a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell' articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544 , anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
b) individuare una o piu' autorita' centrali, ai fini e per gli effetti dell' articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544 ;
c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all' articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544 ;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2023/1544 , anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 7:
- La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 , recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, e' pubblicata nella GUUE 28 luglio 2023, n. L 191.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si vedano le note all'articolo 5.