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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate dalle parti in vista dell'udienza del 03/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9589/2017 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fontana, Parte_1 domiciliataria, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giovanni Susca, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta - nonché
, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Controparte_2 CP_3
Fontana, domiciliataria, giusta mandato in atti
- terzi chiamati -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €59.500,00, oltre interessi moratori e spese, vantato dalla ditta nei confronti di a Controparte_1 Parte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di strutture in ferro e infissi presso
1 TRIBUNALE DI BARI
un cantiere sito in Conversano, in relazione a immobile in costruzione (autorizzato con permesso di costruire n. 58/2011), come da fatture n. 18 e 19 del 2014; prestazione, secondo la prospettazione, eseguita in favore di e della società Parte_1
Controparte_4
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla ditta opposta l'ingiunzione di pagamento, emessa in solido nei confronti di e della società Parte_1 Controparte_4
giusta decreto ingiuntivo n. 1892/2017 emesso da questo Tribunale il
[...]
07-11/04/2017, soltanto ha spiegato opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il detto provvedimento monitorio, deducendo l'insussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta opposta, sulla base delle seguenti argomentazioni in fatto:
“Con contratto di vendita-appalto del 29/12/2010 per notar (rep. Persona_1
5534 racc. 3969) i sigg.ri vendevano in favore della Persona_2 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. , gli
[...] Persona_3 immobili meglio descritti nel citato atto pubblico per il prezzo di euro 220.000,00=.
Una parte di detta somma, pari ad € 40.000,00= veniva corrisposta "prima e fuori del presente atto" con le modalità analiticamente specificate nell'atto di vendita-appalto.
Quanto ad € 54.545,45= detto prezzo veniva "".... compensato, ai sensi dell'art. 1241 e ss. cod. civ., con il corrispettivo dovuto dagli alienanti alla società acquirente in virtù dell'appalto di cui al successivo art. 2 e, pertanto, i sig.ri , Parte_1 vedova e ne rilasciano fin d'ora CP_2 CP_3 Controparte_2 corrispondente quietanza"".
""I residui € 125.454,55= - si legge nel citato contratto di appalto-vendita - saranno corrisposti dalla società acquirente agli alienanti, senza aggravio di interessi, neppure compensativi, nei modi di legge, nel termine del 31/12/2012"".
Con riferimento al CONTRATTO DI APPALTO (art. 2) i sig.ri Parte_1
, e commettevano alla società
[...] CP_3 Controparte_2
" , che accettava ed assumeva l'appalto per il COMPLETAMENTO e Controparte_4 la RIFINITURA di quelle unità immobiliari nella premessa rimaste in proprietà dei medesimi a seguito della vendita [cfr. appalto art.2 lett. a), b), c) e d)]. La ditta acquirente-appaltatrice, conseguentemente, assumeva l'obbligo di realizzare, a sua esclusiva cura e spese, la ultimazione delle predette unità immobiliari in ossequio a quanto assentito dal Comune di Conversano con il permesso di costruire n°105 del
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22/05/2009 ed in piena conformità a quanto convenuto circa le caratteristiche di struttura, gli impianti e le rifiniture nel disciplinare allegato al contratto di vendita- appalto [cfr. lett. b) di detto contratto].
Come già rappresentato, il contratto di appalto veniva convenuto per il corrispettivo di
€ 54.545,45= oltre I.V.A.. L'obbligazione di pagamento di detta somma da parte dei venditori-appaltanti veniva compensata, per espressa volontà delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 e ss. cod. civ., con parte dell'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, come meglio specificato al precedente art.1 del contratto di vendita-appalto.
Quanto appena descritto rappresenta il quadro oggettivo della vicenda contrattuale in essere tra i sig.ri e la alla quale non ha Persona_2 Controparte_4 partecipato la ditta ”. Controparte_1
Ferma l'insussistenza di rapporto negoziale con la ditta ricorrente (rapporto invece intercorso esclusivamente con la società , gravata in ogni caso in sede CP_4 oppositiva dall'onere di provare la fonte contrattuale sottesa all'azione monitoria, ha poi evidenziato che non era invece stata avanzata alcuna richiesta di pagamento nei confronti di e (unitamente alla Controparte_2 CP_3 Parte_1 comproprietari pro indiviso del corpo di fabbrica ubicato in Conversano e oggetto del contratto di vendita-appalto).
Ha chiesto pertanto la revoca del provvedimento monitorio (atto di citazione notificato il 30/05/2017).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, pur precisando che “tra l'impresa ed i CP_1 committenti non veniva sottoscritto alcun contratto, convenendo semplicemente di applicare i prezzi di mercato per le opere commissionate”, in particolare così deducendo in fatto (per quanto qui rilevante):
“1) la ditta AB VI EN ha eseguito tra il 2012 e la prima metà del 2013 la fornitura e posa in opera di infissi, cancellate ed altre opere in ferro presso il complesso immobiliare sito in Conversano alla Via Neviera, in parte di proprietà della
SI.ra e dei suoi figli e , ed in parte di Parte_1 Controparte_2 CP_3 proprietà della a seguito di atto di vendita e appalto stipulato in data Controparte_4
29/12/2010 (allegato al fascicolo di parte opponente);
3 TRIBUNALE DI BARI
2) le opere venivano commissionate dalla per gli immobili di sua CP_4 proprietà ed unitamente alla per il tramite del figlio, Parte_1 Controparte_2 per le unità di proprietà , oltre che per le parti comuni del Persona_4 complesso immobiliare;
3) tra l'impresa ed i committenti non veniva sottoscritto alcun contratto, CP_1 convenendo semplicemente di applicare i prezzi di mercato per le opere commissionate;
4) per i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà della il Controparte_4 CP_1 emetteva fatture (4 in all.) per l'importo complessivo di € 49.856,00 intestate alla medesima società, ricevendo, nel corso dei lavori, pagamenti in acconto per circa €
23.000,00; al contrario, per la fornitura eseguita presso gli immobili della e Parte_1 per le parti comuni ( – l'istante emetteva le fatture (2) poste a CP_4 Parte_1 fondamento del decreto ingiuntivo di cui si controverte
…7) parte opponente, infatti, non contesta che le opere siano state realizzate, né tanto meno l'importo richiesto, ma ritiene che le stesse siano state commissionate dalla in ossequio al contratto di appalto intercorso tra quest'ultima ed i CP_4
. Parte_2
8) questa difesa, sul punto, intende formulare una domanda subordinata, che preveda, nel caso di non accoglimento della domanda principale di pagamento, il riconoscimento della fattispecie prevista dagli art. 2041 cc. e ss., relativa all'ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa, che si configurerebbe, nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che, nelle more, la società
è stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_4
Taranto in data 14/06/2017”
9) in virtù di tanto, parte opponente, intende chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. 106 e 296 c.p.c. nei confronti dei SIg.ri e Controparte_2 [...] in quanto, dalla opposizione proposta, emerge la contestazione della CP_3 natura contrattuale del rapporto intercorso tra la e l'impresa e, Parte_1 CP_1 quindi, dell'affidamento diretto delle opere realizzate presso le unità immobiliari del complesso, appartenenti alla (i 4/6) ed ai suoi figli e Parte_1 Controparte_2 [...]
(1/6 ciascuno). CP_3
È evidente che nel caso in cui non venga provato il rapporto sottostante alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, all'impresa opposta non resterebbe che far accertare l'ingiusto arricchimento che i beneficiari della fornitura, per le rispettive
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quote di proprietà indivisa, hanno conseguito in danno della ditta . Di qui la CP_1 necessità di estendere la domanda ai SIg.ri e , Controparte_2 CP_3 anche se limitatamente alla subordinata richiesta di arricchimento ex art. 2041 cc. che testualmente cita “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale…””.
Pertanto, ribadita la fondatezza del proprio credito e così contestata l'avversa prospettazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, proponendo in via subordinata, nei confronti sia della parte opponente che dei terzi chiamati, domanda ex art. 2041 c.c.
“anche in considerazione del fatto che, nelle more, la società è stata Controparte_4 dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 14/06/2017”
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/09/2017).
I.4.- Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 CP_3
questi, costituendosi in giudizio (all'origine, mediante difensore diverso da
[...] quello di parte opponente), hanno contestato le pretese di parte opposta, fornendo una ricostruzione in fatto e diritto del tutto concordante con quella di parte opponente.
Hanno quindi concluso per il rigetto della domanda formulata nei loro confronti
(comparsa di costituzione depositata in data 08/03/2018).
I.5.- Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ord. 29/11/2018 l'allora
G.U. ha ammesso gli interrogatori formali reciprocamente deferiti dalle parti, ritenendo invece “inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opposta ex art. 2721 c.c. poiché tendente a provare la sussistenza di un rapporto contrattuale con parte opponente, tenuto conto del preesistente accordo di parte opposta con altro soggetto proprio per le prestazioni oggetto della richiesta monitoria”, nonchè dell'“assenza di qualsivoglia documentazione risalente all'epoca dell'assunta conclusione dell'accordo negoziale e relativa a tale accordo” e infine del “confezionamento delle fatture azionate con richiesta di pagamento in solido anche a carico della opponente nonostante la stessa parte opposta adduca distinti obblighi dei due soggetti che non è stata neppure in grado di precisare”.
Le conclusioni circa il vaglio delle istanze istruttorie vanno condivise, per la loro puntualità e logicità, oltre che in quanto non superate da specifiche deduzioni idonee a superarle avanzate da parte dell'opposta, che nelle difese finali si è limitata a insistere per l'ammissione.
5 TRIBUNALE DI BARI
I.6.- Espletato l'interrogatorio formale di e Controparte_2 CP_1
(udienza del 21/11/2019), con ord. 02/12/2019 questo G.U. ha emesso proposta
[...] ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come di seguito:
“dato atto che né una norma di legge né un vincolo negoziale porta l'opponente ad assumere una posizione debitoria nei confronti dell'opposta (le emergenze istruttorie paiono attestare l'inesistenza di rapporti contrattuali tra parte opposta e parte opponente, piuttosto evidenziando come i rapporti medesimi siano intercorsi, esclusivamente, tra la parte opponente e la , oggi fallita, del pari ingiunta CP_4 in via solidale e che non ha opposto il provvedimento monitorio, in parte qua ormai esecutivo -cfr. anche art. 2 contratto di vendita-appalto-; sicchè, pare verosimile ritenere che nessuna pretesa creditoria possa essere avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, la quale ultima, come detto, sembra aver avuto quale unica controparte negoziale la Società fallita); considerato che, parimenti, non risulta meritevole di accoglimento neppure la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., dal momento che, stante il carattere residuale dell'azione, detta domanda presuppone
l'assenza di rapporti contrattuali, nella fattispecie invece sussistenti, tra altre parti;
ritenuto, che, per quanto esposto, ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria, sino alla sua prosecuzione alla fase definitoria, per le parti e per l'Ufficio, in ragione delle prospettazioni e delle attività fin qui svolte dalle parti nel pieno contraddittorio, nonché alla luce delle emergenze istruttorie, appare opportuno, oltre che conveniente per le parti, formulare, ex art. 185 bis c.p.c. una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono: 1) revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della parte opponente;
2) spese compensate;
rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.; rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.; visto l'art. 185 bis c.p.c.;
p.q.m.
riservato ogni altro provvedimento;
RINVIA la causa all'udienza del
07/05/2020 per la sola verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. che precede e per l'eventuale seguito, disponendo che in tale sede, e salvo istanze congiunte anteriori all'udienza, le parti chiariscano a verbale le proprie determinazioni di volontà rispetto alla proposta, anche avanzando eventuali modifiche
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concordate alla stessa, nonché, in caso di dissenso, le ragioni della mancata adesione, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese”.
Esaurita la fase istruttoria, non avendo la proposta conciliativa trovato accoglimento da parte della ditta opposta “in quanto ritenuta troppo svantaggiosa a livello economico, atteso che comunque gli opponenti hanno beneficiato e beneficiano di quanto fornito dal senza alcun onere”, la causa è pervenuta dunque all'ud. 03/07/2025, ove, CP_1 precisate le conclusioni, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. (è stato accordato termine per il deposito delle memorie finali).
II.- Nel merito, l'opposizione merita le sorti dell'accoglimento, non avendo il creditore, parte attrice in senso sostanziale, assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Orbene, dal quadro documentale e dalle risultanze istruttorie non è emersa la sussistenza di alcun rapporto negoziale tra la parte opposta e la parte opponente: al contrario, i
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rapporti contrattuali sono intercorsi unicamente, da ambo le parti, con la fallita
(nei cui unici confronti, pertanto, possono profilarsi pretese creditizie), CP_4 ingiunta in via solidale con l'odierna opponente.
Possono perciò confermarsi, all'esito delle complessive difese, le conclusioni già tracciate, sia pure a fini meramente conciliativi, nella citata ord. 02/12/2019 (“dato atto che né una norma di legge né un vincolo negoziale porta l'opponente ad assumere una posizione debitoria nei confronti dell'opposta (le emergenze istruttorie paiono attestare
l'inesistenza di rapporti contrattuali tra parte opposta e parte opponente, piuttosto evidenziando come i rapporti medesimi siano intercorsi, esclusivamente, tra la parte opponente e la , oggi fallita, del pari ingiunta in via solidale e che non ha CP_4 opposto il provvedimento monitorio, in parte qua ormai esecutivo -cfr. anche art. 2 contratto di vendita-appalto-; sicchè, pare verosimile ritenere che nessuna pretesa creditoria possa essere avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, la quale ultima, come detto, sembra aver avuto quale unica controparte negoziale la Società fallita))”.
Né la parte opposta ha sollevato difese più convincenti atte a superare le considerazioni ivi tracciate.
Per di più, la stessa parte opposta nelle proprie difese ha sostenuto che “tra l'impresa
ed i committenti non veniva sottoscritto alcun contratto, convenendo CP_1 semplicemente di applicare i prezzi di mercato per le opere commissionate” e che “il rapporto non è stato formalizzato con alcun contratto o commissione, ma le opere sono state di volta in volta richieste dall'impresa per la parte di sua spettanza e dal geom.
[...]
(figlio della per la parte di proprietà della stessa”, con CP_2 Parte_1 argomentazioni generiche e rimaste del tutto indimostrate in relazione finanche alle effettive lavorazioni e/o obbligazioni specificamente gravanti sulla parte opponente
(come peraltro pure già embrionalmente tracciato nella citata ord. 29/11/2018), oltre che al quantum.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Passando all'esame della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dalla parte opposta nei confronti dell'ingiunta e dei terzi chiamati, la stessa va rigettata.
Invero, l'azione generale di arricchimento (che, come noto, necessità del concorso simultaneo di due elementi: l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione
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patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo, e la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e della perdita patrimoniale subita dall'altro) non può essere proposta quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto (nella vicenda de qua, , in quanto in questo caso l'eventuale CP_4 arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita
(Cass., nn. 6235/2016 e 11051/2002).
Altresì, nella fattispecie è carente il requisito della sussidiarietà/residualità (art. 2042
c.c.), che non sussiste qualora il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti ex lege
o in virtù di un contratto: il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che essa non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito (v. Cass.,
SS. UU., n. 33954/2023), ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie), secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (Cass., nn. 11038/2018 e 4246/2024).
Anche per tale aspetto, perciò, possono confermarsi, all'esito delle complessive difese, le considerazioni esposte, sia pure a fini meramente conciliativi, nell'ord. 02/11/2019
(“considerato che, parimenti, non risulta meritevole di accoglimento neppure la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., dal momento che, stante il carattere residuale dell'azione, detta domanda presuppone l'assenza di rapporti contrattuali, nella fattispecie invece sussistenti, tra altre parti”).
Né, anche per tale aspetto, la parte opposta ha sollevato difese più convincenti atte a superare le considerazioni ivi tracciate.
Per completezza, quanto all'istanza di CTU avanzata da parte opposta nella memoria istruttoria e riproposta nelle difese finali, ne va perciò condiviso l'implicito rigetto da parte del precedente giudice istruttore, in ragione di quanto innanzi.
Ne discende il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, in assenza di notula, secondo i parametri minimi fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022,
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arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, della effettiva entità dell'attività difensiva e dell'effettiva difficoltà delle questioni trattate, nonchè del meccanismo decisorio adottato (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 30/05/2017, da
[...]
nei confronti di , titolare della omonima Parte_1 Controparte_1 ditta individuale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
(n. 1892/2017 emesso da questo Tribunale il 07-11/04/2017);
2) RIGETTA la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dalla parte opposta nei confronti della parte opponente e dei terzi chiamati;
3) CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio, liquidate: in favore della parte opponente, in €406,50 per esborsi ed
€9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
in favore dei terzi chiamati, in €9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 04/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate dalle parti in vista dell'udienza del 03/07/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9589/2017 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fontana, Parte_1 domiciliataria, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giovanni Susca, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta - nonché
, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Controparte_2 CP_3
Fontana, domiciliataria, giusta mandato in atti
- terzi chiamati -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €59.500,00, oltre interessi moratori e spese, vantato dalla ditta nei confronti di a Controparte_1 Parte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di strutture in ferro e infissi presso
1 TRIBUNALE DI BARI
un cantiere sito in Conversano, in relazione a immobile in costruzione (autorizzato con permesso di costruire n. 58/2011), come da fatture n. 18 e 19 del 2014; prestazione, secondo la prospettazione, eseguita in favore di e della società Parte_1
Controparte_4
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla ditta opposta l'ingiunzione di pagamento, emessa in solido nei confronti di e della società Parte_1 Controparte_4
giusta decreto ingiuntivo n. 1892/2017 emesso da questo Tribunale il
[...]
07-11/04/2017, soltanto ha spiegato opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il detto provvedimento monitorio, deducendo l'insussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta opposta, sulla base delle seguenti argomentazioni in fatto:
“Con contratto di vendita-appalto del 29/12/2010 per notar (rep. Persona_1
5534 racc. 3969) i sigg.ri vendevano in favore della Persona_2 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. , gli
[...] Persona_3 immobili meglio descritti nel citato atto pubblico per il prezzo di euro 220.000,00=.
Una parte di detta somma, pari ad € 40.000,00= veniva corrisposta "prima e fuori del presente atto" con le modalità analiticamente specificate nell'atto di vendita-appalto.
Quanto ad € 54.545,45= detto prezzo veniva "".... compensato, ai sensi dell'art. 1241 e ss. cod. civ., con il corrispettivo dovuto dagli alienanti alla società acquirente in virtù dell'appalto di cui al successivo art. 2 e, pertanto, i sig.ri , Parte_1 vedova e ne rilasciano fin d'ora CP_2 CP_3 Controparte_2 corrispondente quietanza"".
""I residui € 125.454,55= - si legge nel citato contratto di appalto-vendita - saranno corrisposti dalla società acquirente agli alienanti, senza aggravio di interessi, neppure compensativi, nei modi di legge, nel termine del 31/12/2012"".
Con riferimento al CONTRATTO DI APPALTO (art. 2) i sig.ri Parte_1
, e commettevano alla società
[...] CP_3 Controparte_2
" , che accettava ed assumeva l'appalto per il COMPLETAMENTO e Controparte_4 la RIFINITURA di quelle unità immobiliari nella premessa rimaste in proprietà dei medesimi a seguito della vendita [cfr. appalto art.2 lett. a), b), c) e d)]. La ditta acquirente-appaltatrice, conseguentemente, assumeva l'obbligo di realizzare, a sua esclusiva cura e spese, la ultimazione delle predette unità immobiliari in ossequio a quanto assentito dal Comune di Conversano con il permesso di costruire n°105 del
2 TRIBUNALE DI BARI
22/05/2009 ed in piena conformità a quanto convenuto circa le caratteristiche di struttura, gli impianti e le rifiniture nel disciplinare allegato al contratto di vendita- appalto [cfr. lett. b) di detto contratto].
Come già rappresentato, il contratto di appalto veniva convenuto per il corrispettivo di
€ 54.545,45= oltre I.V.A.. L'obbligazione di pagamento di detta somma da parte dei venditori-appaltanti veniva compensata, per espressa volontà delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 e ss. cod. civ., con parte dell'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, come meglio specificato al precedente art.1 del contratto di vendita-appalto.
Quanto appena descritto rappresenta il quadro oggettivo della vicenda contrattuale in essere tra i sig.ri e la alla quale non ha Persona_2 Controparte_4 partecipato la ditta ”. Controparte_1
Ferma l'insussistenza di rapporto negoziale con la ditta ricorrente (rapporto invece intercorso esclusivamente con la società , gravata in ogni caso in sede CP_4 oppositiva dall'onere di provare la fonte contrattuale sottesa all'azione monitoria, ha poi evidenziato che non era invece stata avanzata alcuna richiesta di pagamento nei confronti di e (unitamente alla Controparte_2 CP_3 Parte_1 comproprietari pro indiviso del corpo di fabbrica ubicato in Conversano e oggetto del contratto di vendita-appalto).
Ha chiesto pertanto la revoca del provvedimento monitorio (atto di citazione notificato il 30/05/2017).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, pur precisando che “tra l'impresa ed i CP_1 committenti non veniva sottoscritto alcun contratto, convenendo semplicemente di applicare i prezzi di mercato per le opere commissionate”, in particolare così deducendo in fatto (per quanto qui rilevante):
“1) la ditta AB VI EN ha eseguito tra il 2012 e la prima metà del 2013 la fornitura e posa in opera di infissi, cancellate ed altre opere in ferro presso il complesso immobiliare sito in Conversano alla Via Neviera, in parte di proprietà della
SI.ra e dei suoi figli e , ed in parte di Parte_1 Controparte_2 CP_3 proprietà della a seguito di atto di vendita e appalto stipulato in data Controparte_4
29/12/2010 (allegato al fascicolo di parte opponente);
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2) le opere venivano commissionate dalla per gli immobili di sua CP_4 proprietà ed unitamente alla per il tramite del figlio, Parte_1 Controparte_2 per le unità di proprietà , oltre che per le parti comuni del Persona_4 complesso immobiliare;
3) tra l'impresa ed i committenti non veniva sottoscritto alcun contratto, CP_1 convenendo semplicemente di applicare i prezzi di mercato per le opere commissionate;
4) per i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà della il Controparte_4 CP_1 emetteva fatture (4 in all.) per l'importo complessivo di € 49.856,00 intestate alla medesima società, ricevendo, nel corso dei lavori, pagamenti in acconto per circa €
23.000,00; al contrario, per la fornitura eseguita presso gli immobili della e Parte_1 per le parti comuni ( – l'istante emetteva le fatture (2) poste a CP_4 Parte_1 fondamento del decreto ingiuntivo di cui si controverte
…7) parte opponente, infatti, non contesta che le opere siano state realizzate, né tanto meno l'importo richiesto, ma ritiene che le stesse siano state commissionate dalla in ossequio al contratto di appalto intercorso tra quest'ultima ed i CP_4
. Parte_2
8) questa difesa, sul punto, intende formulare una domanda subordinata, che preveda, nel caso di non accoglimento della domanda principale di pagamento, il riconoscimento della fattispecie prevista dagli art. 2041 cc. e ss., relativa all'ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa, che si configurerebbe, nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che, nelle more, la società
è stata dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_4
Taranto in data 14/06/2017”
9) in virtù di tanto, parte opponente, intende chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. 106 e 296 c.p.c. nei confronti dei SIg.ri e Controparte_2 [...] in quanto, dalla opposizione proposta, emerge la contestazione della CP_3 natura contrattuale del rapporto intercorso tra la e l'impresa e, Parte_1 CP_1 quindi, dell'affidamento diretto delle opere realizzate presso le unità immobiliari del complesso, appartenenti alla (i 4/6) ed ai suoi figli e Parte_1 Controparte_2 [...]
(1/6 ciascuno). CP_3
È evidente che nel caso in cui non venga provato il rapporto sottostante alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, all'impresa opposta non resterebbe che far accertare l'ingiusto arricchimento che i beneficiari della fornitura, per le rispettive
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quote di proprietà indivisa, hanno conseguito in danno della ditta . Di qui la CP_1 necessità di estendere la domanda ai SIg.ri e , Controparte_2 CP_3 anche se limitatamente alla subordinata richiesta di arricchimento ex art. 2041 cc. che testualmente cita “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale…””.
Pertanto, ribadita la fondatezza del proprio credito e così contestata l'avversa prospettazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, proponendo in via subordinata, nei confronti sia della parte opponente che dei terzi chiamati, domanda ex art. 2041 c.c.
“anche in considerazione del fatto che, nelle more, la società è stata Controparte_4 dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 14/06/2017”
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/09/2017).
I.4.- Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 CP_3
questi, costituendosi in giudizio (all'origine, mediante difensore diverso da
[...] quello di parte opponente), hanno contestato le pretese di parte opposta, fornendo una ricostruzione in fatto e diritto del tutto concordante con quella di parte opponente.
Hanno quindi concluso per il rigetto della domanda formulata nei loro confronti
(comparsa di costituzione depositata in data 08/03/2018).
I.5.- Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ord. 29/11/2018 l'allora
G.U. ha ammesso gli interrogatori formali reciprocamente deferiti dalle parti, ritenendo invece “inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opposta ex art. 2721 c.c. poiché tendente a provare la sussistenza di un rapporto contrattuale con parte opponente, tenuto conto del preesistente accordo di parte opposta con altro soggetto proprio per le prestazioni oggetto della richiesta monitoria”, nonchè dell'“assenza di qualsivoglia documentazione risalente all'epoca dell'assunta conclusione dell'accordo negoziale e relativa a tale accordo” e infine del “confezionamento delle fatture azionate con richiesta di pagamento in solido anche a carico della opponente nonostante la stessa parte opposta adduca distinti obblighi dei due soggetti che non è stata neppure in grado di precisare”.
Le conclusioni circa il vaglio delle istanze istruttorie vanno condivise, per la loro puntualità e logicità, oltre che in quanto non superate da specifiche deduzioni idonee a superarle avanzate da parte dell'opposta, che nelle difese finali si è limitata a insistere per l'ammissione.
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I.6.- Espletato l'interrogatorio formale di e Controparte_2 CP_1
(udienza del 21/11/2019), con ord. 02/12/2019 questo G.U. ha emesso proposta
[...] ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come di seguito:
“dato atto che né una norma di legge né un vincolo negoziale porta l'opponente ad assumere una posizione debitoria nei confronti dell'opposta (le emergenze istruttorie paiono attestare l'inesistenza di rapporti contrattuali tra parte opposta e parte opponente, piuttosto evidenziando come i rapporti medesimi siano intercorsi, esclusivamente, tra la parte opponente e la , oggi fallita, del pari ingiunta CP_4 in via solidale e che non ha opposto il provvedimento monitorio, in parte qua ormai esecutivo -cfr. anche art. 2 contratto di vendita-appalto-; sicchè, pare verosimile ritenere che nessuna pretesa creditoria possa essere avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, la quale ultima, come detto, sembra aver avuto quale unica controparte negoziale la Società fallita); considerato che, parimenti, non risulta meritevole di accoglimento neppure la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., dal momento che, stante il carattere residuale dell'azione, detta domanda presuppone
l'assenza di rapporti contrattuali, nella fattispecie invece sussistenti, tra altre parti;
ritenuto, che, per quanto esposto, ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria, sino alla sua prosecuzione alla fase definitoria, per le parti e per l'Ufficio, in ragione delle prospettazioni e delle attività fin qui svolte dalle parti nel pieno contraddittorio, nonché alla luce delle emergenze istruttorie, appare opportuno, oltre che conveniente per le parti, formulare, ex art. 185 bis c.p.c. una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono: 1) revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della parte opponente;
2) spese compensate;
rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.; rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.; visto l'art. 185 bis c.p.c.;
p.q.m.
riservato ogni altro provvedimento;
RINVIA la causa all'udienza del
07/05/2020 per la sola verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. che precede e per l'eventuale seguito, disponendo che in tale sede, e salvo istanze congiunte anteriori all'udienza, le parti chiariscano a verbale le proprie determinazioni di volontà rispetto alla proposta, anche avanzando eventuali modifiche
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concordate alla stessa, nonché, in caso di dissenso, le ragioni della mancata adesione, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese”.
Esaurita la fase istruttoria, non avendo la proposta conciliativa trovato accoglimento da parte della ditta opposta “in quanto ritenuta troppo svantaggiosa a livello economico, atteso che comunque gli opponenti hanno beneficiato e beneficiano di quanto fornito dal senza alcun onere”, la causa è pervenuta dunque all'ud. 03/07/2025, ove, CP_1 precisate le conclusioni, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. (è stato accordato termine per il deposito delle memorie finali).
II.- Nel merito, l'opposizione merita le sorti dell'accoglimento, non avendo il creditore, parte attrice in senso sostanziale, assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Orbene, dal quadro documentale e dalle risultanze istruttorie non è emersa la sussistenza di alcun rapporto negoziale tra la parte opposta e la parte opponente: al contrario, i
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rapporti contrattuali sono intercorsi unicamente, da ambo le parti, con la fallita
(nei cui unici confronti, pertanto, possono profilarsi pretese creditizie), CP_4 ingiunta in via solidale con l'odierna opponente.
Possono perciò confermarsi, all'esito delle complessive difese, le conclusioni già tracciate, sia pure a fini meramente conciliativi, nella citata ord. 02/12/2019 (“dato atto che né una norma di legge né un vincolo negoziale porta l'opponente ad assumere una posizione debitoria nei confronti dell'opposta (le emergenze istruttorie paiono attestare
l'inesistenza di rapporti contrattuali tra parte opposta e parte opponente, piuttosto evidenziando come i rapporti medesimi siano intercorsi, esclusivamente, tra la parte opponente e la , oggi fallita, del pari ingiunta in via solidale e che non ha CP_4 opposto il provvedimento monitorio, in parte qua ormai esecutivo -cfr. anche art. 2 contratto di vendita-appalto-; sicchè, pare verosimile ritenere che nessuna pretesa creditoria possa essere avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, la quale ultima, come detto, sembra aver avuto quale unica controparte negoziale la Società fallita))”.
Né la parte opposta ha sollevato difese più convincenti atte a superare le considerazioni ivi tracciate.
Per di più, la stessa parte opposta nelle proprie difese ha sostenuto che “tra l'impresa
ed i committenti non veniva sottoscritto alcun contratto, convenendo CP_1 semplicemente di applicare i prezzi di mercato per le opere commissionate” e che “il rapporto non è stato formalizzato con alcun contratto o commissione, ma le opere sono state di volta in volta richieste dall'impresa per la parte di sua spettanza e dal geom.
[...]
(figlio della per la parte di proprietà della stessa”, con CP_2 Parte_1 argomentazioni generiche e rimaste del tutto indimostrate in relazione finanche alle effettive lavorazioni e/o obbligazioni specificamente gravanti sulla parte opponente
(come peraltro pure già embrionalmente tracciato nella citata ord. 29/11/2018), oltre che al quantum.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Passando all'esame della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dalla parte opposta nei confronti dell'ingiunta e dei terzi chiamati, la stessa va rigettata.
Invero, l'azione generale di arricchimento (che, come noto, necessità del concorso simultaneo di due elementi: l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione
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patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo, e la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e della perdita patrimoniale subita dall'altro) non può essere proposta quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto (nella vicenda de qua, , in quanto in questo caso l'eventuale CP_4 arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita
(Cass., nn. 6235/2016 e 11051/2002).
Altresì, nella fattispecie è carente il requisito della sussidiarietà/residualità (art. 2042
c.c.), che non sussiste qualora il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti ex lege
o in virtù di un contratto: il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che essa non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito (v. Cass.,
SS. UU., n. 33954/2023), ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie), secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (Cass., nn. 11038/2018 e 4246/2024).
Anche per tale aspetto, perciò, possono confermarsi, all'esito delle complessive difese, le considerazioni esposte, sia pure a fini meramente conciliativi, nell'ord. 02/11/2019
(“considerato che, parimenti, non risulta meritevole di accoglimento neppure la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., dal momento che, stante il carattere residuale dell'azione, detta domanda presuppone l'assenza di rapporti contrattuali, nella fattispecie invece sussistenti, tra altre parti”).
Né, anche per tale aspetto, la parte opposta ha sollevato difese più convincenti atte a superare le considerazioni ivi tracciate.
Per completezza, quanto all'istanza di CTU avanzata da parte opposta nella memoria istruttoria e riproposta nelle difese finali, ne va perciò condiviso l'implicito rigetto da parte del precedente giudice istruttore, in ragione di quanto innanzi.
Ne discende il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, in assenza di notula, secondo i parametri minimi fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022,
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arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, della effettiva entità dell'attività difensiva e dell'effettiva difficoltà delle questioni trattate, nonchè del meccanismo decisorio adottato (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 30/05/2017, da
[...]
nei confronti di , titolare della omonima Parte_1 Controparte_1 ditta individuale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
(n. 1892/2017 emesso da questo Tribunale il 07-11/04/2017);
2) RIGETTA la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dalla parte opposta nei confronti della parte opponente e dei terzi chiamati;
3) CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio, liquidate: in favore della parte opponente, in €406,50 per esborsi ed
€9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
in favore dei terzi chiamati, in €9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 04/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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