Ordinanza cautelare 31 marzo 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2026
Decreto decisorio 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21292 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0005323 del 20-01-2025, notificato al ricorrente, a mezzo telefonico, in data 21-01-2025, tramite il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del D.LGS. n.151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Salerno e provincia, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. UD RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Maresciallo Capo -OMISSIS-, effettivo presso il Comando Logistico dell’Esercito, con incarico di “Comandante di Plotone Genio”, in data 16 dicembre 2024, proponeva, per il tramite gerarchico, istanza ex art. 42bis D.Lgs. 151/2001, chiedendo di essere assegnato, per un periodo di anni 3, ad uno degli enti di servizio dislocati a Salerno o nella relativa provincia, ove risiede nel comune di -OMISSIS- (SA) il suo nucleo familiare, composto dalla moglie, impiegata nel settore privato e le due figlie nate il -OMISSIS- e, dunque, minori di 3 anni (doc. 1 ric.).
L’istanza si fondava, dunque, sulla esigenza del Sottufficiale di esercitare pienamente la genitorialità, in una condizione resa disagevole dalla distanza e dalle difficoltà logistiche insite negli spostamenti dalla sede di servizio alla residenza familiare.
In data 8 gennaio 2025, con nota prot. M_D AB62BE8 REG2025 000972, notificata all’interessato in pari data, il Dipartimento per l’Impiego del Personale dell’Esercito preannunciava la sussistenza di ragioni ostative alla concessione dell’invocato beneficio e assegnava, ex art. 10 bis L. 241/90, un termine di gg. 10 per presentare eventuali osservazioni (doc. 2 ric.).
In esito al suddetto preavviso di rigetto, il Sottufficiale trasmetteva, nei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm., le proprie osservazioni, chiedendo che venisse rivalutato il diniego dell’assegnazione temporanea e, conseguentemente, che venisse accolta la richiesta avanzata, spiegando, altresì formale istanza d’accesso, finalizzata ad acquisire documentazione relativa: alle posizioni previste e, se del caso, vacanti presso la provincia di suo interesse, suddivise per enti; ai movimenti di personale appartenente allo stesso ruolo e al medesimo incarico del ricorrente relative a Salerno e provincia; agli atti del presente procedimento, ivi compresi gli atti endoprocedimentali, appunti e/o note, tabelle di valutazione recanti i criteri d’impiego/alimentazione del personale, il tutto come meglio specificato nel documento in atti (doc. 3 ric.).
Con provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0005323 del 20.1.2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente che, con il presente ricorso, il Sottufficiale impugna.
2. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 4.3.2025, il Sottufficiale in epigrafe ha impugnato il diniego per i seguenti motivi:
1) violazione di legge per violazione dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, con conseguente mancanza del presupposto, nonché eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza; violazione art. 3 della legge n.241/90. Eccesso di potere per omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta;
3) violazione art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20.11.1989 e ratificata con legge n. 176/1991.
Sostiene in primo luogo il ricorrente che l’art. 45, comma 31-bis del d.lgs n. 95/2017 - il quale prevede una deroga all’art. 42-bis del d.lgs n.151/2001 laddove ammette il diniego di trasferimento soltanto al ricorrere di “motivate esigenze organiche o di servizio” e non anche limitandolo “a casi o esigenze eccezionali” - si riferirebbe alle sole Forze di polizia e non ai dipendenti dell’Esercito Italiano e delle altre Forze Armate. Nei confronti delle richieste di questi ultimi continua, dunque, ad applicarsi la formula più restrittiva per l’Amministrazione che limita la motivazione del diniego di trasferimento soltanto “a casi o esigenze eccezionali”.
Muovendo dal presupposto che nella specie sono pacificamente posseduti i requisiti, familiare e di residenza, di cui all’art. 42-bis del D.lgs. n.151/2001, parte ricorrente evidenzia come la norma espressamente subordina l’assegnazione temporanea “alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”, il che depone per l’inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 29 marzo 2021).”
Nella fattispecie in esame, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata contestata dall’Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella medesima posizione retributiva di parte ricorrente (Maresciallo Capo), presso un ente dislocato nella richiesta sede di Salerno e provincia, ma sono stati enucleati, per ciascun ente di stanza nelle sedi di gradita destinazione, i dati relativi alla posizione di assistente di branca , identica a quella in atto del militare ricorrente, il che appare eccessivo e sproporzionato in rapporto alla lettera e allo scopo della norma.
Parte ricorrente, in particolare, allega di essere (oltre che “assistente di branca” ) titolare della posizione di “Comandante di Plotone genio - branca funzionale S4”, ma non v’è traccia alcuna nell’impugnato provvedimento di indagini relative a posizioni di Comandante di Plotone Genio.
Anche l’accertamento della situazione relativa alla sede di appartenenza sarebbe avvenuta in modo sommario e difforme a quanto richiesto dalla norma: il parametro fornito dal legislatore avrebbe natura del tutto differente da quello considerato, in quanto attiene alla posizione retributiva , nel cui alveo non può trovare “cittadinanza” né il concetto di posizione organica, ovvero la mansione svolta dal Feola, né la quantificazione numerica di copertura dell’intera categoria Sottufficiali, troppo ampia poiché comprende anche il ruolo, diverso da quello dell’attuale ricorrente, dei TI.
In ogni caso, nell’attuale ente di servizio, sia la posizione organica che la categoria dei Sottufficiali risulta coperta per percentuali superiori al 70% il che induce ad escludere la situazione di necessità sottesa alla formula normativa “casi ed esigenze eccezionali”.
L’accoglimento dell’istanza, ricorrendo le suindicate condizioni, non comporta, a dire del ricorrente, alcun detrimento alla funzionalità della Forza Armata, ma garantisce, di contro, al militare l’esercizio, costituzionalmente garantito, della genitorialità e, al minore, la presenza del padre nei primi anni di vita e, infine, al nucleo familiare una unione, ancorché temporanea, assolutamente auspicabile.
Deduce in conclusione parte ricorrente, così censurando la motivazione addotta dall’Amministrazione, che l’interesse primario dello Stato dovrebbe essere, non solo la tutela del singolo, ma anche la garanzia di principi e valori più alti, valori costituzionali, così come delineati dall’art. 29 della Cost.: la vicenda sottoposta al Collegio è “quanto mai delicata e merita di essere valutata con particolare attenzione, soprattutto alla luce del fatto che si chiede di intervenire sia a tutela del rendimento in servizio dell’odierno ricorrente, sia a protezione dei minori e a salvaguardia del fondamentale ed insopprimibile diritto alla vita familiare, tutelato dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali (art. 8 della CEDU e art.9 e 33 della Carta di Nizza).”
3. Si è costituita l’Amministrazione che nella memoria difensiva depositata il 18.3.2025, sulla scorta dei parametri applicativi ed interpretativi indicati dal Legislatore e dalla giurisprudenza, deduce di avere emanato un provvedimento di diniego ampiamente motivato, dall’esame del quale si evince chiaramente l’esigenza eccezionale di carattere organico che ha determinato l’emanazione del provvedimento di rigetto.
4. Con ordinanza del -OMISSIS- n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare, successivamente accolta in sede di appello ma “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito e ferma restando l’esecutività del provvedimento impugnato.” (Cons. Stato, II, ordinanza 21.5.2025, n. 1853).
Il Giudice di appello, in particolare, ha sottolineato come “nella comparazione di interessi in gioco debba essere valorizzata l’esigenza di esercitare adeguatamente la propria potestà genitoriale, anche in ragione del fatto che l’Amministrazione non ha evidenziato profili di infungibilità della mansione concretamente svolta dal ricorrente (“assistente di branca”), ma solo squilibri di organico fra sede ricevente e sede rinunciante…”.
5. In vista dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente ha prodotto una memoria di replica.
All’esito della discussione nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Le diverse censure possono essere trattate congiuntamente in quanto formulate in termini di stretta connessione e consequenzialità, sia per il vizio di violazione di legge che per quello di eccesso di potere.
7. Come visto, nel ricorso si deduce, preliminarmente, la necessità che, anche per un militare delle Forze Armate, debba trovare applicazione la disposizione generale dell’art. 42-bis d.lgs. 151 del 2001 laddove prevede, nel secondo periodo, che, in presenza dei presupposti previsti dal comma 1 dello stesso articolo (a mente del quale “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione” ), “l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
Tale limitazione non opera, viceversa, con riferimento al personale cui si riferisce l’articolo 45, comma 31-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ), atteso che, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 31-bis, per tale personale il diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 più ampiamente “è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio” (cfr. sez. I-bis di questo TAR n. 3193 del 21.3.2022).
Quest’ultima disciplina, invero, entrata in vigore nel 2020 e inserita nel citato d.lgs. n. 95/17, riguarda il solo personale delle Forze di polizia e non anche il personale di Esercito, Marina ed Aeronautica che non svolga funzioni di polizia (Cons. Stato n. 196 del 2021; id. sez. II, 8 aprile 2022, n. 2636) per il quale l’art. 1493, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”, ha precisato che comunque debba considerarsi il “particolare stato rivestito” del militare richiedente.
Va quindi affermato, in primo luogo che, l’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è da ritenere applicabile nella sua interezza anche al personale delle Forze armate (v., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1478), sia pure appunto “tenendo conto del particolare stato rivestito” dal militare come stabilito dal citato articolo 1493 del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.o.m.).
Sul punto, deve confermarsi dunque quanto rilevato dal ricorrente, ossia che le Amministrazioni contemplate dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, vista anche la sua delimitazione oggettiva (emergente già dal titolo: “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ecc…” ) sono soltanto le Forze di polizia e, quindi, non comprendono le Forze Armate che non svolgano funzioni di polizia. Nel caso oggetto della presente controversia, nella quale l’istanza è stata presentata da un Sottufficiale dell’Esercito, trova, dunque, integrale applicazione la disciplina contenuta nel più volte richiamato articolo 42-bis.
8. Alla luce della formulazione testuale dell’art. 42-bis come sopra trascritto, per accordare l’assegnazione provvisoria del militare a sede ubicata in altra regione o provincia ove risieda il suo nucleo familiare, con prole minore degli anni tre (e coniuge con contratto di lavoro da svolgere in tale regione o provincia), si richiede la presenza di due requisiti e cioè:
(i) la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”;
(ii) il “previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
Pertanto, la tesi del ricorrente - che ritiene necessaria, ai fini del legittimo diniego, una motivazione rinforzata che renda esplicita l’eccezionalità delle esigenze organiche e di servizio della Forza Armata, tali da giustificare il dissenso al trasferimento - deve raccordarsi alla lettera e alla “ratio” dei suddetti requisiti, il primo dei quali richiede, in effetti, come imprescindibile una situazione di vacanza di posizioni “di corrispondente posizione retributiva” in una delle sedi a cui l’interessato ambisce ai fini del suo avvicinamento al nucleo familiare.
Di fronte ad un requisito così definito e afferente alla sede di servizio richiesta dal dipendente, sembra inevitabile pervenire alla conclusione che la locuzione aperta ed elastica di “casi o esigenze eccezionali” (di cui all’art. 42-bis, comma 1, secondo periodo) non consente, comunque, di prescindere dalla necessaria presenza di (almeno) un posto vacante di uguale posizione retributiva nella sede di destinazione.
“…Di conseguenza la richiamata locuzione “casi e esigenze eccezionali” va raccordata (non al primo ma) al secondo dei requisiti citati (vale a dire al “previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”) nel senso che, una volta appurata la vacanza/disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva nella sede di destinazione e accertati gli altri presupposti di cui al comma 1 dell’art. 42-bis (prole di età inferiore agli anni tre; coniuge che svolge attività di lavoro in altra regione o provincia rispetto alla sede di servizio del militare), il dissenso dell’Amministrazione militare è ancora possibile ma solo se “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2015, n. 3805), richiedendosi, più in generale, in virtù dell’art. 1493 C.o.m., la ponderazione “…del particolare stato rivestito” dal militare.
Non a caso proprio nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961, ampiamente citata dal ricorrente, si legge che resta “fermo […], ovviamente, che l’insussistenza dell’altro requisito, ossia il “…posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, preclude in radice la fruizione del beneficio” e si esemplificano diverse possibili situazioni tali da integrare le predette esigenze organizzative eccezionali e giustificare il dissenso le quali, non a caso, si riferiscono, per lo più, a criticità afferenti all’organico della sede di attuale di assegnazione del militare e non a quella di (ambita) destinazione.” (TAR Lazio, I-bis, 30/05/2023, n. 9140).
9. Così chiarita la corretta esegesi della norma, l’accoglimento dei motivi del ricorso è da escludere in presenza di una comprovata mancanza del “primo requisito” vale a dire della “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.
Al riguardo la motivazione offerta dal Ministero della Difesa appare a questo Collegio conforme alle coordinate ermeneutiche poc’anzi esposte, in quanto muove dall’accertamento di una situazione di sotto-dotazione di sottufficiali nell’organico del Comando Logistico dell’Esercito, Ente di appartenenza del Militare, ove sono ivi presenti soltanto n. 32 Sottufficiali effettivi, compreso l’interessato, rispetto alle 43 posizioni previste dalle Tabelle Ordinative Organiche del medesimo Comando, “….di conseguenza non sussiste la possibilità di sostituirlo con personale parimenti specializzato ed assegnare il Militare presso un altro Reparto determinerebbe di fatto un’ulteriore vacanza organica, allo stato, non ripianabile atteso che anche nel complessivo della categoria Sottufficiali si trova in uno stato di sottoalimentazione pari al 70% della forza prevista.” (è quanto testualmente si legge nel provvedimento).
Ma ciò che più conta è che, quanto alle sedi di possibile destinazione nella provincia di Salerno, nel provvedimento la situazione è descritta, in modo puntuale e completo, nei termini che seguono:
- il 10° Reparto Sanità “Napoli” in SERRE, si trova in uno stato di alimentazione pari al 267% per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 3 – effettivi 8), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- il 4° Reggimento Carri in SERRE, si trova in uno stato di alimentazione pari al 257% per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 7 – effettivi 18), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- il 52° Reggimento Artiglieria Terrestre “Torino” in SERRE, si trova in uno stato di alimentazione pari al 112% per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 8 – effettivi 9), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- l’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” in SERRE, si trova in uno stato di alimentazione pari al 123% per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 13 – effettivi 16), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- il Battaglione Trasmissioni “Vulture”/46° Trasmissioni in NOCERA INFERIORE, si trova in uno stato di alimentazione pari al 364% per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 11 – effettivi 40), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- il Circolo Unificato in SALERNO, si trova in uno stato di alimentazione pari al 100% della forza prevista per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 1 – effettivi 1), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- il Comando Comprensorio Persano/Brigata Bersaglieri “Garibaldi” in SERRE, si trova in uno stato di alimentazione pari al 175% della forza prevista per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 8 – effettivi 14), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato;
- il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) in SALERNO, si trova in uno stato di alimentazione pari al 333% della forza prevista per quanto attiene alla p.o. di “Assistente di Branca” (previsti 12 – effettivi 40), riconducibile alla branca funzionale posseduta dall’interessato.
Di fronte all’autoevidenza dei suddetti dati l’obbiezione di parte ricorrente è collegata alla circostanza che l’accertamento è stato fatto secondo un criterio prettamente “mansionistico” e restrittivo, senza svolgere, cioè, la verifica più ampia che si sarebbe dovuta fare in base al testo dell’art. 42-bis laddove riferisce l’accoglibilità della richiesta di trasferimento alla disponibilità “ di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, pertanto non obbligatoriamente corrispondente alla posizione organica in senso stretto posseduta.
L’affermazione è certamente corretta in linea generale e di principio.
Tuttavia le determinazioni dell’Amministrazione militare che danno applicazione all’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 (norma che si riferisce in modo indistinto e trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) non possono di certo prescindere dalle peculiarità dell’ordinamento militare, connotato, oltre che da una struttura fortemente gerarchica, da una rigida ripartizione e assegnazione di specifiche professionalità “operative” spettanti a ciascun militare, la più puntuale delle quali è definita dalla posizione organica ricoperta, la quale esprime una ben precisa specializzazione professionale e la formazione pregressa maturata dal singolo militare.
Tutto ciò è costantemente monitorabile e verificabile attraverso le Tabelle Organiche, soggette a costante aggiornamento.
Tale organizzazione è finalizzata allo scopo essenziale di assicurare la massima efficienza e operatività all’intera organizzazione delle FF.AA., per garantire ad ogni occorrenza una pronta risposta della “Forza” ad ogni esigenza o evenienza in cui la stessa sia richiesta, a protezione di quello che è certamente uno degli interessi pubblici fondamentali: la difesa e la sicurezza della Nazione.
Come evidenziato, più specificamente, dall’Amministrazione resistente, ogni sottufficiale è in possesso di una professionalità specifica che è data dall’insieme di tre distinte caratterizzazioni (specializzazione, incarico principale, posizione organica).
Come dettagliatamente esposto nel provvedimento impugnato (punto 12), la categoria Sottufficiali è divisa in 5 “specializzazioni” (“COMANDO” e “SANITÀ” per il ruolo ES e “TECNICI”, “OPERATORI” e “RIPARATORI” per il ruolo TI), articolate al loro interno in “incarichi principali”, a loro volta ripartiti in “posizioni organiche”.
In virtù della suddetta ripartizione, ogni Sottufficiale è in possesso di “specializzazione – incarico principale – posizione organica” che rappresentano la sua specifica professionalità e rispecchiano la branca nella quale il Sottufficiale deve essere impiegato. Più precisamente: “la specializzazione identifica attività lavorative omogenee per funzioni e per tipologia di mansioni. Ciascuna specializzazione si suddivide in incarichi principali. L’incarico principale identifica l’impiego in un settore delimitato di attività, che presuppone una specifica preparazione di base comune per tutti appartenenti allo stesso incarico. Ogni incarico principale è ripartito in più posizioni organiche. La posizione organica è titolo e qualità professionali conseguite attraverso una specifica preparazione in determinati settori della F.A. e/o su specifici materiali/sistemi d’arma. Tale trinomio previsto espressamente dalla Direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito O/SU – 2012 concernente “Impiego dei Sottufficiali specializzazioni ed incarichi corrispondenti” consente l’esatta collocazione del personale del ruolo ES e TI nell’ambito delle varie posizioni d’impiego indicate inequivocabilmente nelle Tabelle Ordinative Organiche che caratterizzano dettagliatamente l’articolazione di ogni Ente/Distaccamento/Reparto della F.A.” (provvedimento impugnato, punto 12).
La “specializzazione – incarico principale – posizione organica” posseduta dal Mar. Ca. -OMISSIS- è quella di “Comando – Aggiunto di Branca – Addetto/Assistente di Branca”. Le posizioni organiche, come è facilmente intuibile, non vengono assegnate in virtù di mere classificazioni teoriche ma in ragione di un peculiare iter formativo, basato sulla frequenza di specifici corsi finalizzati a fare acquisire una determinata competenza tecnica. Per le ragioni sopra esposte non è configurabile una agevole fungibilità e mutabilità degli incarichi, per favorire un trasferimento ex art. 42-bis; l’incarico attribuito al militare, cioè, può non coincidere con quello in precedenza assegnato (la norma generale, come detto, lo consente, riferendosi non alle specifiche mansioni già svolte, ma ad una “corrispondente posizione retributiva” ) purché tale mutamento corrisponda ad un reale interesse organizzativo e funzionale dell’Unità Organizzativa interessata non potendo certamente lo stesso essere subordinato al mero scopo di soddisfare esclusivamente interessi del singolo dipendente, anche se di rilievo costituzionale.
10. In ogni caso, sempre nel provvedimento impugnato, si rappresenta inoltre che il Sottufficiale non avrebbe trovato collocazione organica presso la sede di Salerno e Provincia, non soltanto in relazione alla specifica professionalità posseduta ma anche in relazione alle posizioni organiche previste, più in generale per UO e DO (data la forte sovralimentazione degli enti ivi dislocati), valutando in concreto tutte le posizioni che consentivano comunque un “utilizzo specifico del lavoratore al fine di non disperderne l’expertise acquisita, come confermato dalla giurisprudenza di settore.”.
Per tali ragioni le deduzioni del ricorrente non sono fondate e devono essere respinte.
11. Il Collegio non ravvisa neppure la disparità di trattamento, denunciata dal ricorrente, nella condotta posta in essere dall’Amministrazione resistente in quanto, come noto, il vizio de quo « è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato: situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione » ( ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 2 ottobre 2024, n. 7945).
12. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Alla luce delle peculiarità della vicenda e della natura delle parti, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente e dei suoi familiari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NN, Presidente
UD RA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD RA | VA NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.