Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta ET TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2349 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Armando Lamantia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO. , L'ABRUZZO E LA Controparte_2
( C.F. ) CP_3 P.IVA_3
Domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li difende ex lege
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 1921/2021 resa nel procedimento 65767/2018 – appalto pubblico - risoluzione – risarcimento del danno -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 65767/2018 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il e il Controparte_1
Provveditorato alle OO.PP. per , Abruzzo e in relazione all'appalto stipulato CP_2 CP_3 con detto Provveditorato il tredici maggio 2013 ( rep. 718 ) per la realizzazione di una struttura da adibire a uffici per la Capitaneria di Porto di Pescara. Le opere iniziavano come da contratto il diciotto giugno 2015 ma l'attività era sospesa il cinque agosto 2015 per redigere una perizia di variante a causa di sopravvenute diverse esigenze della Capitaneria di Porto;
il trenta settembre 2015 i lavori riprendevano solo per la parte comune al primo progetto e alla redigenda perizia di variante.
Il diciannove maggio 2017 era sottoscritto tra le parti l'atto aggiuntivo relativo alla perizia ove erano rimodulati i lavori e il compenso.
Non era peraltro seguito l'ods ex art. 164 c.4 dpr 207/2010 di ripresa dei lavori, che nel frattempo erano stati ultimati per le parti comuni, nonostante i numerosi solleciti dell'appaltatore. Con pec del due agosto 2018, ritenuta la risoluzione per inadempimento dell'appaltante, era stato richiesto il risarcimento anche in via transattiva.
La s.r.l., mancando una risposta in tal senso, affermava in via giudiziale la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante e il proprio diritto al risarcimento dei danni che quantificava in € 151.566,52 oltre accessori.
Chiedeva che il Tribunale provvedesse in conformità.
In sede di udienza di prima comparizione del sei marzo 2019 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del tredici novembre 2019.
Parte convenuta si costituiva tardivamente l'undici novembre 2019 e affermava: a) la mancata ripresa dei lavori era derivata dall'assenza dell'autorizzazione di conformità del progetto alla normativa antisismica, b) detta autorizzazione era stata richiesta dall'appaltante inoltrando la relativa documentazione tecnica al Genio Civile il ventotto marzo
2019 c) l'incombente era stato espletato dall'amministrazione per sopperire all'inadempimento dell'appaltatore che, sulla base del contratto, era a ciò tenuto in forza di quanto disposto dall'art. 23 n. 19 del capitolato speciale.
2 Il Tribunale con sentenza 1921/2021 respingeva la domanda attorea ritenendo fondate le tesi di parte convenuta e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello e concludeva chiedendo : “dichiarare risolto il contratto Parte_1 di appalto sottoscritto ( n. rep 718/2013 ) per fatto e colpa esclusiva del
[...]
in persona del suo Provveditore p.t domiciliato presso Avv. tura Controparte_4 gen. dello Stato quale Committente dell'appalto e/o congiuntamente o in via autonoma dichiarare la responsabilità contrattuale o con altra statuizione del Convenuto per ivi condannarlo alla somma di €.151.566,52 a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata esecuzione dei lavori, ovvero nella differente misura ritenuta di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e restituzione di quanto corrisposto per effetto della soccombenza”
Parte appellata si costituiva e concludeva chiedendo : “confermare la sentenza n. 1921/2021
r.g. 65767/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Civile, e, per l'effetto, nel rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio”
La Corte all'esito dell'udienza del quattordici aprile 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti febbraio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata sostiene preliminarmente che l'appellante avrebbe violato l'art. 345 c.p.c. in quanto “ nel censurare la corretta statuizione del Giudice di primo grado, per la prima volta contesta la violazione, posta in essere dalla medesima, di un obbligo contrattualmente previsto dall'art. 23, n. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto d'appalto
(rep. N. 718/2013) come parte integrante e speciale dello stesso”.
L'argomentazione è infondata in primo luogo in quanto non si tratta di un elemento nuovo ma di un'argomentazione introdotta dall'appellata costituendosi in primo grado, in secondo luogo in quanto nella memoria conclusionale di replica l'appellante aveva preso specifica posizione sul punto e in terzo luogo perché la sentenza impugnata ha basato la propria
3 statuizione anche ritenendo espressamente applicabile detta clausola per cui Part necessariamente nell'atto di appello ha dovuto svolgere doglianza ad hoc.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha rilevato “a fronte delle circostanze addotte da parte convenuta, parte attrice si è limitata nella fase decisionale e nella comparsa conclusionale a ripetere le medesime argomentazioni di cui all'atto introduttivo”.
Il motivo è fondato.
In sede di precisazione delle conclusioni era infatti sufficiente che l'appellante si riportasse alle domande di primo grado contestando gli assunti dell'amministrazione anche perché, dopo la costituzione tardiva di parte convenuta lo stesso Giudice aveva disposto che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgesse con il deposito di note scritte contenenti espressamente “le sole istanze e conclusioni relative all'incombente processuale per cui era stata fissata l'udienza”.
Comunque in detta sede l'appellante aveva rilevato la tardività della costituzione di controparte ritenendo le conseguenti preclusioni processuali ( testualmente : “In merito, poi, alla costituzione da parte del convenuto Provveditorato OO.PP. per il , oltre a CP_2 rilevarne la tardività con ogni consequenziale preclusione processuale per sole esigenze difensive, si controdeduce, richiamandosi a tal fine Cass. Civ. Ordinanza n. 2477 del 29 01
2019….”) oltre a ribadire l'inadempimento della committente insistendo nelle domande già spiegate.
Nella memoria conclusionale effettivamente non è stata presa specifica posizione riguardo al problema relativo al soggetto tenuto a presentare la richiesta di conformità alla normativa antisismica ma nella memoria di replica questo aspetto è stato articolatamente svolto per cui era a disposizione del Tribunale che comunque ne avrebbe dovuto tenere conto.
*****
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto che competesse all'appaltatore l'obbligo di ottenere la certificazione antisismica.
Il motivo è fondato.
L'appalto di cui è causa prevede un progetto esecutivo redatto compiutamente dalla committente.
4 L'opera ricadeva in zona sismica 2 ( ossia a sismicità medio-alta ) come indicato nella stessa motivazione ( punto 2.1 della variante tecnica ) della delibera di adozione della delibera di variante proprio del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato in data quindici dicembre 2015.
Di conseguenza era applicabile il disposto di cui agli artt. 93 e 94 TU IZ (dpr 380/2001
e successive modifiche) nella formulazione vigente pro tempore ove era prevista una preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico competente;
fino a detto rilascio la costruzione dell'opera non avrebbe potuto essere iniziata.
L'autorizzazione, incidendo sull'esecutività del progetto, avrebbe dovuto quindi essere richiesta dall'appaltante in quanto nel caso di specie non si tratta di appalto integrato e il progetto esecutivo redatto dal Provveditorato avrebbe dovuto essere “cantierabile”.
Atteso quanto detto la domanda di autorizzazione al Genio Civile, inoltrata solo a marzo
2019 ossia a distanza di cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione è stata effettuata non per sopperire a un'omissione dell'appaltatore ma in adempimento di una prescrizione a carico del committente in quanto progettista.
L'art. 23 punto 19 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto, al contrario di quanto affermato dall'appellata e ritenuto dal Giudice e in linea con quanto rilevato dall'appellante riguarda infatti solo la documentazione da consegnare in sede di ultimazione dei lavori comprendendo genericamente tutte le autorizzazioni omologazioni certificazioni a carico dell'appaltatore, dato del tutto neutro in quanto nulla dice riguardo a chi nel caso di specie deve ottenere il rilascio.
Testualmente: “Con l'ultimazione dei lavori, la Ditta Appaltatrice. dovrà fornire quanto segue: le documentazione richieste nei precedenti punti, riunite in una raccolta;
- tutti i nulla-osta, le autorizzazioni, le omologazioni, le certificazioni, le concessioni, rilasciate dagli Enti preposti, il cui ottenimento è a carico dell'Appaltatore;
- tre copie cartacee oltre ad una copia su lucido ed una su supporto magnetico formato
.dwg, degli elaborati grafici finali di tutte le opere, completi di piante, sezioni, schemi etc.; su tali elaborati grafici, dovranno essere indicate tutte le opere eseguite, in modo perfettamente corrispondente al vero per consentire di verificare facilmente qualunque parte di opera.
- raccolta formato A4 con copertina rigida dei manuali di conduzione e manutenzione di ogni singolo opera.
- Resta, inoltre, patto espresso e convenuto, a tutti gli effetti, che l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di maggior compenso, di qualunque genere e sotto qualsiasi
5 forma, per gli eventuali tempi passivi e, quindi, per i ritardi consequenziali, rispetto al periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori.”
Rileva poi la Corte come, a prescindere da detto elemento, rileva l'assenza, pacifica, di un ordine di ripresa dei lavori per cui comunque l'appaltatore non avrebbe avuto titolo per chiedere al Genio Civile un'autorizzazione rispetto a un'opera la cui costruzione non era ancora autorizzato a iniziare.
Atteso quanto detto deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltante; la gravità è infatti conclamata dall'impossibilità di riprendere i lavori protratta per un tempo considerevole senza che l'amministrazione abbia provveduto finanche a rispondere all'appaltatore e ciò neppure nell'ottica, pure prospettata da quest'ultimo in ottemperanza al codice degli appalti, di addivenire a un accordo transattivo.
Per quanto riguarda i danni gli stessi non sono stati contestati nel quantum dall'amministrazione che sul punto ha omesso qualsiasi difesa sia in primo che in secondo grado ma, avendo comunque contestato in radice l'an debeatur comunque il richiedente ne deve fornire prova e allegarli specificamente.
I danni sono in primo luogo documentati per il danno emergente e comunque calcolati secondo criteri congrui e sono pari a €.60.115,00 così suddivisi: 1) costo della polizza di €.1.310,00 a garanzia del contratto;
2) spese contrattuali documentate per €.366,00 ( doc. 11 Citaz. ); 3) il costo per il soggiorno degli operai inviati a Pescara in trasferta
€.3.430,00; 4) costi per saggi e indagini per €.32.010,22; 5) costi di noleggio dei container richiesti dal committente per €.23.029,44.
Per quanto riguarda il lucro cessante non può essere accolta la domanda di danno curriculare.
Come affermato condivisibilmente da Cass. 2368/2025 “In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali”
6 Ebbene a prescindere dalla prova, che manca del tutto, sussiste genericità anche nell'allegazione in quanto l'appellante si è limitato apoditticamente ad affermare che detto danno sarebbe pari al 4% dell'importo dell'appalto e quindi a €.26.986,15 per il mancato incremento ai fini dell'attestazione SOA in riferimento alle categorie richieste per partecipare alla procedura di gara e cioè: OG.1 ( opere edili ) richiamando un precedente del Consiglio di Stato;
nulla è stato aggiunto per collegare concretamente detto assunto alla posizione dell'appellante rispetto ad altri appalti preclusi che non sono stati finanche indicati.
Per quanto riguarda il lucro cessante da mancato utile è stato invece indicato specificamente il criterio utilizzato, ossia quello del 10% dell'importo contrattuale correttamente calcolato richiamando l'art 32 lett. C dpr 207/2010 per cui a fronte di un corrispettivo, risultante dalla perizia di variante, lievemente inferiore a quello originario, pari a € 652.903,26 l'importo dovuto è di € 65.290,32.
La suddetta percentuale deve essere riconosciuta come un valido parametro di liquidazione che richiama un utile ordinario ricavabile da un appalto pubblico.
Come indicato a tale proposito condivisibilmente in motivazione da Cass. 27690/2023 riconoscendo un danno in una fattispecie in cui la committente non aveva consegnato i lavori all'appaltatrice “fin dall'entrata in vigore del d.m. 29.5.1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, la normativa [d.p.r. 21.12.1999, n. 554, art. 34, comma 2, lett. b); d.m. 19.5.2000, n. 145, art. 25, comma 2, lett. a); d.p.r. 5.10.2010, n. 207, art. 32, comma 2, lett. b) ( lett. c ndr )] ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell'appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l'illegittimo protrarsi dei lavori. Non diversamente ha ragionato questa Corte nell'applicare l'art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Sez. 1, n. 26009 del 17.10.2018). Tale norma attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Tale principio è stato ribadito dall'art.122 del d.p.r. 554 del 21.12.1999, come pure dall'art.134 del d.lgs. 21.4.2006 n.163, dall'art.109 del d.lgs. 18.4.2016 n.50 ed ora dall'art.123 del d.lgs 36 del 31.3.2023.”
L'importo dovuto in linea capitale è pari pertanto a 60.115,00 + 65.290,32 = € 125.405,32.
Trattandosi di risarcimento del danno detta somma deve essere rivalutata dalla data di intervenuta risoluzione (due agosto 2018 allorquando, dopo precedente diffida l'appellante tramite il proprio difensore ha dichiarato di volersi avvalere della risoluzione ex art 1454
7 c.c.) fino alla data della presente sentenza e su detto importo anno per anno rivalutato devono essere riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284 comma
1 c.c.. Sull'importo globale così determinato sono poi dovuti dalla presente sentenza al saldo gli ulteriori interessi al saggio legale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria per l'appello in quanto non tenuta.
Nulla per la restituzione richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello, non motivata, non documentata e non ribadita in sede di note conclusive sostitutive di udienza
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes e indicato in motivazione con decorrenza dal due agosto
2018;
condanna gli appellati in solido a pagare all'appellante a titolo risarcitorio € 125.405,32 oltre rivalutazione e interessi compensativi nella misura di cui all'art. 1284 primo comma c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal due agosto 2018 alla presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Condanna gli appellati in solido a pagare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo grado in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CA e per il presente grado in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Roma camera di consiglio del dodici maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta ET TH de Courtelary
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