerente, connesso e/o consequenziale;
B. Per l'effetto e comunque per le motivazioni in atti, accertare
e dichiarare non dovuta la somma di euro 101.436,76 di cui all'invito
a regolarizzare del 17.06.2024, rideterminata in esito alla rateizzazione nel maggior importo di euro 113.662,00, secondo le causali richieste dall anche a titolo di sanzioni ed interessi e CP_1 condannare l'Istituto alla restituzione di quanto già eventualmente versato;
C. in ogni caso, accertare e dichiarare che la decorrenza nel diverso inquadramento deve decorrere dal 26.01.2024, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o nullità del credito richiesto dall'Ente con l'invito a regolarizzare del 17/06/2024, e rideterminazione di tutti gli importi richiesti per le ragioni esposte in narrativa”.
L convenuto, costituitosi in giudizio, sostiene: CP_1
l'inammissibilità dell'avversa azione giudiziale formulata poiché l'istanza di dilazione, è stata presentata dal ricorrente per regolarizzare l'inadempienza, senza alcuna riserva di ripetizione in caso di successivo accertamento negativo del credito (all.ti 7, 8, 9
e 10 di parte resistente);
che nell'istanza di dilazione si dichiara espressamente che il credito dell'istituto viene accettato in maniera incondizionata e senza alcuna contestazione (all. 6) sicché non può non ritenersi che con essa la società abbia prestato acquiescenza al pagamento della contribuzione richiestale, in forza del diverso inquadramento applicato;
dunque, insiste per il rigetto del ricorso.
Ciò premesso, si rileva che con “DOMANDA E ATTO DI IMPEGNO PER
IL PAGAMENTO DILAZIONATO DI CONTRIBUTI IN FASE AMMINISTRATIVA)” (all.6 parte resistente) presentata dalla ricorrente direttamente all CP_1 la medesima società dichiarava di aver riconosciuto “in modo esplicito
e incondizionato il debito contributivo indicato” nonché “di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell , nonché agli eventuali giudizi CP_1 di opposizione proposti in sede civile“;
inoltre, “l'istanza di riesame a mezzo canale bidirezionale del
22.07.2024” (all.5 parte ricorrente) è successiva al pagamento della prima rata della dilazione (all.10 parte resistente).
Dunque, tali dichiarazioni rappresentano il riconoscimento del debito contributivo de quo nonché l'espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare da parte della ricorrente.
Conseguentemente la domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell che si liquidano nella misura CP_1 di € 2.100,00 oltre oneri riflessi.
Bari, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
IO Campanile