TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 9996/2024 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. BALDO CORRADO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CIOTOLA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico.
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOTORTI
VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in MILANO, via SAVARE' n. 01, in Indirizzo Telematico.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620249017907218000, notificata il 22.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti: n. 59620140000933176000, n. 59620160001694934000, n. 59620160006380013000, n. 59620170003235982000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.500,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
BALDO CORRADO, antistatario, compensando quelle del rapporto processuale costituito con l' . Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249017907218000 di € 40.458,44, notificata il 22.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620140000933176000 per €
9.871,51, n. 59620160001694934000 per € 1.854,38, n. 59620160006380013000 per €
2.755,35, n. 59620170003235982000 per € 5.535,13, per un importo complessivo di €
20.016,37, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi previdenziali.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_4
e l' - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...] Controparte_5
degli avvisi di addebito opposti mentre l' la notifica, in data 19.01.2018, CP_3
dell'intimazione di pagamento n. 29620179050293076000, relativa al solo AVA n.
59620140000933176000 ed altra intimazione di pagamento n. 29620229011955353000, asseritamente notificata dall' il 29.08.2022 (la data corretta della notifica però è il CP_3
15.10.2022) relativa agli AVA n. 59620140000933176000, n. 59620160001694934000, n.
59620160006380013000, n. 59620170003235982000 - ed entrambi contestando la fondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalla ricorrente e dall' con le quali le parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie CP_3
conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. La parte ricorrente lamenta, la mancata regolare notifica dei succitati avvisi di addebito richiamati nell'opposta intimazione di pagamento n. 29620249017907218000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall'INPS, relativamente all'AVA n.
59620140000933176000, asseritamente notificato l'11.06.2014, si evince che l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario, in assenza dell'annotazione di convivenza col medesimo e di prova della consegna della raccomandata informativa necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio (cfr. Cass. Sez. Unite n. 10012/21 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”); pertanto, la succitata notifica risulta nulla. Diverso, invece, l'esito della notifica se la consegna della raccomandata fosse avvenuta nelle mani di un familiare convivente “…la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente col destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso…” (cfr. Cass. ord. n. 4160/2022).
Orbene, anche ove detta normativa non risulti direttamente applicabile alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata, non è dubbio che la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza.
Ed ancora, per l'avviso di addebito n. 59620160006380013000 asseritamente notificato il
21.12.2016 (la data riportata sull'avviso di ricevimento però è il 21.11.2016) l'INPS non ha dimostrato che sia stato portato a conoscenza del destinatario il deposito del citato presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso;
sicché non può
- in ogni caso - ritenersi validamente notificato, considerato altresì che l'avviso di ricevimento non appare neanche firmato dall'incaricato (risulta illeggibile lo scritto sotto la data) e la cartolina non reca alcun timbro postale, tranne la stampigliatura “al mittente per compiuta giacenza” e la scritta “fermo”. Ne discende che in tema di notificazione a mezzo posta di atti amministrativi, la mancanza della firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del plico raccomandato determina l'inesistenza e non la mera nullità della notificazione stessa dell'AVA in esame. (cass. ord. n. 28861 dell'08.11.2024, cass. ord. n.
17373 del 19.08.2020 e cass. sent. n. 25138 dell'08.11.2013).
Ne consegue, pertanto, che gli avvisi di addebito n. 59620140000933176000 e n.
59620160006380013000 non possono ritenersi validamente notificati, rispettivamente l'11.06.2014 ed il 21.12.2016, rectius, 21.11.2016.
Diversamente, per gli AVA n. 59620160001694934000 e n. 59620170003235982000
l'Istituto ha fornito prova della regolarità della notifica a mani dell'interessata, rispettivamente il 10.06.2016 e l'11.10.2017.
Ove poi si volesse ritenere accertata la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito opposti
(nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2017) comunque, non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli stessi e precedente alla impugnata intimazione di pagamento, notificata il 22.05.2024, stante che la precedente intimazione di pagamento n. 29620179050293076000, asseritamente notificata in data 19.01.2018, relativa all'AVA n. 59620140000933176000, non appare validamente notificata alla ricorrente perché eseguita dalla posta privata NEXIVE che non ha potuto attestare la consegna della stessa alla destinataria, non essendo i suoi operatori incaricati di pubblico servizio a differenza di quelli di , almeno fino alla data CP_7
dell'asserita notifica (19.01.2018) stante la mancanza di NEXIVE della cd. licenza speciale, il cui regolamento è stato approvato solo in epoca successiva all'anzidetta data del
19.01.2018 con delibera AGCOM n. 77 del 20.02.2018.
Ed ancora, l'intimazione di pagamento n. 29620229011955353000, relativa agli AVA n.
59620140000933176000, n. 59620160001694934000, n. 59620160006380013000, n.
59620170003235982000, è stata notificata in data 15.10.2022 e non già il 29.08.2022, come erroneamente indicato dall' Ed invero, l' produce al proprio cartiglio (all. 6 CP_3 CP_3
della Memoria di Costituzione) la documentazione relativa alla notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della suddetta intimazione di pagamento, il cui avviso di ricevimento alla destinataria reca stampigliata la dicitura “compiuta giacenza” e la data del 15.10.2022, ai fini del perfezionamento dell'iter notificatorio.
Pertanto, anche ad ammettere come valide tutte le notifiche degli avvisi di addebito opposti, detta intimazione di pagamento, notificata il 15.10.2022, risulta comunque successiva al decorso della prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito che, in dettaglio, per l'AVA n. 59620140000933176000 (notifica 11.06.2014) sarebbe maturato l'11.06.2019; per l'AVA n. 59620160001694934000 (notifica 10.06.2016) sarebbe maturato il 17.04.2022 (10.06.2021 + 311 giorni, applicando la normativa COVID, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, atteso che il computo della prescrizione dal
1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge
335/1995 e la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dell'anzidetto periodo, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.); per l'AVA n. 59620160006380013000 (notifica 21.12.2016) sarebbe maturato il 21.12.2021; per l'AVA n. 59620170003235982000 (notifica
11.10.2017) sarebbe maturato l'11.10.2022.
Ne consegue, pertanto, che alla data di notifica del 22.05.2024 della intimazione di pagamento n. 29620249017907218000, oggi impugnata, per le anzidette ragioni, i crediti contributivi IVS di cui ai succitati avvisi di addebito - alcuni nulli perché mai validamente notificati - si erano già prescritti.
In ogni caso, la notifica degli AVA – anche ove valida – è risalente nel tempo, cioè a ben più di cinque anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento e del deposito del presente ricorso e l'INPS che ne aveva l'onere non ha dimostrato che egli stesso o lo abbia mai successivamente interrotto la prescrizione, sino alla notifica del CP_3
22.05.2024 dell'intimazione di pagamento qui pure opposta.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell'INPS soccombente, come liquidate e distratte in parte dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' che, a rigore, non è legittimata Controparte_8
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022: “ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.”).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 10/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 9996/2024 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. BALDO CORRADO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CIOTOLA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico.
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CAPOTORTI
VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in MILANO, via SAVARE' n. 01, in Indirizzo Telematico.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620249017907218000, notificata il 22.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti: n. 59620140000933176000, n. 59620160001694934000, n. 59620160006380013000, n. 59620170003235982000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.500,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
BALDO CORRADO, antistatario, compensando quelle del rapporto processuale costituito con l' . Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249017907218000 di € 40.458,44, notificata il 22.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620140000933176000 per €
9.871,51, n. 59620160001694934000 per € 1.854,38, n. 59620160006380013000 per €
2.755,35, n. 59620170003235982000 per € 5.535,13, per un importo complessivo di €
20.016,37, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi previdenziali.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_4
e l' - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...] Controparte_5
degli avvisi di addebito opposti mentre l' la notifica, in data 19.01.2018, CP_3
dell'intimazione di pagamento n. 29620179050293076000, relativa al solo AVA n.
59620140000933176000 ed altra intimazione di pagamento n. 29620229011955353000, asseritamente notificata dall' il 29.08.2022 (la data corretta della notifica però è il CP_3
15.10.2022) relativa agli AVA n. 59620140000933176000, n. 59620160001694934000, n.
59620160006380013000, n. 59620170003235982000 - ed entrambi contestando la fondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalla ricorrente e dall' con le quali le parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie CP_3
conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. La parte ricorrente lamenta, la mancata regolare notifica dei succitati avvisi di addebito richiamati nell'opposta intimazione di pagamento n. 29620249017907218000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall'INPS, relativamente all'AVA n.
59620140000933176000, asseritamente notificato l'11.06.2014, si evince che l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario, in assenza dell'annotazione di convivenza col medesimo e di prova della consegna della raccomandata informativa necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio (cfr. Cass. Sez. Unite n. 10012/21 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”); pertanto, la succitata notifica risulta nulla. Diverso, invece, l'esito della notifica se la consegna della raccomandata fosse avvenuta nelle mani di un familiare convivente “…la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente col destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso…” (cfr. Cass. ord. n. 4160/2022).
Orbene, anche ove detta normativa non risulti direttamente applicabile alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata, non è dubbio che la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza.
Ed ancora, per l'avviso di addebito n. 59620160006380013000 asseritamente notificato il
21.12.2016 (la data riportata sull'avviso di ricevimento però è il 21.11.2016) l'INPS non ha dimostrato che sia stato portato a conoscenza del destinatario il deposito del citato presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso;
sicché non può
- in ogni caso - ritenersi validamente notificato, considerato altresì che l'avviso di ricevimento non appare neanche firmato dall'incaricato (risulta illeggibile lo scritto sotto la data) e la cartolina non reca alcun timbro postale, tranne la stampigliatura “al mittente per compiuta giacenza” e la scritta “fermo”. Ne discende che in tema di notificazione a mezzo posta di atti amministrativi, la mancanza della firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del plico raccomandato determina l'inesistenza e non la mera nullità della notificazione stessa dell'AVA in esame. (cass. ord. n. 28861 dell'08.11.2024, cass. ord. n.
17373 del 19.08.2020 e cass. sent. n. 25138 dell'08.11.2013).
Ne consegue, pertanto, che gli avvisi di addebito n. 59620140000933176000 e n.
59620160006380013000 non possono ritenersi validamente notificati, rispettivamente l'11.06.2014 ed il 21.12.2016, rectius, 21.11.2016.
Diversamente, per gli AVA n. 59620160001694934000 e n. 59620170003235982000
l'Istituto ha fornito prova della regolarità della notifica a mani dell'interessata, rispettivamente il 10.06.2016 e l'11.10.2017.
Ove poi si volesse ritenere accertata la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito opposti
(nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2017) comunque, non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli stessi e precedente alla impugnata intimazione di pagamento, notificata il 22.05.2024, stante che la precedente intimazione di pagamento n. 29620179050293076000, asseritamente notificata in data 19.01.2018, relativa all'AVA n. 59620140000933176000, non appare validamente notificata alla ricorrente perché eseguita dalla posta privata NEXIVE che non ha potuto attestare la consegna della stessa alla destinataria, non essendo i suoi operatori incaricati di pubblico servizio a differenza di quelli di , almeno fino alla data CP_7
dell'asserita notifica (19.01.2018) stante la mancanza di NEXIVE della cd. licenza speciale, il cui regolamento è stato approvato solo in epoca successiva all'anzidetta data del
19.01.2018 con delibera AGCOM n. 77 del 20.02.2018.
Ed ancora, l'intimazione di pagamento n. 29620229011955353000, relativa agli AVA n.
59620140000933176000, n. 59620160001694934000, n. 59620160006380013000, n.
59620170003235982000, è stata notificata in data 15.10.2022 e non già il 29.08.2022, come erroneamente indicato dall' Ed invero, l' produce al proprio cartiglio (all. 6 CP_3 CP_3
della Memoria di Costituzione) la documentazione relativa alla notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della suddetta intimazione di pagamento, il cui avviso di ricevimento alla destinataria reca stampigliata la dicitura “compiuta giacenza” e la data del 15.10.2022, ai fini del perfezionamento dell'iter notificatorio.
Pertanto, anche ad ammettere come valide tutte le notifiche degli avvisi di addebito opposti, detta intimazione di pagamento, notificata il 15.10.2022, risulta comunque successiva al decorso della prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito che, in dettaglio, per l'AVA n. 59620140000933176000 (notifica 11.06.2014) sarebbe maturato l'11.06.2019; per l'AVA n. 59620160001694934000 (notifica 10.06.2016) sarebbe maturato il 17.04.2022 (10.06.2021 + 311 giorni, applicando la normativa COVID, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, atteso che il computo della prescrizione dal
1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge
335/1995 e la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dell'anzidetto periodo, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.); per l'AVA n. 59620160006380013000 (notifica 21.12.2016) sarebbe maturato il 21.12.2021; per l'AVA n. 59620170003235982000 (notifica
11.10.2017) sarebbe maturato l'11.10.2022.
Ne consegue, pertanto, che alla data di notifica del 22.05.2024 della intimazione di pagamento n. 29620249017907218000, oggi impugnata, per le anzidette ragioni, i crediti contributivi IVS di cui ai succitati avvisi di addebito - alcuni nulli perché mai validamente notificati - si erano già prescritti.
In ogni caso, la notifica degli AVA – anche ove valida – è risalente nel tempo, cioè a ben più di cinque anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento e del deposito del presente ricorso e l'INPS che ne aveva l'onere non ha dimostrato che egli stesso o lo abbia mai successivamente interrotto la prescrizione, sino alla notifica del CP_3
22.05.2024 dell'intimazione di pagamento qui pure opposta.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell'INPS soccombente, come liquidate e distratte in parte dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' che, a rigore, non è legittimata Controparte_8
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022: “ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.”).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 10/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino